Punto primo: non si deve riportare nella motivazione il riferimento alle disposizioni fiscali agevolative

I bonifici ordinati dai contribuenti in favore dei fondi immobiliari per l’acquisto di box pertinenziali già realizzati (che beneficiano della detrazione del 36%) devono essere compilati secondo regole precise, per evitare che i fondi stessi subiscano la ritenuta d’acconto del 10% (art. 25 del Dl 78/2010). L’ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 46/E del 18 aprile.

Inoltre l’ordinante, nella motivazione del bonifico, deve indicare il fondo immobiliare come soggetto beneficiario e specificare che il versamento è effettuato per l’acquisto di box o posto auto pertinenziale presso un fondo immobiliare, non riportando il riferimento alle disposizioni agevolative e non utilizzando l’apposito modulo, se predisposto dalla banca o dall’ufficio postale. In tal modo, la banca o l’ufficio postale non codificheranno il versamento come importo soggetto alla ritenuta del 10 per cento.

L’Agenzia delle Entrate ha voluto chiarire sul tema in quanto la disposizione normativa non ha previsto particolari obblighi di indagine per i soggetti investiti del prelievo alla fonte, considerandone anche l’obiettivo mirato ad evitare che sottraggano materia imponibile i soggetti che rendono prestazioni per le quali i committenti beneficiano di vantaggi fiscali.

Di conseguenza, poiché la detrazione del 36% compete anche per le cessioni, da parte dei fondi immobiliari, di box e posti auto pertinenziali già realizzati (nei limiti delle spese imputabili alla loro costruzione), i fondi stessi, in quanto beneficiari del pagamento, potrebbero subire di fatto la ritenuta del 10%, ai sensi del succitato articolo 25, pur non essendo soggetti passivi di imposta.

Infatti, in base all’articolo 6 del Dl 351/ 2001, i fondi immobiliari non sono soggetti alle imposte sui redditi e all’imposta regionale sulle attività produttive e le ritenute alla fonte che gli stessi subiscono sui redditi di capitale sono a titolo di imposta. Ad eccezione dei ”vecchi fondi” che, se ancora esistenti, corrispondono l’imposta sostitutiva del 25%, e delle ipotesi nelle quali è previsto il pagamento di un’imposta sostitutiva per l’adeguamento o la liquidazione ai sensi dell’articolo 32 del citato Dl 78/2010.

L’Agenzia delle Entrate ha inoltre precisato che, qualora i fondi abbiano comunque subito la ritenuta, quest’ultima potrà essere recuperata mediante ordinaria richiesta di rimborso oppure, in alternativa, utilizzata in compensazione compilando gli appositi campi del modello Unico ”Società di capitali” 2011.

Per semplificare: se il fondo immobiliare non è tenuto al pagamento di imposte sostitutive, la ritenuta subita dal fondo potrà essere compensata anche con le imposte dovute dalla società di gestione del risparmio, istitutiva del fondo medesimo.

Fonte: FiscoOggi

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