Sul Supplemento Ordinario n.110 alla Gazzetta Ufficiale n.161 del 14 luglio 2009 è stata pubblicata la legge 7 luglio 2009, n.88 – legge Comunitaria 2008 – che, tra l’ altro, elimina le disposizioni in materia di accertamento sulle compravendite immobiliari in base al valore normale, sia per l’ Iva che per le imposte sul reddito.
Sono state, quindi, definitivamente accolte le istanze dell’ Ance che, anche mediante la presentazione di una denuncia presso la Commissione Europea, ha da sempre sostenuto l’ illegittimità degli accertamenti fiscali nell’ ipotesi in cui il corrispettivo pattuito per l’ operazione fosse inferiore al valore normale, predeterminato unicamente in base a dati statistici, come le quotazioni O.M.I., inadeguati a rappresentare i valori di compravendita degli immobili nelle diverse realtà territoriali.
In particolare, l’ art.24, commi 4, lett. f, e 5, della legge n.88 / 2009 riscrive, rispettivamente, sia l’ art.54, comma 3, del D.P.R. 633 / 1972 (ai fini Iva), sia l’ art.39, comma 1, lett. d, del D.P.R. 600 / 1973 (ai fini delle imposte sul reddito), eliminando, in entrambi i casi, le disposizioni che consentivano agli Uffici fiscali di rettificare i corrispettivi relativi alle operazioni di cessione dei beni immobili.
Allo stesso modo, per coordinamento normativo, deve intendersi abrogato anche l’ art.35, comma 23 – bis, della legge 248 / 2006, in base al quale, sempre ai fini Iva, nel caso di trasferimento immobiliare finanziato con mutuo ipotecario o finanziamento bancario, il valore normale non poteva essere inferiore all’ ammontare del mutuo o del finanziamento erogato.
Nella riduzione delle compravendite immobiliari, l’Agenzia del Territorio rende noto che nel terzo trimestre 2008 il calo è stato del 13% nei confronti dello stesso periodo del 2007. Secondo l’Osservatorio del mercato immobiliare, la diminuzione colpisce soprattutto il settore residenziale, con un -14,1%. Gli altri settori fanno registrare una flessione del 12,2% (terziario -13,3%; commerciale -12,6%; produttivo -3,6%). Nel primo semestre i prezzi delle abitazioni sono cresciuti del 4,3% su base annua e dell’1,4% rispetto al semestre precedente. Considerando l’indice Istat dei prezzi al consumo – sottolinea l’Agenzia del Territorio – che è cresciuto del 2%, per la prima volta nell’ultimo decennio il tasso di crescita dei prezzi delle abitazioni è inferiore al tasso di inflazione. La flessione nelle compravendite e il raffreddamento del tasso di crescita dei prezzi hanno portato il valore di mercato complessivo delle transazioni, nel settore residenziale, a subire nel primo semestre dell’anno una riduzione del 10,8% rispetto allo stesso periodo 2007. Uno dei principali fattori scatenanti del ciclo immobiliare espansivo risiede nella forte discesa dei tassi di interesse; infatti, una parte importante delle compravendite è stata realizzata grazie all’erogazione di mutui. Nel 2007, l’incidenza delle compravendite assistite da mutuo sul totale delle compravendite è di circa il 49% (al Nord 54,9%, al Sud 38,8%). Il totale delle compravendite effettuate con l’ausilio di un mutuo ipotecario (370.141 nel 2007) è sceso del 9,5% rispetto al 2006, mentre il calo delle compravendite di abitazioni nello stesso periodo si attestava sul 4,6%. Sono stati erogati per questi prestiti alle famiglie circa 47,4 miliardi di euro, con un calo del 9,1%. I tassi medi iniziali dei mutui ipotecari, tra il 2004 e il 2007, spiega ancora l’Agenzia del Territorio, sono passati da 3,85% a 5,32% e nei primi tre trimestri 2008 si registra un ulteriore aumento dei tassi di 0,9 punti percentuali. La contrazione del mercato immobiliare ha comportato anche una diminuzione delle compravendite assistite da mutuo ipotecario dovuto anche all’aumento dei prezzi delle abitazioni e dei tassi di interesse praticati. Inoltre, è stata osservata una maggiore cautela da parte degli istituti di credito a concedere finanziamenti, dovuta alla crisi internazionale del settore. Tutti fattori che hanno sicuramente comportato l’esclusione di una fetta di potenziali acquirenti, contribuendo così alla contrazione delle compravendite. Vista la crisi internazionale, la riduzione delle compravendite porterà anche una decelerazione e, probabilmente, ad una flessione in termini reali dei prezzi.
Quando ci si è impegnati a comprare una casa entro un dato termine e si deve pagare una penale al venditore per il ritardo, tempi lunghi di istruttoria per la concessione del mutuo possono costare cari. Di regola 60 giorni possono essere più che sufficienti per ottenere un mutuo ipotecario, ma è necessario muoversi con prudente anticipo e prospettare chiaramente alla banca le proprie necessità, esigendo che vengano rispettati i tempi previsti. Inoltre, poiché l’ipoteca esiste solo dal momento in cui il notaio la iscrive nell’apposito ufficio (Agenzia del Territorio), e ciò può essere fatto solo dopo la sottoscrizione del contratto di mutuo, a volte la banca trattiene la somma mutuata sino a quando sia certa dell’avvenuta iscrizione (e consolidamento) dell’ipoteca: ciò significa dover aspettare, a seconda dei casi, anche due o tre settimane dopo la stipulazione prima di poter disporre del denaro ottenuto in prestito. Nel caso di mutuo assunto al fine del pagamento del prezzo di una compravendita immobiliare, il venditore dovrà di conseguenza attendere diversi giorni per essere pagato.
Quando ci si è impegnati a comprare una casa entro un dato termine e si deve pagare una penale al venditore per il ritardo, tempi lunghi di istruttoria per la concessione del mutuo possono costare cari. Di regola 60 giorni possono essere più che sufficienti per ottenere un mutuo ipotecario, ma è necessario muoversi con prudente anticipo e prospettare chiaramente alla banca le proprie necessità, esigendo che vengano rispettati i tempi previsti. Inoltre, poiché l’ipoteca esiste solo dal momento in cui il notaio la iscrive nell’apposito ufficio (Agenzia del Territorio), e ciò può essere fatto solo dopo la sottoscrizione del contratto di mutuo, a volte la banca trattiene la somma mutuata sino a quando sia certa dell’avvenuta iscrizione (e consolidamento) dell’ipoteca: ciò significa dover aspettare, a seconda dei casi, anche due o tre settimane dopo la stipulazione prima di poter disporre del denaro ottenuto in prestito.
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