Adusbef: il caso Lehman non stupisce la nota omerta’di Bankitalia e quella di Tremonti. Dove è finito il barattolo Cirio?

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Crack Lehman: non stupisce la nota omertà di ISVAP, CONSOB, BANKITALIA in merito ai risparmiatori coinvolti, sconcerta la inusuale reticenza del ministro Tremonti a quantificare i danni inferiti, L’ESPOSIZIONE E LE PERDITE PUBBLICHE ADDOSSATE AI CONTRIBUENTI REGISTRATE DAL TESORO. ADUSBEF E FEDERCONSUMATORI AL MINISTRO TREMONTI: DOVE E’ FINITO IL BARATTOLO CIRIO ?
Non stupisce la nota omertà di Autorità vigilanti a braccetto con i controllati,quali Isvap,Consob e Bankitalia, che pur avrebbero l’obbligo di quantificare il numero esatto dei risparmiatori coinvolti, quali e quante polizze index ed unit linked con il sottostante titolo Leham siano state vendute anche negli sportelli bancari con le relative scadenze, oltre alla quantificazione reale dei capitali e dei risparmi coinvolti,certamente ben superiori ai 10 miliardi di euro già stimati, sconcerta invece la inusuale reticenza del ministro dell’Economia Tremonti,che avalla con il suo complice silenzio, le malefatte bancari ed assicurative.
Se sono gravi le dichiarazioni del Comitato per la salvaguardia della stabilità finanziaria, che ipocritamente ha affermato che il “sistema è solido ed è poco esposto”, ancor più gravi sono le parole del presidente dell’Isvap Giannini, il quale ha evidenziato “una modesta esposizione delle imprese nei confronti di Lehman Brothers: nel complesso circa 1,1 miliardi di euro (di cui 0,2 miliardi di euro nella gestione danni e 0,9 miliardi di euro nella gestione vita), pari allo 0,4% delle riserve tecniche (0,34% nella gestione danni e 0,41% nella gestione vita)”. Altri attivi Lehman, ha aggiunto Giannini, sono poi presenti in prodotti per i quali “il rischio di investimento è contrattualmente a carico degli assicurati”, le cui ricadute effettive sui sottoscrittori “dipenderanno dall’esito della procedura concorsuale in atto negli Usa nonché da eventuali iniziative di singole imprese”.

L’Isvap ed altre Autorità di controllo hanno il dovere di quantificare quei prodotti di investimento, come le polizze index ed unit linked, il cui rischio è a carico di assicurati che neppure conoscono, mancando l’obbligo del prospetto informativo, se il sottostante sia infarcito di prodotti Lehman Brothers che non rivedranno più i loro sudati risparmi. Se le banche italiane godono buona salute,come ha affermato il presidente dell’Abi Faissola, non altrettanta salute possono godere i risparmiatori coinvolti nell’ennesima crack loro addossato, in merito a Bond Lehman venduti perfino a maggio e giugno di quest’anno,quando già si conosceva il triste epilogo. Non bastano le quotidiane trasfusioni di liquidità da parte delle banche centrali per centinaia di miliardi di euro/dollari al giorno, per arrestare le perdite gigantesche sui mercati mondiali, occorre una riforma dell’ordine monetario, una nuova Bretton Woods,per azzerare le montagne di derivati fuori bilancio per 800.000 miliardi di dollari, ridimensionare il potere di banchieri centrali la cui complicità con le banche di affari è evidente, sciogliere le agenzie di rating che hanno emesso report positivi di tripla “A” su prodotti finanziari bidone, ripartire con un nuovo ordine monetario dal prossimo G8.
Adusbef e Federconsumatori continueranno a monitorare la situazione reale,sulla base delle centinaia di segnalazioni ricevute dai risparmiatori coinvolti in un crack Lehman annunciato, informando che adotteranno tutti gli strumenti legali a tutela dei risparmiatori,compresa la class action e l’art. 100-bis del Testo Unico della Finanza (Circolazione dei prodotti finanziari), che così recita:
1. Nei casi di sollecitazione all’investimento di cui all’articolo 100, comma 1, lettera a), e di successiva circolazione in Italia di prodotti finanziari, anche emessi all’estero, gli investitori professionali che li trasferiscono, fermo restando quanto previsto ai sensi dell’articolo 21, rispondono della solvenza dell’emittente nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali, per la durata di un anno dall’emissione. Resta fermo quanto stabilito dall’articolo 2412, secondo comma, del codice civile.

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