La tassa che grava sugli immobili si paga soprattutto sugli impianti eolici e fotovoltaici, considerati alla stregua di opifici in categoria D1. L’ ha deciso l’ Agenzia del territorio (con risoluzione n. 3 del 2008) sulla base di una disciplina catastale del 1949. Una situazione analoga a quella delle centrali idroelettriche.
La legislazione italiana quindi impone l’ Ici sui pannelli fotovoltaici considerandoli come dei normali edifici industriali e quindi sottoponibili alla tassa. A Roma, nel corso del Forum Qualenergia, l’ amministratore delegato di Unendo energia, Enrico Bruschi denuncia infatti il pagamento di 150.000 euro all’ anno di Ici per impianto eolico da 36 Mw.
‘”Il comune – spiega Bruschi – vuole l’ imposta che va a sommarsi alle royalties per aver accettato di ospitare l’ impianto nel proprio territorio. Per determinare la tassa si è risaliti al valore catastale in base all’ investimento, con un’ attualizzazione a un certo anno, che è diventata la base su cui si paga tra il 5 e il 7 per mille”.
A Bologna, però, Unendo energia, come conferma Bruschi, può investire in eolico senza pensare all’ Ici: una sentenza di gennaio 2009 della Commissione tributaria provinciale esclude dal pagamento dell’ Ici gli impianti eolici, inquadrabili nella categoria catastale E, cioè immobili con destinazioni speciali e di pubblico servizio, pertanto esenti da Ici. Per il fotovoltaico a terra, la questione, tuttora in discussione, sembra aperta.
Ricorso di Assoedilizia al TAR Lombardia per l’annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale di Milano istitutiva delle microzone.
Imposte senza sconti per il contratto preliminare di vendita. L’atto, infatti, non comportando il passaggio del bene, non può beneficiare delle agevolazioni previste in caso di trasferimento di terreni agricoli a persone che si impegnano a costruire un compendio unico e a coltivarlo per almeno un decennio. Questo, in sintesi, è il chiarimento che fornisce l’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 407/E del 30 ottobre, in risposta al quesito formulato da un imprenditore agricolo professionale che si propone di acquistare un fondo confinante per costruire un’unica struttura lavorativa. L’istante, nel porre il quesito all’Amministrazione finanziaria, fa presente di aver stipulato un compromesso, garantito da caparra confirmatoria per un importo di 50mila euro, e ritiene che, in sede di registrazione del preliminare, vada applicata l’esenzione dall’imposta di registro prevista dall’articolo 5-bis del Dlgs 228/2001 (“Conservazione dell’integrità aziendale”).