Misure fiscali. Sono ridotte al 3% le aliquote dell’ imposta sostitutiva per la rivalutazione dei beni immobili d’ impresa e per gli immobili ammortizzabili ed all’ 1,5% per quelli non ammortizzabili. Queste le principali misure fiscali per il settore delle costruzioni contenute nel Decreto Legge 10 febbraio 2009, n.5, recante “Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.34 dell’ 11 febbraio 2009 ed entrato in vigore alla medesima data.

Rivalutazione beni d’ impresa
L’ art.5 del D.L. 5 / 2009 interviene sulle disposizioni che consentono di rivalutare civilisticamente i beni immobili d’ impresa, risultanti nel bilancio in corso al 31 dicembre 2007, di cui all’ art.15, commi 16-23, del D.L. 185/2008, convertito, con modificazioni, nella legge 2 / 2009.
In particolare, vengono ridotte le aliquote dell’ imposta sostitutiva delle imposte sul reddito e dell’ IRAP, da corrispondere per attribuire efficacia fiscale alla rivalutazione, fissate ora:
– al 3% (anziché 7%) per i beni ammortizzabili, ossia i fabbricati strumentali (ad esempio opifici), iscritti in bilancio tra le immobilizzazioni materiali (non destinati alla vendita);
all’ 1,5% (anziché 4%) per i beni non ammortizzabili, ossia i fabbricati non strumentali (ad esempio case di abitazione), iscritti in bilancio tra le immobilizzazioni materiali (non destinati alla vendita).

Restano, comunque, ferme le ulteriori disposizioni già contenute nel D.L. 185 / 2008, riferite a:
– l’ esclusione dei beni merce e delle aree edificabili dall’ ambito applicativo della norma;
– l’ efficacia fiscale della rivalutazione, che decorre:
*dal quinto esercizio successivo a quello in cui è stata effettuata la rivalutazione (in sostanza, dal 2013), per il riconoscimento del maggior valore dei beni, ai fini dell’ ammortamento fiscale,
* dal sesto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita (in sostanza, dal 2014), ai fini del calcolo della plusvalenza imponibile nell’ ipotesi di cessione degli stessi beni;
– le modalità di pagamento dell’ imposta sostitutiva (corrisposta, a scelta, in un’ unica soluzione, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito relative al periodo d’ imposta in cui la rivalutazione è eseguita, oppure in tre rate annuali, di cui la prima con la medesima scadenza).

Resta, inoltre, confermata la possibilità di affrancamento del saldo attivo che si genera a seguito della rivalutazione, mediante il pagamento di un’ imposta sostitutiva delle imposte sul reddito e dell’ IRAP, pari al 10% (da versare con le stesse modalità previste per l’ imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione).

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