Il 21 gennaio 2009, presso la sede nazionale dell’UNAI, in Roma, Via Castelfidardo 51, è stato stipulato l’“Accordo Quadro per la regolamentazione dei rapporti di Collaborazione Coordinata e Continuativa, con o senza Partita IVA, ed ogni altra forma di lavoro non riconducibile al lavoro dipendente, nella Gestione d’Immobili”.
Alla trattativa hanno partecipato: per la proprietà immobiliare, l’UNPI (Unione Nazionale Proprietari d’Immobili); in rappresentanza di costruttori ed enti immobiliari, CONFIMEA (Confederazione Italiana dell’Impresa) e UNIMPRESA (Unione Nazionale di Imprese); oltre ovviamente ad UNAI (Unione Nazionale Amministratori d’Immobili), che ha indetto l’incontro.
In tutta Italia riprendono i corsi dell’ANAMMI per formare i nuovi iscritti, con alcune novita’ ideate per sostenere i neo-soci. Tra queste, tre opzioni per iscriversi ed una carta di credito “revolving” pensata allo scopo di rateizzare le spese associative. Con la campagna di adesioni 2008-2009, ripartono in tutta Italia i corsi di formazione dell’ANAMMI, l’Associazione Nazional-europea degli AMMinistratori d’Immobili.
SINTEG Servizi Immobiliari Integrati, in collaborazione con lo Studio GECO – gestione e consulenza condomini, organizza venerdì 19 settembre 2008 un convegno per discutere le problematiche e gli aspetti relativi all’evoluzione dell’amministrazione condominiale. L’appuntamento è presso il Grand Hotel Don Juan di Giulianova, 19 settembre 2008 alle ore 15,00. Il convegno sarà intitolato “Evoluzione del mercato dei servizi immobiliari”, ad aprire le discussioni sarà il Dott. Del Piccolo Umberto, titolare dello studio GECO, che saluterà i partecipanti. Numerosi e di grande rilevanza gli interventi previsti: oltre al fondatore e presidente SINTEG, vi sarà la partecipazione del Prof. Parisio Di Giovanni, docente della Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università di Teramo, dei dott. De Gennaro e dott. Menozzi direttori dell’Agenzia delle Entrate di Atri e Giulianova e dell’avv. Luigi Salciarini, membro del centro studi nazionale ANACI (Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari).
Ristrutturazioni agevolate anche quando lo “start” è dato dall’amministratore giudiziale. In sostanza, è tutto in regola per la detrazione del 36%, se l’incaricato del tribunale della gestione di parti comuni di un immobile, nel comunicare l’inizio dei lavori di manutenzione, barra, nell’apposito modulo, la casella predisposta per l’amministratore di condominio e indica il codice fiscale dell’amministrazione giudiziale. Questo perché dalla ragione della sua nomina deriva la sua totale assimilazione all’amministratore del condominio. Quando non esiste possibilità di accordo fra condomini sulla gestione e amministrazione delle parti comuni di un edificio, a risolvere il dilemma può intervenire, su richiesta di uno o più interessati, l’autorità giudiziaria che incarica un rappresentante giudiziale con mansioni equivalenti a quelle dell’amministratore di condominio. In questo caso, nell’ipotesi di realizzazione di interventi di manutenzione su tali proprietà indivise, per usufruire della detrazione del 36% dall’Irpef delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione edilizia, il compito di adempiere a tutte le formalità richieste dalla norma è affidato a quest’ultimo.
La recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione civile 8 aprile 2008, n. 9148 ha radicalmente cambiato l’indirizzo giurisprudenziale in merito alla responsabilità dei singoli condomini per le obbligazioni contratte dall’amministratore per la fornitura di beni e servizi nell’interesse del condominio. Infatti in forza di tale pronuncia non è più applicabile il principio della solidarietà in base al quale ogni condomino poteva essere chiamato all’adempimento integrale del corrispettivo dovuto al terzo contraente; secondo il nuovo orientamento (parziarietà) i singoli condomini risultano obbligati soltanto entro il limite della rispettiva quota millesimale di partecipazione alle spese ed il creditore del condominio deve rivolgersi esecutivamente direttamente ai singoli condomini inadempienti per il soddisfacimento del suo credito insoluto, con la conseguente necessità di conoscere la misura delle morosità dei singoli condomini che viene pertanto richiesta all’amministratore.