Confconsumatori: rinegoziazione mutui, prima di accettare valutare le proprie condizioni
Per banche ed intermediari finanziari che hanno aderito alla convenzione stipulata tra ABI e Governo, è scaduto venerdì 29 agosto il termine per inviare ai propri clienti l’offerta informativa sulla rinegoziazione dei mutui a tasso variabile, da cui decorrono tre mesi per accettare. La lettera inviata ai mutuatari deve indicare, oltre alle modalità e condizioni di accettazione della proposta di rinegoziazione cosiddetta “imposta”, anche altre soluzioni, che i cittadini interessati devono valutare attentamente. Con la rinegoziazione “imposta” il mutuo viene trasformato da tasso variabile in mutuo a rate fisse calcolate sulla media dei tassi applicati nel 2006 e viene contemporaneamente aperto un conto accessorio di finanziamento a tasso variabile in cui confluisce il differenziale, da estinguere dopo la scadenza del mutuo. Tra le alternative vi sono la rinegoziazione “Bersani”, senza spese per il cliente, la portabilità gratuita del mutuo, l’estinzione del mutuo e contestuale apertura di un altro presso altra banca, con le sole spese per il nuovo contratto.
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Si fa riferimento ai quesiti in oggetto, formulati con nota protocollo n. 4913/MC/cc del 25 marzo 2008 e concernenti il decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, di riordino della disciplina per la sicurezza degli impianti all’interno degli edifici, che entrerà in vigore il 27 marzo 2008. Come è noto, il decreto è stato predisposto da una commissione tecnica interministeriale con rappresentanti delle categorie economiche e professionali ed è stato messo definitivamente a punto dopo aver acquisito le osservazioni delle categorie e associazioni interessate. Il testo semplifica notevolmente le procedure e gli adempimenti formali, anche in caso di compravendita o locazione degli immobili e, contemporaneamente rende più efficaci, anche rafforzando l’attuale sistema sanzionatorio, le norme a tutela della sicurezza delle persone che vivono o lavorano all’interno degli edifici e che sono ancora troppo spesso vittime (soprattutto casalinghe e bambini) di incidenti.
L’imposta è applicabile solo con l’ok del Comune in base alla qualificazione attribuita dallo strumento urbanistico generale adottato dall’Ente locale
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