Ance: per l’Ici conta il valore commerciale
L`Ici su un terreno edificabile, in parte destinato a essere costruito e in parte a spazi verdi e servizi, va calcolata secondo il complessivo valore commerciale della zona. Fermo restando, tuttavia, che una piccola decurtazione dell`imposta possa essere fatta in relazione alle zone necessariamente destinate a verde. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 20256 del 23 luglio 2008, ha accolto in parte il ricorso del comune di L`Aquila. «In tema di Ici», ecco come hanno motivato la decisione i giudici della sezione tributaria, «i parametri per la determinazione del valore delle aree fabbricabili sono fissati esclusivamente dall`art. 5 del dlgs 504 del 1992 e che tale norma al fine della determinazione dell`imposta fa riferimento al valore venale in comune commercio delle suddette aree». Quindi, la valutazione delle aree, spiega il Collegio, va fatta «nel loro complesso» prescindendo, almeno sul piano teorico, «dalla destinazione che ciascuna porzione di essa in concreto avra` dopo la realizzazione del processo edificatorio, solo all`esito del quale potranno distinguersi i fabbricati dal resto».
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Oggi è l’ultimo giorno per pagare l’acconto Ici. Ma la novità di quest’anno è l’abolizione dell’imposta per l’ “abitazione principale”, in base al decreto legge n. 93 del 27 maggio 2008. L’abitazione principale, comunemente detta “prima casa”, è l’immobile in cui il proprietario abita e ha la propria residenza anagrafica. Lo comunica il Dipartimento Entrate del Comune, precisando che la norma non ha valore retroattivo e vale, quindi, solo per gli importi a partire dal 2008.
I contribuenti Italiani sono invitati oggi dall’agenzia delle entrate a pagare la dichiarazione dei redditi e l’ici per chi possiede una seconda casa o abitazioni di lusso, o quelle accatastate secondo la categoria A1) e A8) A9)ville o castelli.
Sono state inviate alle Commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera dei Deputati le proposte di emendamenti ANCI al ddl di conversione del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, recante “Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie”.
Istituito per beneficiare dell’ulteriore detrazione Ici, diventa inutile con l’abolizione dell’imposta. Soppresso il codice tributo che avrebbe consentito ai proprietari di immobili di usufruire, mediante il modello F24, dell’ulteriore detrazione Ici dovuta per l’abitazione principale.
Al primo confronto istituzionale tra il Governo e le Regioni, tenutosi a Palazzo Chigi, il presidente della Calabria, Agazio Loiero, ha sottolineato al Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi l’ingiusta decisione di far pesare su Calabria e Sicilia il costo dell’abolizione dell’Ici.
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 124 del 28/05/08) il Decreto Legge n. 93/2008 che prevede, a partire già dalla scadenza del 16 giugno 2008, l’esenzione dal pagamento dell’ICI per le abitazioni principali in cui si ha la residenza anagrafica e per tutte le unità immobiliari utilizzate dal contribuente come pertinenze dell’abitazione. Sono escluse dall’esenzione le unità immobiliari in categoria A1, A8 e A9 per le quali si continua ad applicare la detrazione comunale pari ad 103,30 euro. Detta esenzione è prevista anche per le abitazioni assimilate dal Comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del Decreto Legge sopra richiamato; nel Comune di Pavia si considerano abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito dal possessore ai parenti in linea retta entro il primo grado e da questi utilizzate come abitazioni principali ed ivi residenti, nonchè le unità immobiliari possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultano locate. Sono altresì esenti da ICI le abitazioni di proprietà del coniuge non assegnatario (nel caso in cui lo stesso non possieda l’abitazione principale nello stesso comune ove è situata l’ex abitazione coniugale) e gli alloggi appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari e gli alloggi regolarmente assegnati dagli ex IACP.
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