La tenuta dell’anagrafe condominiale è necessaria soprattutto in relazione alle azioni giudiziarie per il recupero delle spese condominiali.
Va ricordato, infatti, che al condominio non è applicabile il così detto principio dell’apparenza. In tal senso è stato affermato che, ”nell’ipotesi in cui l’amministratore agisca per il recupero delle spese di competenza, l’osservanza del dovere di consultazione dei registri immobiliari presso la conservatoria assume rilievo ed è preminente (rispetto al contrapposto dovere di correttezza e informativa) per l’individuazione del vero condomino obbligato, non solo perché corrisponde a regola di normale prudenza accertare l’effettivo legittimato passivo quando s’intende dare inizio ad un’azione giudiziaria, ma anche perché appare conforme al sistema della tutela del credito” (Cass. SS.UU. n. 5035/03).



