Nuovi obblighi di schermatura dal sole delle finestre. Le eccezioni

 Sia nel caso di nuove costruzioni che nel caso di ristrutturazione parziali, il nuovo decreto crea un’ importante eccezione all’ obbligo di sistemi schermanti o pellicole: i vetri a basso valore solare fanno eccezione. Il progettista, qualora valuti la mancanza di convenienza “in termini tecnico – economici”, e qualora le superfici vetrate abbiano “un fattore solare minore o uguale a 0,5”, può giustificare nella propria relazione tecnica l’ omissione dei sistemi schermanti esterni.

I motivi tecnico – economici
Non sono certo difficoltà pratiche di installazione: i sistemi schermanti potrebbero essere anche disposti sul Colosseo e le pellicole sulle vetrate del Duomo di Milano. Il probabile significato è che il progettista deve fare un calcolo costi – benefici, che riguarderà anche il periodo in cui è possibile ammortizzare l’ investimento, per poi ottenere un risparmio economico.

Motivi estetici o paesaggistici
Non sono espressamente citati. Comunque non si può certo rovinare la facciata di un bel palazzo storico o attentare al decoro architettonico di quella di un condominio, anche se si tratta di un palazzone anonimo, con soluzioni discordanti tra appartamento e appartamento (pellicole al secondo piano e tende al terzo).

Fattore solare minore o uguale a 0,5
Quanto al fattore solare pari o minore a 0,5, si intende semplicemente che va ridotto per lo meno a metà l’ apporto calorico dell’ energia solare. “In una nuova costruzione – spiega Mario Boschi, di Assovetro – il progettista, che per le norme già deve adottare doppi o tripli vetri con funzioni di coibentazione e barriera al rumore, in molti casi sceglierà di aggiungere a queste funzioni del vetro anche quella del basso fattore solare”.

Piano edilizia, Formigoni: una legge a misura di Lombardia

 Il consiglio regionale ha approvato a larga maggioranza il progetto di legge “Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia” varato dalla giunta lombarda su proposta del presidente Roberto Formigoni di concerto con l’ assessore al Territorio e Urbanistica, Davide Boni, lo scorso 3 giugno.

Molto soddisfatto il presidente Formigoni che ha sottolineato come la maggioranza compatta abbia approvato il provvedimento con cui la Giunta si è impegnata a rilanciare il settore edilizio in Lombardia. “Un testo – ha aggiunto – che si attaglia come un vestito sulla nostra Regione; un vestito che da oggi potrà essere ancora più bello, più forte e più adatto alle esigenze delle famiglie. Con questa legge diamo impulso al settore edilizio, favorendo una ripresa dell’ edilizia di qualità, migliorando il patrimonio residenziale esistente dal punto di vista estetico, funzionale e sotto il profilo energetico e ambientale”.

Notevoli anche le ricadute positive
sia per quanto riguarda l’ economia che l’ occupazione

“Vogliamo – ha detto ancora il presidente lombardo – accrescere il bello, l’ ecocompatibile, il risparmio energetico, il lavoro”. L’ insieme degli investimenti potenziali è stimato tra 5,8 e 6,5 miliardi di euro; positiva anche la ricaduta sull’ indotto occupazionale, valutabile in 30.000 nuovi posti di lavoro, e sul profilo energetico con un risparmio annuo valutabile in circa 44 milioni di euro.

Entusiasta anche l’ assessore Davide Boni che ha sottolineato la strategicità di tale legge in un momento particolarmente difficile per l’ economia italiana
“Provvedimento storico per uscire da situazione difficile: grandi opportunità anche per i soggetti pubblici. Il nuovo testo – ha spiegato – consente di intervenire solo sugli edifici esistenti, non di utilizzare nuove aree. Siamo l’ unica Regione in Italia a tutelare i centri storici (si posso solo sostituire edifici non coerenti con le caratteristiche storiche, architettoniche, paesaggistiche e ambientali, previo parere vincolante delle Commissioni regionali per il paesaggio); le aree naturali (dove non si potrà intervenire) e le zone inserite nei parchi regionali (dove si applica riduzione di un terzo dell’incremento massimo consentito degli edifici esistenti”.

Risparmio idrico: obbligatorio nei nuovi edifici

 La Finanziaria 2008 (art. 1, comma 288) ha disposto che dal 2009 il rilascio del permesso di costruire sia subordinato, oltre che alla certificazione energetica dell’ edificio, anche alle “caratteristiche strutturali dell’ immobile finalizzate al risparmio idrico e al reimpiego delle acque meteoriche”.

La norma è terribilmente vaga e quindi è, come troppo spesso accade, inapplicabile. Tuttavia alcune Regioni hanno legiferato in modo ben più preciso, presupponendo due ipotesi di risparmio idrico: quello obbligatorio, previsto in caso di nuovi interventi, e quello volontario, in caso di opere con standard edilizi molto elevati, che possono perciò avere diritto ad agevolazioni urbanistiche e a contributi, in base a un punteggio in cui il recupero delle acque da pioggia ha un suo peso, insieme ad altri fattori (per esempio risparmio energetico, materiali ecocompatibili, ridotto inquinamento dell’ aria, eccetera).

Risparmio idrico imposto dalle leggi regionali

Lombardia (Regolamento n. 2 / 2006)
I progetti di nuova edificazione e gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente debbono prevedere contatori di consumo e dispositivi per la riduzione del consumo di acqua, quali: frangigetto, erogatori riduttori di portata, cassetta di scarico a doppia cacciata.

Negli edifici condominiali con più di tre unità abitative e nelle singole unità abitative con superficie calpestabile superiore a 100 metri quadrati bisogna realizzare la circolazione forzata dell’acqua calda potabile, anche con regolazione ad orario. Infine occorrono sistemi di captazione, filtro e accumulo delle piogge provenienti dai tetti nonché i vasche di invaso, possibilmente interrate e protette (per evitare incidenti).

Il fotovoltaico: le regole, i vantaggi, le controindicazioni

 I vantaggi dell’ installazione di pannelli solari fotovoltaici non stanno solo nel risparmio d’ energia elettrica e nella riduzione dell’ inquinamento dell’ aria. Si è infatti pagati, per vent’ anni per produrre energia solare pulita, anche per il proprio autoconsumo. Ecco perché gli impianti questi pannelli sono in rapidissima diffusione rispetto al passato. Altrimenti, occorre essere chiari, il fotovoltaico oggi non avrebbe chanches: i costi di installazione sono troppo elevati.

Il meccanismo è quello del cosiddetto conto energia. Mentre in precedenza i costi dell’ installazione di questo tipo di pannelli erano in parte rimborsati da contributi regionali, oggi non è più così.

Chi decide di scegliere il solare deve sborsare di tasca sua il denaro per posizionare i pannelli e per connettervi gli apparecchi che li servono (a meno che faccia un mutuo). In compenso, via via che produce elettricità, oltre a goderne abbattendo i costi della bolletta, si vede rimborsare, a una certa tariffa, i kilowatt prodotti per sé e, a certe condizioni, anche quelli prodotti in eccesso, che vengono venduti alla rete elettrica.

Publiredazionale. ISO – bloc, il nuovo sistema ecologico per il montaggio delle finestre e un elevato risparmio energetico

 Spesso le finestre hanno spifferi da cui entra il freddo invernale e da cui si disperde calore. Sempre più spesso quando si progetta o si ristruttura un’ abitazione si scelgono soluzioni di ultima generazione, che rispettino l’ amore per la bioarchitettura e al tempo stesso rappresentino anche una fonte di risparmio.

ISO – bloc è il nuovo sistema proposto da Südtirol Fenster destinato a rivoluzionare il montaggio delle finestre, in grado di garantire l’ assenza di ponti termici, pressoché inevitabili col montaggio tradizionale. Il risultato è il migliore coefficiente d’ isolamento nell’ intera zona finestra e di tutta l’ abitazione, assicurando un risparmio concreto legato ad un minor consumo di energia per il riscaldamento, con benefici reali anche per l’ambiente che ci circonda. Una soluzione pratica e con un’ anima green che facilita le fasi di lavorazione, non richiedendo l’ usuale intervento di diversi artigiani per il montaggio della finestra.

ISO – bloc è una soluzione dalla tecnologia avanzata che garantisce costi inferiori sia a breve che a lungo termine. Chi sceglie ISO – bloc, infatti, ha un risparmio immediato derivante dal fatto che il prodotto è completo in tutte le sue parti. Con i procedimenti convenzionali, invece, è indispensabile l’ intervento di più artigiani, ciascuno incaricato di una fase di lavorazione, con costi complessivi sicuramente più elevati. Nel lungo termine, inoltre, ISO – bloc assicura un risparmio economico derivante dal minor consumo di energia impiegato per il riscaldamento dell’ abitazione, grazie alla tenuta ermetica garantita.

La qualità del sistema ermetico ideato da Südtirol Fenster è adattabile a tutte le esigenze abitative. ISO – bloc può essere integrato in costruzioni a secco, muri tradizionali in mattoni oppure in costruzioni in calcestruzzo, ma è anche perfetto per la ristrutturazione di edifici. La gamma comprende diverse varianti, tutte allo stesso tempo eleganti e indistruttibili, ad esempio con il telaio e l’ anta coperti completamente oppure con un’ invetriata fissa montata direttamente nel sistema, senza un telaio visibile. Il blocco è adattabile ai più svariati tipi di davanzali interni ed esterni, nonché per sistemi di oscuramento con relativa guida.

Eolico. Limiti di dislocazione: illegittime le norme regionali

 I pannelli fotovoltaici non su tutte le nuove costruzioni. Infatti la norma che scatterà dal 2010 prevede che il kW di elettricità che occorrerà produrre per ogni unità residenziale provenga da fonti rinnovabili in genere, da altri impianti quali geotermici, a biomasse o eolici, ad esempio. Ed è proprio sullo sviluppo dell’ energia dal vento che in questo ultimo anno c’ è stata un’ incredibile accelerata, soprattutto in molte regioni meridionali.

Gli inconvenienti dell’ eolico sono essenzialmente due. Il primo è il costo dell’ impianto, giustificato solo per un condominio o un’ azienda agrituristica (sono da investire almeno 50 mila euro, per i più piccoli). Il secondo è il possibile impatto visivo e ambientale.

Su quest’ ultimo nodo è destinata ad avere una grande importanza una recentissima sentenza della Corte Costituzionale (29 maggio 2009, n. 166), che ha ritenuto illegittimo l’ articolo 6 della legge della regione Basilicata 26 aprile 2007, n.9 (Disposizioni in materia di energia), bloccando indirettamente tutte le norme locali, anche di altre regioni, che regolano l’ inserimento degli impianti eolici nel paesaggio.

Fonti rinnovabili nelle nuove costruzioni. Tutte le procedure per ottenere lo sconto del 55%

 A regolare l’ iter per lo sconto fiscale del 55% è il Decreto dello sviluppo 19 /2 / 207, modificato dai decreti 26 / 10 / 2007 e 7 / 4 /2008. La documentazione di cui bisogna disporre può essere ripartita in due categorie: quella che va conservata in un cassetto ed esibita a richiesta e quella che va inviata.

Documentazione da conservare
1) Asseverazione da parte di un tecnico abilitato attestante il rispetto dei requisiti tecnici prescritti. In caso di esecuzione di più interventi sul medesimo edificio l’ asseverazione può essere unitaria e fornire in modo complessivo i dati e le informazioni richieste. Questo documento, se riguarda gli interventi di sostituzione di finestre e infissi, e nel caso di caldaie a condensazione con potenza inferiore a 100 kW, può essere sostituito da una certificazione dei produttori.

2) Fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi. Secondo interpretazioni delle Entrate, anche l’ agevolazione della detrazione del 55% (e non solo quella del 36%), è condizionata all’ indicazione in fattura del costo della manodopera utilizzata per la realizzazione dell’ intervento

3) Ricevuta del bonifico bancario o postale attraverso il quale è stato effettuato il pagamento (per i non titolari di reddito d’ impresa).

4) Per i lavori condominiali, copia della delibera assembleare e quella della tabella millesimale di ripartizione delle spese.

5) Per i lavori eseguiti dall’ inquilino o dal comodatario, dichiarazione di assenso del proprietario.

6) Ricevuta di invio tramite internet della documentazione tecnica all’ Enea.

7) Nelle regioni in cui è stata varata, è necessario conservare in un cassetto anche la certificazione energetica, redatta secondo i criteri locali.

La certificazione o qualificazione energetica obbligatoria per le unità immobiliari costruite o vendute

 Come è già noto, dal 1° luglio 2009 è entrato in vigore l’ obbligo di dotare di attestato di certificazione energetica le singole unità immobiliari, anche sotto i 1000 mq, vendute o affittate, sia esistenti che di nuova costruzione. Tuttavia, nelle regioni in cui non è stato predisposto, la certificazione energetica è di fatto sostituita dall’ attestato di qualificazione energetica, redatto dal direttore dei lavori e presentato al Comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori.

Purtroppo, a confondere le idee al cittadino, sta il fatto che di attestati di qualificazione energetica ne esistono due, con identico titolo. Il primo, più conosciuto, è l’ allegato A al Decreto Economia e Finanze 19 febbraio 2007, che va compilato telematicamente sul sito dell’ Enea per poter ottenere la detrazione del 55% sul risparmio energetico.

Il secondo è citato dal Dlgs n. 152 / 2005 sul rendimento energetico in edilizia, come un semplice documento che può essere predisposto a cura dell’ interessato, al fine di semplificare il rilascio della certificazione energetica.

Quindi la qualificazione finisce per assumere un ruolo sostitutivo della certificazione energetica che, non avrebbe per legge, in mancanza di meglio. Formalmente non dovrebbe essere per forza necessario seguire lo schema previsto dall’ allegato A al Dm 19 / 2 / 2007, anche se questa resta la scelta più prudente.

Quanto detto non vale per tre regioni (Lombardia, Liguria ed Emilia Romagna) e due province autonome (Trento e Bolzano) in cui la certificazione energetica è già una realtà e in cui anche le scadenze della sua adozione per le unità immobiliari singole possono essere diverse.

Incentivi dalle regioni a chi rispetta gli standard del Protocollo Itaca. Premi alla casa ecocompatibile

 Nonostante le varie definizioni legislative utilizzate in passato – bioarchitettura, bioedilizia, edilizia bioclimatica – le norme regionali si stanno allineando a uno standard unitario, al quale sempre più spesso è legata l’ erogazione di bonus e incentivi vari. In sintesi, uno standard comune per valutare (e premiare) gli interventi di edilizia sostenibile.

L’ edilizia sostenibile è un passo in avanti rispetto alla riduzione dei bisogni energetici degli edifici, perché non guarda solo al taglio dei consumi di metano, gasolio ed elettricità – e alla conseguente riduzione dell’ anidride carbonica nell’ aria – ma anche a tutti i tipi di impatto nell’ ambiente di un edificio.

Ma se è più semplice constatare un risparmio energetico, controllando quanti litri di gasolio, metri cubi di metano o kw di elettricità si sono utilizzati, pur tenendo conto delle varianti climatiche di anno in anno, più complicato è trasformare in numeri un minore impatto ambientale.

Ad esempio, il calo di sostanze inquinanti nelle stanze di casa dato dall’ uso di materiali edili naturali, la riduzione delle emissioni sonore, il recupero delle acque da pioggia sono difficili da quantificare.

Eppure, se si vuole sostenere l’ edilizia di alto livello ecologico con incentivi pubblici, diventa indispensabile distinguere, con criteri non ambigui, se tra due abitazioni una abbia una qualità ambientale maggiore dell’ altra.

La soluzione: gli standard del Protocollo Itaca
A vararlo è stato la Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome, il 16 gennaio 2004. Itaca è un ente tecnico della Conferenza stessa che, rifacendosi a esperienze estere, ha redatto un metodo di valutazione delle prestazioni energetico – ambientali degli edifici a punteggio, che sta divenendo il punto di riferimento di tutta la normativa regionale sull’ edilizia sostenibile e viene costantemente aggiornato (l’ ultima edizione è stata approvata due mesi fa).

Obbligatorie le fonti rinnovabili nelle nuove costruzioni. Le norme nazionali e regionali

 Le Finanziarie 2007 e 2008 hanno introdotto nel testo unico dell’ edilizia un nuovo obbligo per gli edifici di nuova costruzione, per ottenere il rilascio del permesso di costruire. Nei regolamenti edilizi comunali deve essere introdotta una norma: l’ installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, per garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell’ intervento.

Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW. Quasi sempre si tratta di porre in opera pannelli solari fotovoltaici, perché il ricorso ad altre fonti rinnovabili (per esempio l’ eolico o il geotermico) sarà abbastanza raro. La legge n. 14 / 2009 ha prorogato fino al 1º gennaio 2010 il termine di decorrenza della norma.

Alcune leggi regionali hanno ripreso il nuovo dettato del Dpr n. 380 / 2001, introducendo però alcune variazioni. Esse valgono sempre per gli edifici di nuova costruzione, per le ristrutturazioni e / o gli aumenti volumetrici.

Piemonte (Legge n. 13 / 2007)
Almeno il 60% del fabbisogno annuale di energia primaria richiesto per la produzione di acqua calda sanitaria dell’ edificio deve essere assicurata da pannelli solari termici integrati nella struttura edilizia.

Risparmio energetico. Vecchie e nuove regole per la detrazione del 55%

 La detrazione sulle opere di recupero per il risparmio energetico riguarda quattro particolari tipi di lavori. Occorre raggiungere certi particolari livelli di risparmio fissati dal Decreto del Ministero dello Sviluppo 11 marzo 2008 (solo un tecnico è in grado di valutarli).

Le opere sono:

1. Qualsiasi opera di riqualificazione globale dell’ edificio che permetta di raggiungere determinati parametri di fabbisogno termico Gli obiettivi da conseguire variano a seconda dell’anno in cui si sono terminati i lavori. Infatti i parametri sono due, il primo valido per il biennio 2008 – 2009, il secondo, più rigido, per il 2010. L’ agevolazione scatta solo se il fabbisogno termico ridotto si consegue in edifici completi (condomini e villette): esclusi i singoli appartamenti. In genere si tratta dell’azione combinata dei punti 2) e 4).

2. Le coibentazioni degli edifici con particolari requisiti di trasmittanza termica (misura del flusso di calore che passa attraverso una parete per metro quadrato di superficie), prefissati dallo stesso Decreto dello Sviluppo, che riguardino:

a) pareti che danno sull’ esterno
b) finestre e portefinestre che danno sull’ esterno e che racchiudono zone riscaldate (escluse, per esempio, le finestre sulle scale condominiali o le porte di ingresso degli appartamenti)
c) pavimenti e soffitti

3. L’ installazione di pannelli solari termici. Requisiti: garanzia minima di 5 anni per pannelli e i bollitori e di 2 anni per accessori e i componenti tecnici, nonché conformità alle norme UNI 12975 e UNI 12976.

4. La sostituzione di caldaie esistenti con modelli a condensazione. Necessari: un certo rendimento termico utile; bruciatore di tipo modulante su sui agisce direttamente la regolazione climatica, pompa di tipo elettronico a giri variabili;valvole termostatiche su tutti i caloriferi (con esclusione del riscaldamento a pavimento). Oppure sostituzione delle caldaie esistenti con impianti geotermici a bassa entalpia.

Il certificatore energetico: la figura che dovrà adempiere alla redazione della certificazione energetica degli edifici

 Il percorso certificativo di questa nuova figura segue tutto il processo edilizio che va dalla progettazione alla fine dei lavori per arrivare all’ Attestato di certificazione energetica, che include anche la classificazione energetica dell’ edificio. In mancanza delle linee guida nazionali e delle leggi regionali, l’ attestato di certificazione energetica viene sostituito dall’ “Attestato di qualificazione energetica” (D.Lgs 192 / 2005, attuazione della direttiva 2002 / 91 / CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia).

L’ Attestato di Certificazione Energetica (A.C.E.)
È compilato e sottoscritto dal soggetto certificatore e deve essere messo a disposizione dell’ acquirente o del conduttore di un immobile. Gli usi di energia riportati sull’ attestato riguardano il riscaldamento, la produzione di acqua calda ad usi igienico – sanitari, la climatizzazione estiva e l’ utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. Inoltre, al fine di fornire un’ indicazione circa l’ impatto dell’ edificio sull’ ambiente, nell’ attestato deve essere riportata la stima delle emissioni di gas ad effetto serra determinate dagli usi energetici dell’ edificio.

L’ attestato ha una validità massima di 10 anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato ad ogni intervento che modifica la prestazione energetica dell’ edificio o dell’ impianto.
Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico e per quelli che sono oggetto dei programmi di cui all’ articolo 13, comma 2, dei Decreti adottati dal Ministero delle Attività Produttive il 20 luglio 2004, l’ attestato di certificazione energetica deve essere affisso nello stesso edificio a cui si riferisce in un luogo facilmente visibile al pubblico.

I continui incrementi nel costo dell’ energia hanno portato l’ Unione Europea a sviluppare dei programmi per promuovere la cultura del risparmio energetico partendo dagli elementi che maggiormente consumano ed inquinano: gli edifici ad uso abitativo. L’ attestato di certificazione energetica è uno strumento in grado di restituire trasparenza al mercato dei servizi energetici creando un circuito virtuoso che porterà ad una riduzione continua e costante dei consumi energetici. D’ ora in avanti un edificio di qualità potrà e dovrà essere valutato anche in base al suo consumo energetico, non solo in base ai numerosi fattori che ne determinano il valore.

L’ obbligo di Certificazione Energetica
Nel gennaio 2008 è scattato l’ obbligo della certificazione energetica per gli appartamenti appartenenti ad un edificio civile servito dal servizio energia. L’ obbligo era già previsto dalla legge 10 / 91, ma la mancanza di decreti attuativi ne hanno impossibilitato la messa in pratica. Con il D.Lgs 192 / 2005 gli edifici di nuova costruzione e quelli interessati da grandi ristrutturazioni, sono interessati dall’ obbligo della certificazione energetica.

La Finanziaria 2007 e la Finanziaria 2008 hanno definito gli obblighi dell’ attestato di certificazione energetica per accedere alle detrazioni fiscali del 55 %. La legge 133 / 2008 pone infine delle restrizioni annullando l’ obbligo di allegare l’ attestato di certificazione energetica nel caso di trasferimento a titolo oneroso e locazione di immobili,eliminando inoltre la nullità del contratto per trasferimenti e locazioni nel caso di mancanza di attestato di certificazione energetica.

Il Consiglio Nazionale del Notariato, stante l’ incertezza normativa per il contrasto tra norme nazionali e norme regionali ha invitato i Notai ad un atteggiamento prudente che prevede comunque l’ esibizione all’ acquirente dell’ attestato di certificazione energetica, pur non dovendo allegare tale attestato all’ atto notarile. Il cui studio 334 – 2009 / C emanato dal Consiglio Nazionale del Notariato in materia di Certificazione Energetica è disponibile e sul sito web : www.notariato.it

Vogliamo comunque ricordare che il venditore dovrà dotare dell’ attestato anche la singola unità immobiliare e, nel caso si tratti di nuove costruzioni o di immobili oggetto di ristrutturazioni importanti, l’ obbligo graverà sul costruttore. Considerata la portata dell’ obbligo si suggerisce che sin dalla proposta di acquisto e / o preliminare ovvero prima del rogito notarile di trasferimento si tenga conto della precisazione particolare che l’ obbligo di dotazione, pur essendo previsto in capo al venditore ovvero al costruttore, può essere assunto a proprio carico dall’ acquirente in forza di una specifica pattuizione, alla quale le parti, adeguatamente informate e valutati i propri interessi concreti, potranno addivenire in forma scritta prima del rogito notarile.

Secondo le indicazioni fornite dai notai, gli immobili potranno essere venduti anche senza la certificazione o attestazione energetica, ma all’ interno del rogito dovrà essere, comunque, presente una clausola che obbligherà il compratore a effettuare la certificazione energetica onde evitare che una successiva vendita possa essere effettuata senza la certificazione o attestazione energetica.