Mai come quest’ anno la partita degli studi di settore si sta giocando su un terreno arido, con regole articolate e complesse che costringono i soggetti obbligati ad arrancare nel rincorrere l’ applicazione pratica degli strumenti per valutare la capacità di produrre ricavi o conseguire compensi nel c.s. “range” di livello dei ricavi minimi e ricavi puntuali.
La necessità da parte dell’ amministrazione finanziaria di intervenire sui meccanismi perversi di Gerico si era già manifestata da molto tempo con pesanti richieste da ogni associazione di categoria e ora ancora di più per l’ effetto della crisi economica globale.
In questi ultimi tempi sono stati partoriti vari modelli ministeriali con le relative istruzioni pubblicate sul sito web Agenzia delle Entrate a far data dal 5 giugno 2009 oltre ai vari provvedimenti normativi, agli interventi della Commissione degli esperti e della SOSE, la macchina diabolica e informatica del fisco, con la messa in linea on line di Gerico 2009 per 206 studi di settore che si applicano nel modello Unico2009 redditi 2008.
Questo impatto di tante nuove informazioni anche tardive con fondamentali novità ha creato in generale uno scompenso tra i soggetti obbligati contribuenti. Tutta questa assurda virtualità informatica di calcolo di Ricavi minimi – puntuali serve solo ad agevolare gli uffici finanziari negli c.d. accertamenti a tavolino che assumono una importante funzione di Cash Flow per l’ erario italiano, alimentando successivamente montagne di contenzioso per illegittimità, ma anche assenza di coerenza applicativa di calcolo con scostamenti dalla realtà del mercato economico stesso.
Varie le novità in tale ambito contenute nella legge 203/2008. Proroghe delle agevolazioni Irpef e Iva per gli interventi di recupero delle abitazioni
Il bonus, il cui ammontare può variare da 200 fino a 1.000 euro in considerazione sia del reddito sia dei componenti del nucleo familiare, può essere richiesto dai cittadini residenti, lavoratori e pensionati, incluse persone non autosufficienti, che facciano parte di una famiglia qualificata come a basso reddito.
Il reddito fondiario derivante dalla locazione di un immobile, percepito dal comodatario, deve essere imputato al proprietario comodante. È quanto risponde l’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 394/E del 22 ottobre all’interpello proposto da un contribuente che ha concesso un appartamento in comodato d’uso alla moglie. L’istante aveva chiesto come dovevano essere ripartiti gli oneri fiscali relativi al reddito dell’immobile, sia ai fini Irpef che ai fini Ici, avendo autorizzato la moglie ad affittare, anche parzialmente, l’appartamento lasciato nella sua disponibilità. Secondo il marito-proprietario, l’Ici sarebbe rimasta a suo carico, ma il reddito della locazione avrebbe dovuto essere dichiarato tra i redditi diversi da sua moglie, che realmente lo percepisce e che ne avrebbe dovuto pagare l’Irpef, mentre lui avrebbe dichiarato solo la rendita catastale.
L’Ici, imposta comunale sugli immobili, viene destinata ai bilanci dei Comuni che dispongono di un ampio margine di autonomia nella gestione di questo tributo.