Le dimensioni del complesso condominiale può favorire l’ingresso di estranei al condominio e possibili aggressioni a scopo di rapina o atti vandalici a spazi privati e condominiali.
Nei condomini di medie-grandi dimensioni la sorveglianza effettuata dai condomini è difficile in quanto l’alto numero di persone presenti nello stesso edificio diminuisce, o addirittura annulla il grado di controllo reciproco. Non è possibile conoscere tutti coloro che vivono nell’edificio condominiale. Spesso, infatti, si incontrano persone totalmente sconosciute, che non si sono mai viste, e ci si chiede se siano effettivamente condomini o semplici “infiltrati”che possono minare la sicurezza degli inquilini.

Per migliorare le condizioni di sicurezza e serenità entro le mura domestiche e non solo, si stanno attuando valide forme elettroniche di vigilanza come la videosorveglianza, che offre un valido aiuto per contrastare i reati contro la proprietà privata (furti e danneggiamenti) e contro le persone (scippi, aggressioni, violenze).
Il Garante della privacy è intervenuto più volte per disciplinare il corretto utilizzo delle telecamere finalizzate alla videosorveglianza, soprattutto in seguito ai numerosi reclami ricevuti per l’uso crescente e non conforme alla Legge di apparecchiature che rilevano immagini e suoni relative a persone identificabili.
Pertanto, prima di installare un impianto di videosorveglianza, bisogna accertarsi se è conforme al recente Codice in materia di dati personali e di sicurezza, secondo parametri normativi diversi: cioè se il sistema di videosorveglianza sia adottato dalla collettività condominiale o dal singolo inquilino.
Nel primo caso la videosorveglianza sarà pienamente soggetta alle norme dettate dal Codice della privacy, compresi gli obblighi di comunicazione e le sanzioni previste.
Nel secondo caso, pur non essendo applicabili le predette norme, è comunque necessario adottare delle cautele a tutela dei terzi per non incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata, ex art. 615-bis c.p.: l’angolo visuale delle riprese deve essere limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza, escludendo ogni forma di ripresa di immagini relative ad aree condominiali comuni o antistanti l’abitazione di altri condomini.
Il condominio è un luogo di incontri e di vite in cui i singoli condomini non possono sopportare, senza il loro consenso, un’ingerenza nella loro riservatezza seppur per il fine di sicurezza di chi video-riprende. Si precisa, tuttavia, che l’installazione di un impianto di videosorveglianza deve essere deliberata all’unanimità dai condomini.

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