Ravvedimento operoso, da febbraio cambiano le regole

Ritocco al rialzo per le sanzioni ridotte da pagare quando si decide di fare pace con il fisco

La cosiddetta “legge di stabilità 2011” (legge 220/2010), che ha preso il posto della Legge Finanziaria, all’articolo 1, commi 17-22, ha fissato al 1° febbraio 2011 la data spartiacque per l’applicazione dei “rincari” in caso di ravvedimento operoso, accertamento con adesione, acquiescenza, conciliazione giudiziale e definizione agevolata.

Infatti, dal prossimo 1° febbraio, la riduzione della sanzione passa:

– da un dodicesimo a un decimo (dal 2,5% al 3%), nel caso in cui l’omesso versamento di un tributo o di un acconto è sanato entro trenta giorni;

– da un decimo a un ottavo (ad esempio, per il “ravvedimento lungo” dei versamenti si pagherà il 3,75%, non più il 3%), se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione o, quando questa non è prevista, entro un anno dall’omissione o dall’errore;

– da un dodicesimo a un decimo (da 21 a 25 euro) per le dichiarazioni presentate con ritardo non superiore a 90 giorni.

Fonte: Agenzia delle Entrate

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