Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Con la risoluzione n. 33/E del 15 marzo L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla decadenza dall’agevolazione fiscale prima casa, nel caso di successione con un solo immobile e più beneficiari. Se un erede mente anche gli altri perdono l’agevolazione.

La norma, in caso di successione o donazione, prevede l’applicazione sul trasferimento di proprietà di case non di lusso, delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, purché sussistano almeno per un beneficiario, i requisiti e le condizioni previste per l’acquisto agevolato della prima abitazione (legge 342/2000, articolo 69, comma 3). Il possesso dei requisiti deve risultare nella dichiarazione di successione o nell’atto di donazione (comma 4).

In sintesi, basta che almeno uno dei beneficiari dichiari di essere in possesso dei requisiti per l’agevolazione prima casa: gli altri godono del regime agevolato automaticamente senza ulteriori dichiarazioni (circolare 44/2001). La normativa in vigore, quindi, prevede l’estensione del beneficio, in caso di successione o donazione, anche ai coeredi o donatari che non abbiano i requisiti, se sono posseduti dall’erede (o donatario) dichiarante. Nel caso di falsa dichiarazione, perdono il beneficio il dichiarante e gli altri beneficiari, ma sconta la sanzione solo il primo, colpevole di dichiarazione mendace.

L’imposizione agevolata decade per gli altri beneficiari anche nel caso in cui non avvenga il trasferimento di residenza richiesto dalla norma entro 18 mesi dall’acquisizione dell’immobile. In questo caso, il recupero dell’imposta e la relativa sanzione interessa per intero soltanto il dichiarante.

Nel caso di rivendita dell’immobile entro cinque anni senza ”riacquisto” entro l’anno di un altro immobile da adibire a prima casa, bisogna fare dei distinguo: se cioè l’immobile sia ceduto dal dichiarante o dal coerede.

Nel primo caso, la decadenza dal beneficio è totale, ma paga l’imposta e le sanzioni solo il dichiarante. Se invece vende un coerede (o donatario), l’agevolazione non si perde, in quanto il coerede (o donatario) non è vincolato dai limiti di tempo – imposti al solo dichiarante – e, quindi, ha agito nell’ambito di un suo diritto. In sintesi, i benefici prima casa sono legati solo al dichiarante.

Fonte: FiscoOggi

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