Obbligazioni condominiali superabile la parziarietà
Le Sezioni unite della Cassazione hanno stabilito (sent. n. 9148/’08) che le obbligazioni assunte nell’interesse del condominio fanno capo ai singoli condòmini, in proporzione alle quote millesimali dei singoli condòmini
Ma, a parte le critiche sollevate in dottrina, la sentenza è già stata formalmente contestata (per così dire) anche in sede giurisprudenziale. In particolare, la Corte d’appello di Roma (sent. n. 2729/’10, in corso di pubblicazione sull’Archivio delle locazioni e del condominio ha spiegato che la sentenza delle Sezioni unite si basa su un argomento (le obbligazioni sono solidali se presentano il requisito dell’indivisibilità della prestazione comune) che non si rinviene nell’ordinamento giuridico. E basta, al proposito, la semplice lettura degli artt. 1292 e 1294 del Codice civile.