Incentivi dalle regioni a chi rispetta gli standard del Protocollo Itaca. Premi alla casa ecocompatibile

 Nonostante le varie definizioni legislative utilizzate in passato – bioarchitettura, bioedilizia, edilizia bioclimatica – le norme regionali si stanno allineando a uno standard unitario, al quale sempre più spesso è legata l’ erogazione di bonus e incentivi vari. In sintesi, uno standard comune per valutare (e premiare) gli interventi di edilizia sostenibile.

L’ edilizia sostenibile è un passo in avanti rispetto alla riduzione dei bisogni energetici degli edifici, perché non guarda solo al taglio dei consumi di metano, gasolio ed elettricità – e alla conseguente riduzione dell’ anidride carbonica nell’ aria – ma anche a tutti i tipi di impatto nell’ ambiente di un edificio.

Ma se è più semplice constatare un risparmio energetico, controllando quanti litri di gasolio, metri cubi di metano o kw di elettricità si sono utilizzati, pur tenendo conto delle varianti climatiche di anno in anno, più complicato è trasformare in numeri un minore impatto ambientale.

Ad esempio, il calo di sostanze inquinanti nelle stanze di casa dato dall’ uso di materiali edili naturali, la riduzione delle emissioni sonore, il recupero delle acque da pioggia sono difficili da quantificare.

Eppure, se si vuole sostenere l’ edilizia di alto livello ecologico con incentivi pubblici, diventa indispensabile distinguere, con criteri non ambigui, se tra due abitazioni una abbia una qualità ambientale maggiore dell’ altra.

La soluzione: gli standard del Protocollo Itaca
A vararlo è stato la Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome, il 16 gennaio 2004. Itaca è un ente tecnico della Conferenza stessa che, rifacendosi a esperienze estere, ha redatto un metodo di valutazione delle prestazioni energetico – ambientali degli edifici a punteggio, che sta divenendo il punto di riferimento di tutta la normativa regionale sull’ edilizia sostenibile e viene costantemente aggiornato (l’ ultima edizione è stata approvata due mesi fa).

Obbligatorie le fonti rinnovabili nelle nuove costruzioni. Le norme nazionali e regionali

 Le Finanziarie 2007 e 2008 hanno introdotto nel testo unico dell’ edilizia un nuovo obbligo per gli edifici di nuova costruzione, per ottenere il rilascio del permesso di costruire. Nei regolamenti edilizi comunali deve essere introdotta una norma: l’ installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, per garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell’ intervento.

Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW. Quasi sempre si tratta di porre in opera pannelli solari fotovoltaici, perché il ricorso ad altre fonti rinnovabili (per esempio l’ eolico o il geotermico) sarà abbastanza raro. La legge n. 14 / 2009 ha prorogato fino al 1º gennaio 2010 il termine di decorrenza della norma.

Alcune leggi regionali hanno ripreso il nuovo dettato del Dpr n. 380 / 2001, introducendo però alcune variazioni. Esse valgono sempre per gli edifici di nuova costruzione, per le ristrutturazioni e / o gli aumenti volumetrici.

Piemonte (Legge n. 13 / 2007)
Almeno il 60% del fabbisogno annuale di energia primaria richiesto per la produzione di acqua calda sanitaria dell’ edificio deve essere assicurata da pannelli solari termici integrati nella struttura edilizia.

Cose di condominio. Il lastrico solare: criteri d’ uso, ripartizione spese per la manutenzione, i limiti alla proprietà

 Il lastrico solare è la copertura di un edificio con superficie non completamente orizzontale, ma lievemente inclinata per favorire lo smaltimento delle acque. A tutti gli effetti, è parte comune a tutti i condomini. Quindi le spese per la sua riparazione o ricostruzione competono a tutti, in base ai rispettivi millesimi di proprietà.

Il lastrico solare praticabile può essere utilizzabile da tutti i condomini o dato in proprietà od uso esclusivo ad uno solo o ad alcuni di essi. Quasi sempre si tratta del residente all’ ultimo piano dell’ edificio. Se è usato da tutti, la spartizione della spesa è in proporzione ai millesimi, salvo patti contrari.

Quale il criterio dell’ uso
Quando il lastrico serve solo a uno dei proprietari del palazzo, ovviamente costui non deve pagare come gli altri. In questo caso, o il regolamento contrattuale decide, in uno dei suoi articoli, una particolare suddivisione, che andrà applicata oppure non ne fa parla. Solo in tale eventualità, secondo l’ articolo 1126 del codice civile, le spese di manutenzione ordinaria spettano per intero al proprietario. Invece quelle di riparazione e ricostruzione vanno suddivise per un terzo a carico del proprietario (o utilizzatore esclusivo) e per i rimanenti due terzi a carico di tutto il condominio, proprietario escluso, per quanto riguarda la sua quota millesimale di proprietà.

Un particolare tipo di lastrico solare è la terrazza a livello. Vi si accede da un appartamento che è situato al suo livello e funziona da copertura solo per una parte dello stabile. Essa è in genere di proprietà o in uso perpetuo al proprietario dell’ appartamento del quale è pertinenza Anche le sue spese di manutenzione straordinaria vanno ripartite in base dell’ articolo 1126 del codice civile. Però i due terzi sono a carico solo di coloro che si trovano sotto la sua proiezione geometrica dal suolo fino all’ ultimo piano, a prescindere dalla porzione coperta dei loro appartamenti. Il terzo rimanente è ovviamente a carico del proprietario.

Fiscalità. Detrazione del 36%: i dubbi sulla necessità della Dia o permesso di costruire

 Per avere diritto all’ agevolazione fiscale è indispensabile ottenere gli assensi comunali, se sono necessari. Per gli interventi di manutenzione ordinaria, ad esempio, non esiste alcuna necessità di chiederli e di esibirli in caso di verifiche (punti 3.5 e 6 della circolare Entrate n. 57/1998).

Occorre fare dei distinguo. In caso di opere di recupero in singole unità immobiliari o in caso di condomini (o di villette singole, ad essi assimilate), sono agevolate le spese per le opere di manutenzione ordinaria, che non necessitano di Dia. Invece, in caso di singoli appartamenti, le spese non sono detraibili ai sensi del 36%. Con alcune eccezioni però. Restano infatti detraibili spese di manutenzione ordinaria a otto diversi scopi: risparmio energetico, lotta all’ inquinamento acustico, eliminazione di barriere architettoniche, adeguamento degli impianti a norme di sicurezza, cablatura degli edifici, domotica a favore dei disabili, misure antifurto e contro gli infortuni domestici.

Ad esempio godono del bonus fiscale l’ installazione di una porta blindata o di una cassaforte a muro, la sostituzione di una vecchia caldaia con una ad alta efficienza energetica, l’ installazione di doppi vetri o di coibentazioni, la creazione di uno scivolo al posto di un gradino per la mobilità di una carrozzella, l’ installazione di fibre ottiche o di un interruttore: tutte opere che appunto i comuni classificano come manutenzione ordinaria.

Risparmio energetico. Vecchie e nuove regole per la detrazione del 55%

 La detrazione sulle opere di recupero per il risparmio energetico riguarda quattro particolari tipi di lavori. Occorre raggiungere certi particolari livelli di risparmio fissati dal Decreto del Ministero dello Sviluppo 11 marzo 2008 (solo un tecnico è in grado di valutarli).

Le opere sono:

1. Qualsiasi opera di riqualificazione globale dell’ edificio che permetta di raggiungere determinati parametri di fabbisogno termico Gli obiettivi da conseguire variano a seconda dell’anno in cui si sono terminati i lavori. Infatti i parametri sono due, il primo valido per il biennio 2008 – 2009, il secondo, più rigido, per il 2010. L’ agevolazione scatta solo se il fabbisogno termico ridotto si consegue in edifici completi (condomini e villette): esclusi i singoli appartamenti. In genere si tratta dell’azione combinata dei punti 2) e 4).

2. Le coibentazioni degli edifici con particolari requisiti di trasmittanza termica (misura del flusso di calore che passa attraverso una parete per metro quadrato di superficie), prefissati dallo stesso Decreto dello Sviluppo, che riguardino:

a) pareti che danno sull’ esterno
b) finestre e portefinestre che danno sull’ esterno e che racchiudono zone riscaldate (escluse, per esempio, le finestre sulle scale condominiali o le porte di ingresso degli appartamenti)
c) pavimenti e soffitti

3. L’ installazione di pannelli solari termici. Requisiti: garanzia minima di 5 anni per pannelli e i bollitori e di 2 anni per accessori e i componenti tecnici, nonché conformità alle norme UNI 12975 e UNI 12976.

4. La sostituzione di caldaie esistenti con modelli a condensazione. Necessari: un certo rendimento termico utile; bruciatore di tipo modulante su sui agisce direttamente la regolazione climatica, pompa di tipo elettronico a giri variabili;valvole termostatiche su tutti i caloriferi (con esclusione del riscaldamento a pavimento). Oppure sostituzione delle caldaie esistenti con impianti geotermici a bassa entalpia.

Contratto d’ appalto. Fondamentale la scelta del direttore dei lavori, che quasi sempre si identifica con il progettista dell’ opera

 La prima scelta di un committente è quella del direttore dei lavori, che deve essere un professionista del tutto estraneo agli interessi delle ditte coinvolte, per essere certi della sua imparzialità. Sarà il direttore dei lavori che predisporrà il cosiddetto “capitolato”, da presentare a imprese ed artigiani per ottenere i preventivi. Si tratta di un elenco di lavori in cui viene specificato, per ciascuno, il prezzo unitario, eventualmente al metro quadrato o cubo, e l’ importo totale.

Il capitolato
Deve essere dettagliato in più voci relative alle varie fasi di realizzazione, per facilitare il confronto tra vari preventivi e non avere sorprese nel corso dei lavori e anche dopo il loro termine. Oltre al capitolato delle opere, occorrerà predisporre anche uno dei materiali utilizzati, con relative marche, codici di riferimento e, quando è il caso, anche campioni (per esempio una piastrella, un listone di parquet, una presa elettrica).

Il contratto d’ appalto
Non meno importante del capitolato. Spesso esso include due documenti: il primo è relativo alle condizioni generali del contratto stesso (ed è un prestampato che l’ impresa edile cerca di proporre) e il secondo è il contratto vero e proprio, che è bene sia stilato dal direttore dei lavori. Tra committente ed esecutore dell’ opera intercorrono responsabilità reciproche, in linea, in deroga o in aggiunta a quelle previste nel codice civile, e in genere riguardano anche le garanzie per vizi dell’ opera eseguita e la possibilità o meno di subappalto (può essere prudente escluderla).

Publiredazionale. Think: la nuova famiglia di lastre in Gres Porcellanato Mirage

 Think è un prodotto in grado di essere una valida alternativa al gres porcellanato in spessore tradizionale per quegli impieghi dove il minor spessore e la leggerezza rappresentano un fattore preferibile. In soli 4,8 mm di spessore, rispetta le normative EN ISO 14411- G in materia di prestazioni tecniche.

for wall (indicato per il rivestimento)
Think è un prodotto idoneo al rivestimento di pareti interne ed esterne tramite incollaggio e in situazioni che necessitino di un minor aggravio di peso sulle superfici da rivestire.

for renovation (la soluzione ideale per ristrutturare)
Think è consigliato per la ristrutturazione di pavimenti e rivestimenti esistenti: con Think è possibile effettuare la posa su vecchi pavimenti o rivestimenti in marmo, pietra naturale, ceramica, senza la necessità di demolire ed evitando gli inconvenienti ed i costi tipici della tradizionale ristrutturazione.

for reliability (100% qualità Mirage)
Think è gres porcellanato Made in Italy, progettato e prodotto nei nostri stabilimenti, con il know – how, la qualità ed il servizio che hanno reso da sempre Mirage azienda leader nel contesto ceramico internazionale.

News. Antiriciclaggio: MEF risponde a Fiaip

 In riferimento all’ interpretazione autentica sugli obblighi antiriciclaggio di cui al D.Lgs 231 / 2007 arriva la risposta del Ministero dell’ Economia e delle Finanze a Fiaip.

In particolare viene precisato che nell’ ambito dell’ attività quotidiana dell’ agente immobiliare l’ obbligo di acquisire i dati necessari per l’ identificazione del cliente per l’ adeguata verifica dello stesso non sorgono al momento dell’ incarico di vendita, ma bensì al buon esito dello stesso e, quindi, alla conclusione dei relativi contratti ovvero delle scritture private di natura negoziale riferite alla compravendita immobiliare, alla locazione, alla cessione / affitto d’ azienda, perché solo allora si ha l’ effettiva instaurazione del rapporto.

Il Ministero precisa altresì che a seguito della III direttiva comunitaria gli agenti immobiliari dovranno dar corso agli adempimenti per le attività sopra descritte in modo innovativo e comunque diverso dalla previgente regolamentazione.

In particolare questa III direttiva, nel rafforzare la necessità di piena conoscenza della clientela, al fine di aiutare i rapporti con riciclatori e / o terroristi, ha precisato al riguardo che la consultazione delle black list, in riferimento agli obblighi dell’ adeguata verifica della clientela, assolti commisurandoli al rischio associato ad ogni tipo di cliente, sia un’ ulteriore attività di verifica connessa ad una scelta soggettiva del destinatario della normativa antiriciclaggio e antiterrorismo, ma obbligatoria al fine del rispetto del principio di commisurare il grado di rischio del cliente.

Milano, i prezzi delle case di seconda mano in frenata nel secondo trimestre

 Nonostante la crisi, tengono i prezzi della case sotto la Madonnina, ma aumenta il divario tra le aree di maggiore appeal residenziale e quelle più periferiche. I maggiori incrementi del trimestre riguardano la zona Navigli – Bocconi (+4%), trend negativo nei quartieri periferici.

Nuova frenata del prezzo degli immobili a Milano. Dopo un primo trimestre promettente, con i prezzi in crescita del 2%, le quotazioni sono rimaste pressoché invariate tra aprile e giugno (+0,3%). Comprare casa in città ora costa in media 3.613 euro al metro quadro, ma dall’ ultima analisi condotta dall’ ufficio studi di idealista.it su un campione di oltre 2.500 immobili, balza all’ occhio il divario sempre più netto tra le aree di maggiore appeal residenziale e quelle più periferiche.

Le quotazioni: quartieri che scendono
Sono 3 le zone che fanno registrare cali al di sopra del 2%. La caduta più significativa in zona Forlanini (-2,9%; 3.241 euro / mq), seguita da certosa (-2,2%; 2.925 euro / mq) e Chiesa Rossa – Gratosoglio (-2%; 2.997 euro / mq).

Continua la discesa dei prezzi in altre zone periferiche della città, come Lorenteggio – Bande Nere (-1,6%; 3.349 euro / mq) e Famagosta Barona (-1,3%; 3.098 euro / mq) che, insieme al Quartiere Certosa, hanno segnato 2 cali consecutivi da inizio anno.

Giù anche Vigentino – Chiaravalle (-1,5%; 3.122 euro / mq) e Corvetto – Rogoredo (-1%; 2.945 euro / mq). timida flessione per i quartieri Comasina – Bicocca (-0,2%; 2.796 euro / mq), invariati invece i prezzi degli immobili in Vialba – Gallaratese, la zona meno cara della città, dove un immobile costa 2.525 euro / mq esattamente come tre mesi fa.

Roma. Mercato immobiliare: le case di seconda mano costano 4.391 euro / mq

 417mila euro il prezzo medio per un immobile tipo, di 95 mq con 3 stanze, la tipologia immobiliare più comune nella capitale. La casa a Roma è un sogno da circa 4.400 euro al metro quadro. A tanto ammonta il prezzo medio del mattone all’ ombra del cupolone, secondo il primo rapporto dell’ ufficio studi di idealista.it sugli immobili della capitale.

Da questa prima fotografia, scattata su oltre 1.800 immobili del portale, emerge il prezzo nominale per un immobile – tipo in città: circa 95 mq con 3 stanze, secondo lo standard del parco immobiliare cittadino, che ammonta circa 417mila euro.

Più o meno quanto servirebbe oggi per comprare casa nei quartieri di fascia media come l’ Eur (4.067 euro / mq), Monte Mario (4.185 euro / mq), Monte Sacro (4.232 euro / mq), Aurelia (4.349 euro / mq), Monte Verde (4.429 euro / mq), Appia Antica (4.453 euro / mq) e Cassia – Flaminia (4.553 euro / mq)

Valori normali se confrontati alle cifre che circolano nel centro storico (7.136 euro / mq) dove, a seconda della zona, si possono raggiungere e superare i 24mila euro / mq per un appartamento nelle immediate vicinanze di Piazza Navona. sempre nella fascia alta si collocano zone residenziali di elevato standing come Parioli (6.154 euro / mq) e Prati (6.002 euro / mq)

Torino. Mercato immobiliare: i prezzi delle case di seconda mano in crescita del 3,5% nel secondo trimestre

 2.347 euro / mq il prezzo medio di un immobile sotto la Mole. L’ aumento più tangibile nella zona periferica di Aurora – Rebaudengo (+3,4%). Centro storico per la prima volta sotto i 3mila euro / mq.

Tornano a salire i prezzi delle case a Torino nel secondo trimestre 2009, in modo più deciso rispetto al lieve rialzo registrato nei primi tre mesi dell’ anno (+0,3%). Da aprile a giugno, le quotazioni immobiliari sotto la Mole sono aumentate mediamente del 3,5%, portando il prezzo medio delle case a 2.347 euro / mq. Il dato emerge dall’ analisi periodica sui prezzi effettuata dall’ ufficio studi di idealista.it (www.idealista.it) su un campione di 715 immobili di seconda mano presenti nel portale.

Scendendo nel dettaglio delle zone cittadine, le uniche flessioni riguardano la zona Borgo Vittoria – Vallette (-0,8%; 1.905 euro/m2) e soprattutto il centro storico, dove i prezzi calano per il secondo trimestre consecutivo (-1,4%; 2.990 euro / mq) attestandosi, per la prima volta da quando è iniziata l’ analisi di idealista.it, al di sotto della soglia dei 3.000 euro / mq.