Le imposte istituite dalla regione Sardegna sulle plusvalenze delle case di villeggiatura e sulle seconde case ad uso turistico trovano il no della Consulta. La sentenza dei giudici costituzionali in merito alle cosiddette “tasse sul lusso” introdotte a partire dal 2006 è stata depositata ieri in cancelleria. Salva invece la “tassa sul soggiorno”, prevista dall’articolo 5 della legge finanziaria regionale 2007, mentre viene sottoposta al giudizio della Corte di giustizia delle Comunità europee l’imposta su aeromobili e unità da diporto. Bocciata, dunque, l’imposta sul capital gain di rivendita delle case di villeggiatura. Secondo i giudici, la norma, che si applica ai fabbricati situati a meno di tre chilometri dalla battigia, viola lo statuto della regione Sardegna perché l’oggetto dell’imposta non può essere ricondotto alla materia del turismo e non è ammissibile, in materie diverse dal turismo, “una piena esplicazione di potestà tributarie regionali”, in mancanza di disposizioni di coordinamento dettate dal Parlamento. Essa viola inoltre i principi del sistema tributario dello Stato italiano, perché mentre nel resto dell’Italia le plusvalenze immobiliari vengono tassate se la cessione avviene prima che siano trascorsi cinque anni dall’acquisto o dalla costruzione (e con esclusione delle abitazioni oggetto di donazione o successione), la legge sarda assoggetta a tassazione anche gli immobili che vengono trasferiti dopo i cinque anni. La norma comporta infine una disparità di trattamento tra residenti in Sardegna e non: soggetto passivo dell’imposta è chi è fiscalmente domiciliato fuori dal territorio regionale o ha domicilio fiscale in Sardegna da meno di due anni. Dato che le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune di iscrizione anagrafica e le persone fisiche non residenti in Italia hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito (o, se il reddito si è prodotto in più comuni, in quello in cui si è prodotto quello più elevato), la conseguenza è che nei casi in cui le persone fisiche residenti anagraficamente all’estero realizzano il reddito-plusvalenza in Sardegna quale loro maggiore reddito prodotto in Italia, esse devono considerarsi soggetti fiscalmente domiciliati in Sardegna e, quindi, non assoggettati a tassazione (se fiscalmente domiciliati in Sardegna da almeno ventiquattro mesi). Diversamente, le persone fisiche residenti anagraficamente in Italia, ma fuori dalla Sardegna, anche se realizzano, al pari di quelle residenti all’estero, le plusvalenze in territorio sardo, sono comunque non fiscalmente domiciliate in Sardegna e, quindi, sono assoggettate a tassazione. “E ciò, senza che sussista alcuna ragionevole giustificazione di tale disparità di trattamento”, si legge nella sentenza.