Contatori del gas: Il Codacons ha diffidato l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas

Contatori del gas: Il Codacons ha diffidato lI CONTATORI VANNO ROTTAMATI DOPO 20 ANNI E CONTROLLATI OBBLIGATORIAMENTE OGNI 10

Il Codacons ha provveduto a diffidare l’ Autorità per l’energia elettrica ed il gas perché intervenga nel merito della ormai nota vicenda dei contatori del gas.
In Italia, infatti, l’Authority non ha mai fissato un tetto massimo di anni per l’utilizzo dei contatori, né per l’elettricità né per il gas. Considerato che dopo un certo numero di anni i contatori non sono più affidabili, guarda caso a danno dell’utente, il Codacons ha provveduto a diffidare l’Authority, ai sensi dell’art. 140 del Decreto Legislativo n. 206/2005, chiedendo di:

• stabilire con una apposita delibera, sia per i contatori del gas che per quelli dell’elettricità, una durata massima di 20 anni. Dopo 20 anni dovrà essere stabilito l’obbligo per la società distributrice del gas o dell’elettricità di provvedere alla sostituzione del contatore a spese della stessa società distributrice.

• stabilire l’obbligo, per le società che distribuiscono gas ed elettricità, di provvedere ogni 10 anni ad una verifica tecnica della funzionalità dei contatori stessi con spese a carico della stessa società distributrice.

• stabilire che tutti i contatori siano sottoposti ad una procedura di omologazione presso centri di taratura pubblici;

• stabilire che tutti i laboratori della società distributrici di gas e di elettricità preposti alla verifica della funzionalità dei loro contatori abbiano certificati di accreditamento del SIT – Servizio di Taratura in Italia.

• comminare, sia alle società erogatrici del gas che dell’elettricità, una sanzione per il mancato rispetto delle normative e deliberazioni in materia che prevedono l’invio del letturista almeno una volta all’anno;

• stabilire con apposita deliberazione che il consumatore, in caso di mancato invio del letturista almeno una volta all’anno, abbia diritto alla rateizzazione senza il pagamento di alcun interesse, visto che il conguaglio eccessivo (per l’elettricità superiore al 150% dell’addebito medio delle bollette precedenti, per il gas superiore al doppio dell’addebito più elevato fatturato nelle bollette ricevute in seguito alla precedente bolletta di conguaglio) è da attribuirsi ad una precisa colpa e responsabilità delle società distributrici di gas o di elettricità, ad un loro preciso inadempimento contrattuale, che non deve e non può gravare sulle tasche dei consumatori.

• rendere più intelligibili le bollette di conguaglio, talmente incomprensibili che, anche in caso di errori da parte delle società di distribuzioni (ad esempio nella fattura di conguaglio capita che non venga scorporato quanto anticipato nelle bollette di acconto già precedentemente pagate), il consumatore non si accorge neppure dell’errore.

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