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Catasto. Confedilizia: inquietante che governo e comuni trattino quando si è in attesa di una sentenza del Tar

Catasto. Confedilizia: inquietante che governo e comuni trattino quando si è in attesa di una sentenza del Tar. Il Presidente della Confedilizia, Corrado Sforza Fogliani, ha dichiarato: ”La notizia che Governo e Comuni vogliono trattare del trasferimento del Catasto a questi ultimi prima ancora che il Tar si pronunci, desta forti preoccupazioni: tale comportamento è infatti fuori di ogni logica tipica dello Stato di diritto.
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Decreto Milleproroghe – Le principali misure fiscali

MILLEPROROGHEProroga dei termini per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli Studi di Settore per gli anni 2009 e 2010, estensione temporale dello “scudo fiscale“ sino al 30 aprile 2010, con modifica delle aliquote dell’ imposta “straordinaria“ e sostituzione delle agevolazioni fiscali applicabili nelle zone franche urbane con un contributo di natura finanziaria

Queste le principali misure fiscali contenute nel decreto legge 30 dicembre 2009, n.194, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” (cd decreto mille proroghe), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.302 del 30 dicembre 2009 ed in vigore dalla stessa data.

1. Proroga dei termini per la pubblicazione in G.U. degli Studi di Settore – art.1, c. 4
2. Proroga dello scudo fiscale – art.1, c.1 – 3
3. Modifica delle agevolazioni per le zone franche urbane – art.9, c.4
4. Disposizioni in favore dell’ Abruzzo – art.1, c.10-11

1. Proroga dei termini per la pubblicazione in G.U. degli Studi di Settore – art.1, c. 4

Al fine di tener conto della crisi economica e dei mercati, l’ art.1, comma 4, del D.L. 194 / 2009, stabilisce la proroga dei termini della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli Studi di Settore per gli anni 2009 e 2010.

In particolare, viene previsto che:
- per l’ anno 2009, gli Studi di Settore dovranno essere pubblicati in G.U. entro il 31 marzo 2010;
- per l’ anno 2010, la pubblicazione in G.U. dovrà avvenire entro il 31 marzo 2011.
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Assoedilizia Informa. Bilancio settore immobiliare / casa 2009. Milano, Roma e le principali città italiane. Previsioni 2010

COLOMBOImmobiliare: continua il segno meno; segnali di inversione a fine 2010. Ma i nuovi investitori sono “alla finestra”

Achille Colombo Clerici: “Basta costi politici sugli immobili. Non è il momento per penalizzare il mercato con riclassamenti catastali, certificazione energetica ed opere obbligatorie di ammodernamento e sostituzione degli impianti tecnologici non strettamente necessarie“.

La programmazione urbanistica comunale, se errata, può provocare scompensi nell’economia del settore ed aggravare le conseguenze della crisi.

Secondo un sondaggio di fine anno, il 13% degli italiani vede la ripresa nel 2010 (i pessimisti sono molti di più, il 39%). Ma la grande maggioranza, il 71%, se potesse, investirebbe nel mattone.

Questa, in sintesi, la speranza del settore immobiliare nel 2010. Che vedrà ancora un calo, sia pure ridotto rispetto al biennio 2008 – 2009, in valori e compravendite nel primo semestre, per stabilizzarsi e cominciare la ripresa nel secondo semestre – ma solo per immobili di qualità – a partire dai due più grandi mercati nazionali, Milano e Roma.

Possibile ma settoriale ripresa anche per Venezia e Firenze e per il centro di Torino, Genova e Bologna; però al sud, con Napoli, Bari e Palermo in testa, attesi ulteriori ribassi dei prezzi.
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Scadenza fiscale. Saldo Ici 2009 entro il 16 dicembre

iciUltimo giorno per pagare, senza sanzioni, il saldo Ici 2009. La data da tenere in agenda è mercoledì 16 dicembre. Con la legge 93 / 2008 è notevolmente diminuita la platea dei contribuenti che devono ricordare i due appuntamenti annuali (16 giugno / 16 dicembre) con l’ imposta comunale sugli immobili.

Sono state, infatti, escluse dal tributo le unità destinate ad abitazione principale e quelle a esse assimilate da regolamento o delibera comunale. Continuano a scontare il tributo le case di lusso (come ville, castelli, palazzi di pregio eccetera) appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, che però possono usufruire delle agevolazioni previste per la prima casa.
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Un mini boom nel campo delle compravendite immobiliari: l’ acquisto della nuda proprietà

nudaNegli ultimi anni si va delineando sempre più l’ interesse per questa tipologia di immobili residenziali, determinato ovviamente da diversi fattori. Innanzitutto dalla crisi economica in atto, che costringe proprietari anziani a vendere la loro casa in nuda proprietà per realizzare liquidità e far fronte alle necessità quotidiane.

E inoltre Borsa e Titoli di Stato hanno deluso gli investitori, che si sono orientati all’ acquisto della casa in nuda proprietà: il mattone rimane pur sempre il bene rifugio per eccellenza. Sempre più numerosi sono gli acquirenti che preferiscono questo tipo di investimento, anche per il futuro dei figli che, ad un certo punto, potranno venirne in possesso.

Le analisi sul tema condotte da diversi operatori del settore confermano questo trend del mercato immobiliare attuale. Una tendenza che si è registrata nelle grandi città e particolarmente a Roma.

Cos’ è la nuda proprietà
Questa operazione consiste nel fatto che il proprietario cede all’ acquirente la sola nuda proprietà, ma mantiene per tutta la vita la piena disponibilità dell’ immobile, cioè l’ usufrutto. Molto spesso, l’ estinzione dell’ usufrutto coincide con la scomparsa del venditore e così all’ acquirente passa anche l’ usufrutto.
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Agevolazioni fiscali. Detrazione del 55% anche per gli immobili dichiarati inagibili ma dotati di impianto termico

detrazioneRelativamente agli interventi di riqualificazione energetica, è possibile fruire della detrazione del 55% (art.1, commi 20 – 24, della Legge 24 dicembre 2007, n.244), anche se l’ immobile oggetto dell’ intervento è dichiarato inagibile in seguito di eventi sismici, a condizione che sia dotato di un impianto termico, rispondente alle caratteristiche tecniche dettate dalla normativa di riferimento.

Così chiarisce con la Risoluzione Ministeriale n.215 / E del 12 agosto 2009 l’ Agenzia delle Entrate, ribadisce inoltre che l’ immobile oggetto dell’ intervento può appartenere a qualsiasi categoria catastale, purché esistente. Questa è la condizione preliminare per ammettere al beneficio le spese sostenute per ogni tipologia di lavori: la nozione di edificio esistente è stata chiarita dalla C.M. 36 / E / 2007.

Il beneficio pertanto si applica ai fabbricati appartenenti ad ogni categoria catastale (compresi i fabbricati rurali), ma bisogna considerare che l’ edificio si considera esistente se risulti iscritto in catasto, oppure qualora ne sia stata fatta richiesta di accatastamento, e se risulti effettuato il pagamento dell’ Ici, ove dovuta.

Il beneficio viene applicato anche se l’ edificio sia classificato nella categoria F2 come unità collabente (cioé in parte o in tutto inabitabile), trattandosi comunque di edificio esistente. Secondo l’ Agenzia delle Entrate, infatti, anche un fabbricato considerato collabente ed iscritto in catasto nella categoria F2 può essere considerato come edificio esistente, trattandosi di un manufatto già costruito e individuato catastalmente, seppure non suscettibile di produrre reddito.

Per ciascun intervento interventi di riqualificazione energetica, l’ Agenzia delle Entrate ha precisato ancora che gli edifici devono essere dotati di un impianto termico già esistente per poter fruire della detrazione d’ imposta. Per verificare se l’ edificio è dotato o meno di un impianto termico, specifica ancora che, ai fini della verifica, bisogna fare riferimento alle disposizioni tecniche, riportate nell’ Allegato A, al punto 14, del D. Lgs. n.311 del 29 dicembre 2006.
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Immobili: le locazioni con finalità turistiche

armandoGli immobili situati nel territorio italiano devono essere iscritti nel Catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita. Sono generalmente produttivi di reddito fondiario, che rappresenta un reddito figurativo di valenza fiscale mediante l’ applicazione delle tariffe di estimo: è imputato ai soggetti che possiedono un immobile a titolo di proprietà e / o altro diritto reale nel periodo d’ imposta in cui si è verificato il periodo di proprietà ad eccezione comunque dell’ effettivo reddito percepito.

Sono previste alcune eccezioni sul fronte delle Imposte Dirette (IRPEF e relative addizionali) e su quello delle Imposte indirette (vedi I.C.I.) ma comunque nessuna esenzione è prevista per le seconde case ivi comprese quelle con vocazione turistica.

Spesso su queste seconde case è anche prevista una speciale penalizzazione di natura fiscale ai fini Irpef. Infatti il Reddito (figurativo) Imponibile è rivalutato e incrementato di un terzo e tale incremento si applica alle unità immobiliari ad uso abitativo cosiddetto a Disposizione secondo certe regole applicative di casistiche e anche regole temporali di messa a disposizione.

Gli oneri fiscali che scontano i proprietari delle seconde case non sono poi così trascurabili, tenuto conto anche che tale investimento immobiliare è stimolato principalmente da motivazioni rivolte alle locazioni per finalità turistiche ovvero alle locazioni per villeggiatura, svago o riposo, per un periodo di tempo limitato, e senza alcun collegamento con le locazioni abitative primarie.

I contratti di Locazione Abitativa con finalità turistiche trovano giusto inquadramento nell’ art.1, comma 2, lettera c della legge 431 / 1998 in riferimento agli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche, situazione giuridica in cui il rapporto di locazione è libero, ovvero non è normato dalla legge delle locazioni abitative, ma resta nell’ ambito del rispetto della normativa generale di locazione di cui agli articoli 1571 – 1614 del codice civile. Per libero si intende la durata, la determinazione del canone e di tutte le relative pattuizioni restando come vincolo primario la forma scritta del contratto oltre al rispetto della normativa fiscale in quanto applicabile e alle norme di pubblica sicurezza.
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Le seconde case. Il giudizio di Legambiente e la risposta di Achille Colombo Clerici, presidente di Assoedilizia

seconde caseDichiarazione del presidente di Assoedilizia e vice presidente di Confedilizia Achille Colombo Clerici: “Assolutamente prevenuta l’ accusa mossa da Legambiente alle seconde case montane della Lombardia. Il giudizio, assai severo, risente, a nostro avviso, di una visione unilaterale del fenomento, forse generata dalla convinzione che il Paese sarà bello finché resterà povero (secondo la massima di Berenson).

Si dice, secondo quanto riferito da alcune agenzie di stampa, che esse costituiscono un fattore di svilimento e di degrado del territorio e dell’ ambiente.

“Un fenomeno associato alla speculazione che, nella percezione dei residenti, è diventato sempre più fattore di malessere….; comportano oneri per le amministrazioni locali e concorrono al declino delle stazioni turistiche montane, oltre che al generale scadimento delle condizioni di vita dei paesi in cui, per la gran parte dell’ anno, le case chiuse prevalgono su quelle abitate dei residenti. E, comunque …….troppo cemento”.

Osserviamo, in generale, che non si possono porre freni dirigistici alle tendenze di vita della popolazione, che, in particolare nella società moderna, implicano, per le famiglie che se lo possono permettere, la disponibilità di spazi abitativi per il tempo libero e le vacanze, così al mare, come in montagna e negli altri luoghi turistici.

Si tratta ovviamente di conciliare le esigenze della produzione edilizia con quelle della tutela del territorio e dell’ ambiente, secondo le regole che la cultura contemporanea più evoluta detta per lo sviluppo sostenibile, secondo criteri qualitativi di piu alto profilo. Così come avviene negli altri Paesi europei, a cominciare dalla Francia, per arrivare alla Spagna, alla Svizzera, all’ Austria.

Ma, rispettata questa salvaguardia, le seconde case costituiscono un fattore propulsivo oltre che della vita turistica locale, anche dell’ economia pubblica e privata del luogo, proprio perché rappresentano un investimento immobiliare dinamico sul piano economico e fiscale (a differenza delle cosiddette prime case).
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Casa e fisco: entro martedì il pagamento dell’ Ici

iciUltimi giorni per pagare l’ Ici. Entro martedì 16 giugno – salvo differenti termini stabiliti dal Comune interessato – deve infatti essere versata la prima rata (in acconto) dell’ imposta comunale sugli immobili dovuta per il 2009.

Lo segnala la Confedilizia, ricordando che dallo scorso anno è prevista l’ esclusione dall’ Ici delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale (nonché di quelle ad essa assimilate), ma restano soggette all’ imposta – anche se adibite ad abitazione principale – le unità immobiliari di categoria catastale A / 1 (Abitazioni di tipo signorile), A / 8 (Abitazioni in ville) e A / 9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

Ad essere soggetti all’ imposta sono poi tutti gli immobili abitativi diversi da quelli adibiti ad abitazione principale (concessi in locazione, utilizzati come seconde case, ecc.) nonché tutti gli immobili non abitativi (uffici, negozi ecc.).

L’ imposta si determina applicando alla base imponibile le aliquote e le detrazioni stabilite annualmente – per le singole fattispecie – dal Comune. Il versamento dell’ Ici dovuta per l’ intero anno è effettuato in due rate: la prima, appunto entro il 16 giugno, pari al 50% dell’ imposta dovuta calcolata sulla base di aliquote e detrazioni del 2008; la seconda, dall’ 1 al 16 dicembre, a saldo dell’ imposta dovuta per l’ intero anno, applicando aliquote e detrazioni del 2009 ed eseguendo il conguaglio con quanto versato a titolo di acconto.

È possibile scegliere di versare l’ imposta per tutto l’ anno in unica soluzione, entro il 16 giugno, ma in questo caso devono essere applicate aliquote e detrazioni valide per il 2009.

Il pagamento dell’ Ici può essere effettuato con il modello F24 (presso le banche convenzionate; presso gli uffici postali; al concessionario della riscossione; per via telematica) o tramite conto corrente postale (presso gli uffici postali; presso le banche convenzionate; al concessionario della riscossione; tramite il servizio telematico gestito dalle Poste). Sul sito Internet della Confedilizia è possibile trovare – oltre ad una guida pratica al pagamento dell’ Ici – un programma per il calcolo on – line dell’ imposta.

Sul sito Internet della Confedilizia è possibile trovare – oltre ad una guida pratica al pagamento dell’ Ici – un programma per il calcolo on – line dell’ imposta.


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Fiscalità. Ici anche per le fonti rinnovabili

iciLa tassa che grava sugli immobili si paga soprattutto sugli impianti eolici e fotovoltaici, considerati alla stregua di opifici in categoria D1. L’ ha deciso l’ Agenzia del territorio (con risoluzione n. 3 del 2008) sulla base di una disciplina catastale del 1949. Una situazione analoga a quella delle centrali idroelettriche.

La legislazione italiana quindi impone l’ Ici sui pannelli fotovoltaici considerandoli come dei normali edifici industriali e quindi sottoponibili alla tassa. A Roma, nel corso del Forum Qualenergia, l’ amministratore delegato di Unendo energia, Enrico Bruschi denuncia infatti il pagamento di 150.000 euro all’ anno di Ici per impianto eolico da 36 Mw.

‘”Il comune – spiega Bruschi – vuole l’ imposta che va a sommarsi alle royalties per aver accettato di ospitare l’ impianto nel proprio territorio. Per determinare la tassa si è risaliti al valore catastale in base all’ investimento, con un’ attualizzazione a un certo anno, che è diventata la base su cui si paga tra il 5 e il 7 per mille”.

A Bologna, però, Unendo energia, come conferma Bruschi, può investire in eolico senza pensare all’ Ici: una sentenza di gennaio 2009 della Commissione tributaria provinciale esclude dal pagamento dell’ Ici gli impianti eolici, inquadrabili nella categoria catastale E, cioè immobili con destinazioni speciali e di pubblico servizio, pertanto esenti da Ici. Per il fotovoltaico a terra, la questione, tuttora in discussione, sembra aperta.
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Cedolare secca sugli affitti: “Politicamente non corretta la posizione dei Commercialisti contrari”

AssoediliziaDichiarazione del presidente Achille Colombo Clerici: “La posizione dei Commercialisti italiani contraria all’ adozione della cedolare secca per gli affitti, nei termini in cui è esposta sui mezzi di comunicazione, è politicamente non corretta.
A fronte di misure agevolative e fiscali concesse ad una categoria per determinati rapporti economici, o si prova che esse sono sconvenienti dal punto di vista socio – economico, oppure non è corretto chiederne la non adozione sulla base del semplice fatto che la categoria rappresentata dall’esponente non ne è interessata”.

Quando vennero introdotti gli incentivi fiscali (regime tributario agevolativo) per le SIIQ, Assoedilizia non si permise di chiederne la revoca, ma si limitò ad auspicare che le stesse misure fossero estese anche alle società di gestione immobiliare.
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Quando occorre la Valutazione di impatto ambientale per le fonti rinnovabili?

Valutazione di impatto ambientaleIl nodo non è certo sciolto dalle norme nazionali, in quanto la materia è oggetto di legislazione concorrente con quelle regionali. Il Codice dell’ ambiente (Dlgs n. 152 / 2006) detta gli obblighi di Via, pur nel rispetto delle competenze regionali. Le regioni avevano infatti un anno di tempo per varare norme proprie o comunque per adeguare quelle già vigenti ai suoi principi. In seguito però il Dlgs n. 4 / 2008 ha introdotto modifiche radicali nel Codice, cosicché gli enti locali hanno goduto di una proroga automatica, fino a metà febbraio 2009.

In particolare il Dlgs, nella sua versione attuale, stabilisce che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano potevano definire un incremento o un decremento massimo nella misura del 30% delle soglie previste per essere esentati dalla Via e soprattutto, “criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità”.

Ci si potrebbe quindi chiedere: “Le regioni hanno agito in tempo, varando norme ad hoc?” La domanda è però mal posta. Infatti il Dlgs non esclude che le norme regionali esistenti prima del suo varo possano essere totalmente o parzialmente valide, a patto che non siano in contraddizione con il suo dettato. Ora, poiché il Dlgs consente le esclusioni dalla Via, tali esclusioni potrebbero essere dettate anche da norme antecedenti al suo varo.

Facciamo un esempio: la legge n. 7 / 2004 nelle Marche non assoggetta a Via gli impianti per la produzione di energia elettrica da conversione fotovoltaica ed impianti solari termici la cui superficie occupata dai pannelli sia pari o inferiore a complessivi 5. 000 metri quadrati riferita alla sola superficie radiante o quelli integrati totalmente o parzialmente su edifici o su elementi di arredo urbano. Stesso discorso per gli impianti eolici singoli, fino a quattro, con altezza fuori tutto minore o uguale a 20 metri.
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