Le conseguenze della mancata e/o errata registrazione del contratto avvantaggiano innegabilmente l’inquilino che, a questo punto ed in quanto diretto interessato, assume il ruolo di vigile controllore della legalità del rapporto di locazione.
È lui infatti che trae diretto beneficio dall’applicazione di quanto previsto dal comma 8 dell’art. 3 del D.Lgs 23/11, avendo la possibilità di allungare la durata della locazione e, nella maggior parte dei casi, di pagare meno di quanto invece pattuito. Una volta preso atto del difetto di registrazione, il primo incombente che deve svolgere il conduttore è quello di invitare il locatore alla registrazione del contratto, segnalandogli nel contempo che da tale momento, in conformità a quanto previsto dalla legge, cambieranno le condizioni del contratto in ordine sia alla durata che alla misura del canone.
