Da utilizzare in caso di mancato pagamento dell’imposta sostitutiva nei regolari termini di scadenza, i codici per versare sanzioni e interessi
Il 31 marzo è scaduto, infatti, il termine per versare, on line, la ”sostitutiva” delle imposte ipotecaria e catastale sui contratti di leasing immobiliare in corso al 1° gennaio 2011. L’8930 identifica la sanzione amministrativa mentre il 1999 gli interessi da ravvedimento (risoluzione n.37/E del 31 marzo).
L’imposta sostitutiva è stata introdotta dalla legge di stabilità per il 2011 (articolo 1, comma 16, legge 220/2010) che ha modificato le regole sulla tassazione dei leasing immobiliari, spostando, in pratica, il momento del prelievo fiscale nella fase di acquisto del fabbricato da parte della società di leasing. Il versamento, che nel passato era suddiviso in due tranche (acquisto e riscatto), avviene ora in un’unica soluzione, è stato dunque anticipato, ma è più leggero.
Chi non riesce a rispettare la scadenza del 31 marzo e non versa il tributo straordinario secondo le modalità indicate nel provvedimento del direttore dell‘Agenzia delle Entrate del 14 gennaio scorso, può pagare, con il modello F24, sanzioni e interessi nella misura prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo 472/1997, insieme all’imposta dovuta.
I codici tributo devono essere inseriti nella sezione ”Erario” del modello di pagamento unificato, nella colonna ”importi a debito versati”.
FiscoOggi