DdL Finanziaria 2010, novità per le costruzioni

di Redazione Commenta

Approvato dalla Commissione V (Bilancio) della Camera il DdL Finanziaria 2010, attualmente all’ esame della camera, che contiene diversi provvedimenti fiscali d’ interesse per il settore dell’ edilizia.

In particolare, si segnalano:
– la riapertura dei termini per la rivalutazione delle aree agricole ed edificabili possedute da privati alla data del 1° gennaio 2010, mediante il versamento, entro il 31 ottobre 2010, di un’ imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 4%.

Come per le precedenti rivalutazioni, il pagamento può avvenire anche in 3 rate annuali di pari importo, con applicazione degli interessi del 3%, da effettuarsi entro il 31 ottobre 2010 (I rata), 31 ottobre 2011 (II rata), 31 ottobre 2012 (III rata). La redazione ed il giuramento della perizia di stima, che ridetermina il valore del terreno, devono essere effettuate entro la medesima data del 31 ottobre 2010;

– la proroga, fino al 31 dicembre 2010, della detassazione dei premi di produttività, nel limite di 6.000 euro lordi, corrisposti ai lavoratori del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nel 2009, a 35.000 euro, mediante l’ applicazione di un’ imposta sostitutiva delle imposte sul reddito pari al 10%.

In particolare, l’ agevolazione riguarda le somme relative ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa, ed altri elementi di competitività e redditività legati all’ andamento economico dell’ impresa (art.2, comma 1, lett. c, DL 93/2008, convertito dalla legge 126/2008);

– l’ introduzione, in via sperimentale per l’ anno 2010, di un’ imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con aliquota pari al 20%, per il reddito derivante dalla locazione delle abitazioni situate nella provincia de L’ Aquila.

La misura si applica, su opzione del locatore, con esclusivo riferimento ai cd. contratti a canone concordato di cui all’ art.2, comma 3, della legge 431 / 1998 (in base ad accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e dei conduttori maggiormente rappresentative), stipulati tra persone fisiche che non agiscono nell’ esercizio d’ impresa, arte o professione.

In particolare, la base imponibile su cui applicare l’ imposta sostitutiva è costituita dall’ importo che rileva ai fini Irpef ed il versamento della stessa deve essere effettuato entro l’ ordinario termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi delle persone fisiche (giugno 2011).

Viene, poi, previsto che l’ acconto Irpef per il periodo d’ imposta 2011 (novembre 2010) venga calcolato senza tener conto dell’ agevolazione, data la natura transitoria della medesima.

Le modalità applicative del beneficio sono demandate ad un apposito provvedimento del Direttore dell’ Agenzia delle Entrate, da emanare entro 90 giorni dall’ entrata in vigore della legge Finanziaria 2010;

– la proroga, fino al mese di giugno 2010, del termine per la ripresa della riscossione dei tributi sospesi dal 6 aprile al 30 novembre 2009, in favore dei soggetti, persone fisiche e non, aventi il domicilio fiscale, o la sede operativa, nei Comuni interessati dal sisma in Abruzzo dello scorso 6 aprile 2009, ed individuati ai sensi dell’ art.2, comma 1, del DL 39 / 2009, convertito dalla legge 77/2009.

Inoltre, il numero delle rate mensili di pari importo per il versamento dei tributi sospesi viene aumentato da 24 a 60.

Resta, invece, invariato il termine, fissato al mese di marzo 2010, entro cui eseguire gli altri adempimenti tributari sospesi, diversi dai versamenti;

– le disposizioni in materia di riduzione del 20% dell’ acconto Irpef relativo al periodo d’ imposta 2009 (art.1, comma 1, DL 168 / 2009).

In particolare, vengono inserite le disposizioni già contenute nel DL 168 / 2009, le quali, riducendo l’ ammontare dell’ imposta dovuta in sede di acconto Irpef 2009 (il cui termine è scaduto il 30 novembre scorso), spostano il versamento di tale acconto al momento del pagamento del saldo Irpef.

In tale ambito si ricorda che, per coloro che nel mese di novembre abbiano effettuato il pagamento dell’ acconto senza tener conto di tale agevolazione, è riconosciuto un credito d’ imposta da utilizzare in compensazione con altre imposte, ai sensi dell’ art.17 del D.Lgs. 241 / 1997.

Per quanti si siano avvalsi dell’ assistenza fiscale, i sostituti d’ imposta devono calcolare l’ acconto tenendo conto della citata riduzione del 20% e, ove abbiano già effettuato le ritenute sulle retribuzioni del mese di novembre 2009, devono restituire tali maggiori somme nella retribuzione di dicembre 2009.

Le somme restituite, inoltre, possono essere scomputate dal sostituto ai sensi dell’ art.1, comma 1, del D.P.R. 445 / 1997, in base al quale “il sostituto di imposta che abbia effettuato un versamento di ritenute alla fonte in misura superiore rispetto alla somma dovuta ha facoltà di scomputare l’ eccedenza dai versamenti successivi”;

– l’ applicazione di un’ imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota agevolata del 5% (rispetto a quella ordinaria del 12,50% – cfr. D.Lgs. 239 / 1996) sugli interessi relativi agli strumenti finanziari con scadenza non inferiore a 18 mesi, sottoscritti da persone fisiche non esercenti attività d’ impresa, ed emessi da banche per sostenere progetti d’ investimento di piccole e medie imprese nel Mezzogiorno.

L’ imposta si applica sugli interessi relativi ad un ammontare massimo di titoli pari a 100.000 euro per ciascun sottoscrittore, a condizione che i medesimi non siano ceduti prima di 12 mesi dall’ acquisto.

Le modalità attuative dell’ agevolazione saranno stabilite con un Decreto del Ministro dell’ economia e delle finanze, sentite le competenti autorità di vigilanza.

In ogni caso, il beneficio fiscale:
– viene concesso con Decreto del Ministero dell’ economia e delle finanze, previa verifica della conformità dello strumento finanziario emesso rispetto alle finalità delle disposizioni che agevolano il credito nel Mezzogiorno e nel rispetto del Decreto che fissa le modalità attuative della misura;

– si applica agli strumenti finanziari emessi successivamente all’ adozione del citato Decreto del Ministero dell’ economia e delle finanze.

Restano, infine, confermate

– la proroga al 31 dicembre 2012 della detrazione Irpef del 36% per gli interventi di recupero edilizio delle abitazioni (già applicabile fino al 31 dicembre 2011);

– la proroga per un ulteriore anno della detrazione Irpef del 36% per l’ acquisto di abitazioni facenti parte di edifici interamente ristrutturati da imprese di costruzione (detrazione da calcolarsi sul 25% del prezzo di acquisto, nel limite di 48.000 euro per unità immobiliare) riconosciuta in presenza di tali 2 condizioni:

– gli interventi di recupero integrale del fabbricato devono essere eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012 (il termine per l’ ultimazione dell’ intervento è ora fissato al 31 dicembre 2011);

– il rogito deve essere stipulato entro il 30 giugno 2013 (anziché entro l’ attuale scadenza del 30 giugno 2012);

– la messa a regime dell’ Iva al 10% per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle abitazioni, attualmente in vigore sino al 31 dicembre 2011.

Al termine dell’ esame in aula del Provvedimento, a seguito delle modifiche introdotte, sarà necessaria una ulteriore lettura, da parte del Senato, prima dell’ approvazione definitiva.

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