Piano casa Valle d’ Aosta. Norme regionali (Legge 4 agosto 2009 (?), Legge n. 18 del 17 – 06 – 2009)

 In sintesi, consentiti ampliamenti volumetrici per varie tipologie di edifici con diverse destinazioni d’ uso, esclusi dalle deroghe le aree di inedificabilità assoluta, gli edifici abusivi e quelli sottoposti a particolari vincoli, nessun limite di tempo per l’ applicabilità della legge, aumento fino al 35% per sostituzione edilizia a condizione che si utilizzino criteri e tecniche di edilizia sostenibile, fonti di energia rinnovabile o misure di risparmio delle risorse energetiche o idriche.

In dettaglio

1. Tipologie di immobili. Unità immobiliari con titolo abilitativo edilizio al 31 dicembre 2008. Per le residenze degli agricoltori, l’ ampliamento deve, in ogni caso, garantire il rispetto degli standard costruttivi e dei parametri per il dimensionamento dei fabbricati rurali definiti dalla Giunta.

2. Zone escluse. Immobili definiti di pregio dal Prg solo con assenso delle strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio. Possibile l’ agevolazione volumetrica anche in zone inedificabili, a parco, tutelate, vincolo di qualsiasi tipo, ma seguendo le norme regolatrici. Vietati gli interventi nei centri storici, ma solo se non è stata fatta la classificazione prevista dall’ articolo 52 della l.r. 11 / 1998 (che prevede gli interventi ammessi). Esclusi gli immobili con vincolo storico – architettonico e quelli monumentali. Per i beni vincolati paesaggisticamente verifica della Regione entro 90 giorni dalla richiesta.

3. Termini presentazione richiesta di assenso. Non si tratta di una legge straordinaria, ma di un regime. Pertanto non esistono termini.

4. Incrementi volumetrici. Massimo il 20% del volumi.

4.1 Risparmio energetico. Devono essere garantite le prestazioni energetiche e igienico – sanitarie preesistenti.

L’ housing sociale in Europa

 Il tema dell’ alloggio sociale è caratterizzato dalla estrema diversità di soluzioni proposte a livello nazionale e regionale, sia per quanto riguarda la costruzione delle unità abitative sia per la loro assegnazione. La mancanza di una definizione comune di alloggio sociale e di un quadro legislativo comunitario in materia contribuisce a rendere ancora più difficile l’ identificazione di scenari comuni.

Soltanto l’ anno scorso il Parlamento europeo si è pronunciato sull’ argomento, richiamando la necessità di utilizzare in maniera più massiccia gli strumenti finanziari europei (come Jessica e Jeremie) per la costruzione di nuovi edifici e la riqualificazione delle aree in cui sono ospitati quelli esistenti.

La dimensione urbana del problema è senza dubbio uno dei pochi tratti comuni individuabili nei 27 Stati membri. Differenti invece le soluzioni di gestione del patrimonio abitativo sociale. Soltanto in Germania, Belgio, Danimarca, Finlandia, Ungheria, Slovacchia e Svezia sono delle società comunali ad occuparsi della costruzione degli alloggi mentre in altri paesi come Italia e Polonia permangono soluzioni locali su scala regionale.

Oltre alle imprese pubbliche, si registra la presenza di cooperative e associazioni non lucrative nella maggior parte dei paesi Ue, mentre tale soluzione non viene adottata in paesi come Bulgaria, Cipro, Romania e Malta. Il più alto numero di alloggi sociali in affitto in rapporto alla popolazione è presente in Danimarca e Austria (102 alloggi per ogni 1000 abitanti), mentre il numero più basso è registrato a Cipro (soltanto 9 su 1000 abitanti) e in Spagna (3 / 1000).

Le funzioni dell’ edilizia sociale e la generale sproporzione tra domanda e offerta di alloggi a basso prezzo sono però comuni a tutti i paesi. Problemi come il deficit di nuove costruzioni, l’ accesso maggiore a strutture di proprietà e l’ aumento generale dei prezzi degli affitti rappresentano i fattori che maggiormente concorrono all’ aumento di domanda di alloggio a basso costo, a cui si aggiungono tendenze sociali e demografiche comuni.

Se si considerano poi concause come l’ invecchiamento della popolazione, l’ incremento dei tassi di immigrazione, l’ aumento di famiglie monoparentali e la maggiore pressione sulle zone urbane più ricche è ancor più evidente quanto il problema dell’ alloggio sociale sia difficilmente risolvibile.

Piano casa in Toscana (Legge Toscana 8 maggio 2009, n. 24)

 Le opere ammesse riguardano l’ ampliamento del 20% della volumetria degli edifici residenziali mono – bifamiliari non superiore a 1000 metri cubi, per un incremento massimo di 200 metri cubi. Possibili anche demolizioni e ricostruzioni con ampliamento degli edifici residenziali entro il limite del 35%. Consentito l’ ampliamento fino al 20% della superficie utile lorda di ciascuna unità immobiliare non residenziale, per un massimo complessivo di 70 metri quadrati ad edificio e del 35%, a titolo straordinario, nei casi di demolizione e ricostruzione delle strutture.

Destinatari degli interventi le abitazioni mono e bifamiliari e i fabbricati destinati ad altro uso con superficie lorda utile non superiore a 350 metri quadri. Per gli aumenti sarà sufficiente la Dia, Dichiarazione di inizio attività, da presentare entro il 31 dicembre 2010. Per i cinque anni successivi alla comunicazione di fine lavori non potranno essere effettuate ulteriori modifiche. Alla data del 31 marzo 2009 gli immobili da ampliare devono risultare regolarmente accatastati e devono già essere state presentate le dichiarazioni di variazione.

Gli edifici devono essere situati in centri abitati e al di fuori di ambiti a pericolosità idraulica e geomorfologica elevata a meno che non siano presentate verifiche di sicurezza. È vietato intervenire su immobili posti all’ interno dei centri storici, di parchi o riserve, definiti di valore artistico, culturale o architettonico, o che hanno un vincolo di interesse storico. In questo caso si farà riferimento alla metratura originaria.

Tutelata anche l’ efficienza energetica. Per l’ ampliamento la climatizzazione invernale deve essere abbattuta di almeno il 20%. Per la demolizione e ricostruzione, l’ indice si alza al 50% mentre il raffrescamento estivo che deve essere inferiore a 30 Kw/h per metro quadro annuo.

In dettaglio:

1. Tipologie di immobili. Con SUL esistente il 31 marzo 2009. Tipologie monofamiliari o bifamiliare, senza limiti di ampiezza dell’ esistente. Negli altri casi la SUL massima deve essere di 350 mq. Sono equiparati agli edifici abitativi quelli rurali residenza dell’ imprenditore agricolo e dei familiari.

2. Zone escluse. Centri storici, parchi, riserve regionali e nazionali. Escluse le zone con pericolosità idraulica e geomorfologica molto elevata.

3. Termini presentazione richiesta di assenso. 31 dicembre 2010.

4. Incrementi volumetrici. Max 20% della SUL esistente al 31 marzo 2009 fino a un massimo di 70 mq lordi. Vanno computate nell’ incremento volumetrico le superfici utili condonate

News. La casa low cost costruita in fabbrica. La risposta industriale al tema dell’ Housing Sociale e delle residenze speciali (temporanee, per studenti, ecc.)

 È stato presentato a Milano RDB CASA, un innovativo e flessibile sistema aperto di edilizia residenziale industrializzata, con un risparmio sull’ edilizia tradizionale superiore al 30%, e frutto della collaborazione tra RDB (il maggior gruppo industriale italiano nella progettazione, produzione e installazione di sistemi e strutture prefabbricate e componenti per edilizia) e un gruppo di partner, quali Borio Mangiarotti, Botta S.p.A., Mangiavacchi Pedercini, Mazzalveri & Pomelli e Caputo Partnership per l’ architettura.

RDB CASA rappresenta un’ innovativa alternativa ai sistemi tradizionali di costruzione e offre un sistema aperto, flessibile ed energeticamente efficiente. Il sistema consente un’ adeguata risposta industriale al tema dell’ Housing Sociale e delle residenze speciali (temporanee, per studenti, ecc), ma non solo; la sua flessibilità è pensata anche per favorire la migliore integrazione edilizia in contesti di carattere metropolitano, in aree di espansione urbana, in territori con caratteri di forte sensibilità e criticità ambientale. È quindi adatta anche allo sviluppo di insediamenti turistico – ricettivi in contesti di particolare pregio paesaggistico.

È fondato essenzialmente sulla combinazione di sei famiglie di componenti: strutture portanti, corpi scale e ascensori, tamponamenti perimetrali ciechi e trasparenti, tamponamenti e divisori interni, impianti, componenti di finitura.

L’ articolazione degli elementi e la loro diversa coniugazione garantisce un prodotto razionale, economico, ma perfettamente controllato in ogni aspetto per rispondere con qualità ai più diversi fabbisogni abitativi: i principi strutturali e costruttivi garantiscono un alto tasso di razionalità tipologica e di economia dello spazio tanto da ottimizzare il rapporto qualità – costo già a partire dalle realizzazioni più contenute.

L’ assetto strutturale e compositivo degli edifici si basa principalmente su due insiemi: strutture portanti, costituite da sistemi modulari di travi e pilastri, e strutture di controventatura, rappresentate dai corpi scale ascensori e dai solai, integrati dai getti di completamento.

Regione Puglia. Piano casa, le norme regionali (Legge 30 luglio 2009, n. 14)

 La Puglia è stata la prima Regione meridionale ad aver approvato il Piano Casa. Possono essere ampliate le abitazioni inserite nelle aree edificabili rientranti in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, previa adozione di un regolamento da parte dei Comuni. Se per mancanza di spazio agli aumenti volumetrici non può corrispondere un incremento dei parcheggi, il costruttore dovrà versare la cifra corrispondente al Comune, che si impegnerà nella realizzazione di nuovi posti auto o di servizi a sostegno della mobilità pubblica. Gli edifici da demolire per ragioni di sicurezza possono poi essere ampliati del 35%.

1. Tipologie di immobili. Immobili esistenti alla data del 3 agosto 2009.

2. Zone escluse. Centri storici, zone in cui strumento urbanistico generale consenta soltanto la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo o subordini gli interventi di ristrutturazione edilizia all’ approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo. Immobili con vincolo storico – artistico o con valore culturale o o negli elenchi della legge regionale 10 giugno 2008, n. 14. Immobili dichiarati di notevole interesse pubblico dal d.lgs. 42 / 2004 o aree comunque tutelate dallo stesso (art. 142). Zone naturali tutelate. Ambiti dichiarati ad alta pericolosità idraulica o geomorfologica.

3. Termini presentazione richiesta di assenso. Entro il 3 agosto 2011.

4. Incrementi volumetrici. Max 20% volumetria, non oltre 200 mc. Vanno computate nell’ incremento volumetrico le superfici utili condonate (salvo che si sia trattato di mero cambio destinazione uso).

L’ housing sociale, una risorsa per rilanciare emergenza abitativa e sicurezza energetica

 L’ Italia è in ritardo rispetto agli altri paesi europei dove la creazione di edifici sociali è andata di pari passo con la riqualificazione di intere aree urbane. Il recente dibattito sul Piano Casa e la necessità di avviare un piano infrastrutturale per risolvere l’ emergenza abitativa ne nostro Paese ha rilanciato la discussione sul tema dell’ alloggio sociale, trasversale a numerosi altri temi di sviluppo urbano : la riqualificazione delle periferie, l’ inclusione delle fasce più deboli della popolazione, l’ integrazione degli immigrati nelle aree urbane e il riequipaggiamento energetico degli edifici pubblici e privati. Il problema dell’ housing è interpretato in modo diverso in città e regioni europee.

La situazione in Italia
Nel campo dell’ edilizia sociale l’ Italia è in ritardo rispetto alla media europea. Solo il 4% dell’ intero patrimonio abitativo è costituito da alloggi pubblici, rispetto al 20% della Francia o al 40% dei Paesi Bassi. L’ 80% dell’ intero patrimonio abitativo italiano è di proprietà, contro il restante 20% in affitto : una soglia limite, che avvicina il nostro paese a Grecia, Spagna e Portogallo, paesi fino a poco tempo fa a vocazione più agricola che industriale.

L’ aumento dei prezzi degli affitti nelle grandi città e il generale impoverimento con l’ entrata in vigore dell’ euro ha aumentato il numero di possibili fruitori di alloggio sociale. Al momento, sono oltre 600mila le domande potenziali di appartamento, in larga parte destinate a rimanere ineluse a causa della mancanza di strutture disponibili. Il prezzo troppo basso a cui sono stati venduti centinaia di migliaia di appartamenti negli anni ’90 e la contemporanea mancanza di investimenti pubblici per l’ edilizia popolare spiegano la scarsità di fondi che ha portato ad una nettissima contrazione degli appartamenti costruiti.

Proprio nelle città si avvertono le principali conseguenze di questa mancanza di alloggi, ma anche nella gestione di quelli esistenti. Il mix sociale si è realizzato portando tensioni e senso di insicurezza in quei condomini dove convivono persone anziane e gruppi di immigrati, balzati ai primi posti nelle graduatorie stilate dai Comuni in virtù dei loro bassissimi redditi.

Il Piano Casa è legge anche in Piemonte. Varate le norme regionali

 Il ddl per il rilancio delle costruzioni consente gli ampliamenti volumetrici e lo snellimento delle procedure nel settore edilizio. Possibili gli aumenti di cubatura anche per i fabbricati a destinazione diversa dal residenziale. Gli interventi di ampliamento in deroga agli strumenti urbanistici sono realizzabili solo se si utilizzano tecnologie volte al risparmio energetico, da quantificare tramite la riduzione del 40% del fabbisogno di energia primaria dell’ unità edilizia complessiva per il solo ampliamento. Per la demolizione con successiva ricostruzione, invece, il miglioramento deve riferirsi al Protocollo Itaca 2009.

1. Tipologie di immobili. Edifici esistenti al 31 luglio 2009, ma, per il residenziale, solo unità edilizie uni e bi – familiari. Sono equiparati quelli residenziali le abitazioni degli imprenditori agricoli e gli edifici a finalità ricettive.
2. Zone escluse. Aree agricole e soggette ad alluvioni. Centri storici, aree esterne ad essi pertinenti d’ interesse storico e paesaggistico, nuclei minori, monumenti isolati, parchi nazionali e nelle aree protette istituite con legge regionale, aree sismiche di pericolosità IIIa (circolare del Presidente della Giunta regionale n. 7 / LAP dell’ 8 maggio 1996). Esclusi gli edifici valore storico – artistico o ambientale o documentario. Possibili gli interventi in aree con vincolo paesaggistico, fatto salvo l’ ottenimento della relativa autorizzazione.

3. Termini presentazione richiesta di assenso. 31 dicembre 2011

4. Incrementi volumetrici. Ampliamento del 20% volumetria per un incremento massimo di 200 metri cubi. A lavori ultimati l’ edificio deve avere al massimo 1.200 mc di volume. Sono cumulabili con ampliamenti del 20% eventualmente già previsti dagli strumenti urbanistici per motivi igienico funzionali, anche qualora non fossero stati ancora realizzati. Negli edifici residenziali ultimati entro il 2008 è possibile trasformare ad abitazione anche il piano pilots, a condizione che le opere realizzate siano conformi alle prescrizioni igienico – sanitarie e alle norme in materia di contenimento del consumo energetico.

Le norme varate per il piano casa in Lombardia (Legge n. 13 del 16 – 07 – 2009)

 I punti principali delle norme lombarde: tipologie di immobili, termini presentazione richiesta di assenso, incrementi volumetrici, risparmio energetico, limiti urbanistici, limiti edilizi, recuperi senza incrementi volumetrici, demolizioni e ricostruzioni, iter e contributo costruzione, edilizia convenzionata e sovvenzionata, altre disposizioni.

1. Tipologie di immobili. Edifici esistenti al 31 marzo 2005.
2. Zone escluse. I Centri storici e i nuclei urbani di antica formazione, salvo l’ eccezione prevista per le demolizioni e ricostruzioni. Le zone destinate dagli strumenti urbanistici vigenti all’ agricoltura o ad attività produttive. Le aree inedificabili. Gli edifici realizzati senza titolo abilitativo o in totale difformità, anche se condonati. Gli edifici con vincolo storico – artistico.
3. Termini presentazione richiesta di assenso. Dal 15 ottobre 2009 al 30 aprile 2011.

4. Incrementi volumetrici. Del 20% al massimo della volumetria per le abitazioni uni e bifamiliari di qualsiasi grandezza, con incremento non superiore a 300 mc. Nella stessa misura, le altre abitazioni debbono avere volumetria massima di 1.200 mc.
4.1 Risparmio energetico. Deve essere assicurato un risparmio per edificio esistente del 10% del fabbisogno energetico. In alternativa si possono raggiungere gli standard previsti per le nuove costruzioni.
4.2. Limiti urbanistici. Concesso al massimo il superamento indice fondiario del 50%. Esclusi gli edifici con abusi edilizi commessi per assenza di titolo abilitativo o in totale difformità, anche se successivamente condonati. Rispetto della normativa antisismica vigente.
4.3. Limiti edilizi. Possono essere superate, fino a 4 metri, le altezze massime previste. Vanno serbate le distanze legali.

Regione Emilia Romagna. Norme varate per il piano casa (Deliberazione legislativa Emilia n.91 / 2009, art. 51 – 56)

 L’ Emilia Romagna è la quarta regione in Italia per il varo del Piano Casa, dopo Toscana, Provincia Autonoma di Bolzano e Umbria. Le norme prevedono lo snellimento delle procedure e una maggiore partecipazione dei cittadini. Garantiti tempi brevi e risposte immediate agli investitori interessati da parte delle Amministrazioni competenti. Recepita l’ intesa Governo Regioni del primo aprile, con accelerazioni dei procedimenti edilizi senza tralasciare il rispetto dei processi di pianificazione.

1. Tipologie di immobili. Edifici esistenti al 31 marzo 2009, con SUL non superiore a 350 mq, destinati al 70% ad abitativo.

2. Zone escluse. Centri storici, insediamenti e infrastrutture storici del territorio rurale, zone tutela naturalistica, zone di tutela della costa e dell’ arenile, parchi regionali (con eccezione delle zone D), demanio pubblico, aree di danno degli stabilimenti a rischio, aree in edificabili, zone classificate a rischio idrogeologico molto elevato, abitati da trasferire e da consolidare. Per gli immobili con vincoli culturali e paesaggistici va rispettata la normativa esistente.

3. Termini presentazione richiesta di assenso. Il 31 dicembre 2010.

4. Incrementi volumetrici. Del 20% al massimo della SUL, anche in sopraelevazione, con un tetto di 70 mq di SUL. Si sale fino al 35%, e comunque a un massimo di 130 mq, se i requisiti energetici minimi nonché quelli sismici previsti per i comuni a media sismicità sono applicati a tutto l’ edificio, e non solo all’ addizione di volumi. Dal calcolo sono esclusi i volumi tecnici.

4.1 Risparmio energetico. Alle addizioni di volumi vanno applicati gli standard di risparmio per la climatizzazione invernale incrementati di almeno il 25 per cento e quelli antisismici previsti per le nuove costruzioni. Il maggior spessore delle murature esterne per la coibentazione non è computato nell’ ampliamento e, nei limiti di 20 cm, non incide sulle distanze tra le costruzioni. Allo stesso scopo è concesso un aumento di 25 cm delle altezze massime.

4.2 Limiti urbanistici. Devono essere consentiti dagli strumenti urbanistici vigenti ed adottati interventi di ripristino edilizio e di ristrutturazione edilizia e urbanistica. Se l’ immobile è in un centro abitato, debbono esistere le infrastrutture per l’ urbanizzazione. Vanno rispettati i limiti inderogabili di densità edilizia (Dm 2 aprile 1968, n. 1444) ma non quelli, maggiori, fissati dagli enti locali e vanno reperiti spazi a parcheggi secondo la normativa vigente. In linea di principio è vietata la creazione di nuove unità immobiliari, che però è possibile qualora esse abbiano almeno 50 m di superficie e vengano destinate a locazione a canone calmierato per almeno 10 anni (scelta abbastanza improbabile).

Sintesi delle norme varate per il Piano Casa regione per regione

 Riteniamo utile informare i lettori sulle norme varate in dieci fra regioni e province autonome. La provincia di Trento ha dichiarato che non aderirà ai criteri del Piano Casa come programmati dall’ Intesa Stato – Regioni, anche se anch’ essa può fruire della legge n. 2 / 2009, completata dalla Delibera di Giunta 9 aprile 2009, n. 814, in cui si prevedono contributi per le ristrutturazione, le addizioni voumetriche, le demolizioni e ricostruzioni.

BASILICATA
(Legge 4 agosto 2009 (?)

1. Tipologie di immobili. Residenziali esistenti o in corso di realizzazione, edificati dopo il 1942. Monofamiliari fino a 200 mq e altri fino a 400 mq.

2. Zone escluse. Centri storici o tessuti di antica formazione, zone omogenee B sature del DM 1444 / 1968 e definiti di valore storico, culturale o architettonico dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, zone inedificabili, parchi, aree naturali protette, ambiti a rischio idrogeologico ed idraulico.

3. Termini presentazione richiesta di assenso. 24 mesi dall’ entrata in vigore.

4. Incrementi volumetrici. Del 20% della superficie complessiva (DM 10 maggio 1977, n. 801) fino a un massimo di 40 mq. Limite incrementato al 25% se si realizzano, almeno uno degli interventi, qui elencati: pannelli solari termici e / o impianti geotermici a bassa entalpia o a biomasse che assicurino non meno del 50% del fabbisogno di energia termica necessaria, impianti fotovoltaici integrati e / o a biomasse e biogas che diano almeno il 70% del fabbisogno di energia elettrica e non siano in edifici condominiali; captazione, filtro ed accumulo delle acque meteoriche per Wc, lavaggio auto, usi tecnologici e annaffiatura giardino; elementi filtranti acque per il 60% almeno delle superfici.

4.1 Risparmio energetico. Riduzione, non inferiore al 20 %, del fabbisogno di energia dell’ intero edificio o dell’ intera unità immobiliare.

4.2. Limiti urbanistici. Realizzazione in contiguità. Possibile creare nuove unità immobiliari di superficie complessiva non inferiore a mq 45. Divieto di cambio d’ uso per 10 anni. Costruzioni secondo norme antisismiche. Non cumulabilità con altri bonus volumetrici comunali.

4.3. Limiti edilizi. Rispetto dei i limiti di distanze indicati dagli strumenti urbanistici vigenti, salvo per le coibentazioni per cui valgono le deroghe previste dalla legge n. 28 / 2007 (fino a 55 cm per i muri).

5. Demolizioni e ricostruzioni. Limite massimo del 30% della superficie. È incrementato al 35% se si eseguono certi gli interventi (tutti quelli elencati nel paragrafo degli incrementi volumetrici, e non solo uno). È ulteriormente incrementato al fino al 40% se si utilizzano le tecniche costruttive dalla bioedilizia, se si ricorre all’utilizzo di impianti fotovoltaici, se la dotazione di verde privato esistente sul lotto di pertinenza viene incrementata fino al 60%.

5.1 Risparmio energetico. Riduzione, non inferiore al 30%, del fabbisogno di energia dell’ intero edificio o dell’ intera unità immobiliare.

Confedilizia: piani casa regionali “sabotati” con il libretto del fabbricato

 È in corso da parte di alcune Regioni un’ azione di sabotaggio dei Piani casa (quelli relativi agli ampliamenti degli immobili), Piani che in sede regionale sono in corso di approvazione in seguito all’ Intesa siglata nel marzo scorso tra Governo, Regioni stesse ed Enti locali. Tale azione di sabotaggio viene attuata attraverso l’ introduzione, nelle leggi regionali interessate, dell’ obbligo di dotarsi del libretto casa quale condizione indispensabile per poter usufruire della facoltà di operare gli ampliamenti volumetrici degli immobili.

La denuncia è della Confedilizia, che rileva come il consentire gli ampliamenti esclusivamente ai proprietari che si sottopongano all’ obbligo (meramente cartaceo, molto costoso e di nessuna utilità) di dotazione del libretto è una chiara sconfessione dei princìpi ispiratori del Piano casa di iniziativa governativa, finalizzato a rilanciare l’ edilizia attraverso la previsione di nuove possibilità per i proprietari e la semplificazione delle procedure esistenti.