Iva agevolata in edilizia. Chiarimenti

Per l’ Iva ridotta bisogna fare dei distinguo. L’ aliquota agevolata, infatti, viene applicata in modi diversi sui beni finiti e sulle materie prime o semilavorati.

Per poter quindi chiarire le condizioni che regolano l’ applicabilità dell’ aliquota ridotta nella cessione di beni in edilizia, definiamo il concetto di beni finiti e quello di materie prime o semilavorati.

I primi sono, per definizione generale, quei beni che, anche successivamente al loro impiego nella costruzione o nell’ intervento di recupero, non perdono la loro individualità, pur incorporandosi nell’ immobile (risultano ancora attuali, a questo proposito, le circolari ministeriali 25 / 1979 e 14 / 1981).

Sono state fornite anche esemplificazioni pratiche nel tempo (in particolare, nelle circolari 14 / 1981 e 1 / 1994), indicando quali beni finiti, per esempio, gli ascensori, i montacarichi, gli infissi esterni e interni, i sanitari per il bagno, i prodotti per impianti idrici, per impianti di riscaldamento, nonché le relative prestazioni accessorie di posa in opera.

”Trattasi, infatti, di beni aventi caratteristiche tali da poter essere sostituiti in modo assolutamente autonomo dalla struttura della quale fanno parte e che conservano, quindi, la propria individualità” (risoluzione 39 / 1996).

Non sono da considerare beni finiti quelli che, pur essendo prodotti finiti per il cedente, costituiscono materie prime o semilavorate per il cessionario (per esempio, mattoni, maioliche, chiodi, eccetera).
 
Per esclusione, tutti gli altri materiali (che quindi non hanno le caratteristiche sopra elencate) sono da considerarsi materie prime e, a titolo esemplificativo, la circolare ministeriale 142 / 1994 ha elencato: materiali e prodotti dell’ industria lapidea in qualsiasi forma e grado di lavorazione; materiali inerti, quali polistirolo liquido o in granuli; leganti e loro composti; laterizi quali tegole, mattoni, tavelle, tabelloni e comignoli; manufatti e prefabbricati in gesso, cemento, laterocemento, ferrocemento, fibrocemento; materiali per pavimentazione interna o esterna e per rivestimenti, quali moquette, pavimenti in gomma, pavimenti in Pvc, piastrelle di grès, marmo, maiolica, ceramica, lastre di marmo, listoni e doghe in legno, perline, pannelli di legno per rivestimenti, linoleum, carte da parati, piastrelle da rivestimento murale in sughero, battiscopa; materiale di coibentazione, impermeabilizzanti, quali isolanti flessibili in gomma per tubi.

Il legislatore tributario, sin dalla prima emanazione del Dpr 633 /1972, ha ritenuto opportuno prevedere un regime agevolato per le operazioni imponibili nel campo dell’ edilizia, discriminando, all’ interno di queste, fra operazioni di cessione di beni finiti, di cessione di materie prime e semilavorate per l’ edilizia e di prestazioni di servizi in dipendenza di contratti d’ appalto.

Attualmente, dopo diverse modifiche e integrazioni, le varie fattispecie sono state inserite in alcune voci delle parti II e III della tabella A allegata al Dpr 633 / 1972.

Fonte: FiscoOggi

Commenti (1)

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