Assoedilizia: Riduzione dell’ambito di applicazione delle detrazioni del 55% per interventi di riqualificazione energetica degli edifici

 Oggetto:Risoluzioni della Agenzia delle Entrate. Riduzione dell’ambito di applicazione delle detrazioni del 55% per interventi di riqualificazione energetica degli edifici Finanziaria 2007 – art. 1 (commi 344/349). Interventi programmati dalle societa’ in brusca frenata. Dichiarazioni del Presidente Achille Colombo Clerici:
« Ancora una volta l’indirizzo espresso dalla Agenzia delle Entrate si sostanzia in disposizioni pregiudizievoli nei confronti della proprietà edilizia;maturate nei mesi di luglio e agosto di quest’anno. Si tratta di due successive risoluzioni, l’ultima delle quali, la 304 del 1° agosto 2008, ingiustificatamente riduttiva dell’ambito di applicazione della detrazione del 55 % è scorrettamente motivata, oltre che in contrasto con le finalità della norma. Mentre la prima risoluzione (la 303/08) per societa’ ed imprese,esclude correttamente dal beneficio i beni merce (immobili destinati alla vendita), l’altra, più sopra citata, esclude in generale dai benefici le immobiliari di gestione affitti, affermando apoditticamente che l’ “agevolazione non può riguardare gli interventi realizzati su beni oggetto dell’attività esercitata”. A parte l’annosa diatriba sui beni strumentali per natura e per destinazione che ha, via via, data la stura a modificazioni delle norme di legge sulla tassazione degli immobili e riempito pagine di dotti commenti, ci sembra che le finalità della norma contenute nella Finanziaria 2007 fossero quelle di migliorare il patrimonio edilizio, e di ottenere consistenti risparmi energetici, con vantaggi per la collettività, per l’ambiente e per la qualità abitativa.

Federconsumatori: dichiarazioni del presidente Trefiletti al Governatore della BCE

Inflazione le dichiarazionui di Trichet aberranti!.Cosa si aspetta a prendere posizione contro intenzioni medievali della BCE. Avevamo intuito- dichiara Rosario Trefiletti Presidente Federconsumatori- che Trichet, Governatore della BCE, aveva come

La casa passiva di Gianpiero Marchiori

 In Provincia di Padova nel Comune di Borgoricco il Geom. Marchiori Gian Piero ha realizzato una CASA PASSIVA o una che più si avvicina agli standard qualitativi della Passivhaus tedesca – passivhaus secondo il termine originale di lingua tedesca, è un’abitazione che assicura il benessere termico senza alcun impianto di riscaldamento “convenzionale”. Ha raggiunto inaspettati traguardi: Ha abbattuto i costi complessivi di edificazione pareggiandola con una “in muratura” (costi elevati dei materiali compensati con la poca manodopera impiegata circa 15 giorni lavorativi), ha passato l’estate senza condizionatore, è ben ventilata e nessuna finestra esposta al sole, la casa è molto luminosa perché con molte vetrate tutte rigorosamente dotate di vetri termici, il riscaldamento è assicurato da una piccola stufa a pellet / legno / cippato, a costo “0” in quanto brucerà il legno che ha avanzato dalla costruzione della casa, per il riscaldamento dell’acqua ha installato un boiler (in dotazione con la stufa) che, in inverno viene scaldata dalla stufa ed in estate da un pannello solare, la lavastoviglie e la lavatrice sono allacciati alla condotta dell’acqua calda quindi consumano meno elettricità per il riscaldamento dell’acqua, ha predisposto l’illuminazione del giardino alimentato da batterie che si ricaricano durante il giorno da pannelli fotovoltaici (ne bastano 2 per assicurare all’incirca100W), le acque piovane vengono raccolte su cisterne interrate per poi usarle per annaffiare il giardino.
CARATTERISTICHE TECNICHE PLATEA DI FONDAZIONE: Realizzazione di platea areata su “igloo” di altezza totale 70cm. La platea ha una aerazione naturale assicurata da
INTELAIATURA IN FERRO: la struttura viene consolidata al suolo a mezzo intelaiatura in acciaio zincata a fuoco portante composta da IPE e tiranti che ne assicurano la portata antisismica (conforme alla normativa antisismica classe1) e agenti atmosferici (vento).
PARETI ESTERNE: struttura perimetrale tipo “sandwich” composta da morali in legno lamellare abete trattato con prodotti ad acqua su OSB da 3cm e riempimento con materiale isolante EPS e grafite ad elevate prestazioni termoisolanti.
CAPPOTTO TERMICO: lastre da 6 cm di spessore in EPS e grafite (in % inferiore) agganciate maschio/femmina incollate con colla e rete a cappotto e successivamente intonacate con intonachino idrorepellente.
TETTO: morali in legno lamellare abete su perline rigorosamente trattato con prodotti ad acqua, guaina traspirante, pannello “sandwich” composto da OSB – EPS – OSB di altezza 15cm, manto di copertura in lastre grecate di Aluzink su supporto in EPS da 12cm.
IMPIANTISTICA: non è presente nessun tipo di riscaldamento “tradizionale” (termosifoni , risc. a pavimento) il riscaldamento è assicurato dalla presenza di una stufa a pellet/legno/cippato che ne assicura il confort invernale.

Confedilizia: immobile non in regola, contratto valido

 È valido un contratto di locazione di un immobile costruito senza licenza, e non condonato?
Al quesito ha risposto la Cassazione che sul punto, in una recente sentenza, ha statuito che “la non conformità dell’immobile locato ad uso abitativo alla disciplina edilizia e urbanistica non determina la nullità del contratto, atteso che i requisiti della liceità dell’oggetto e della causa previsti dagli articoli 1346 e 1343 c.c. sono da riferire, rispettivamente, alla prestazione e al contrasto con l’ordine pubblico, e non al bene in sé” (sent. n. 22312 del 24.10.’07). Tale pronuncia conferma il tradizionale orientamento assunto in materia dai giudici di legittimità, che ebbero già modo di precisare, con pressoché identica motivazione, come il conduttore di un immobile abusivo (a destinazione abitativa o ad uso diverso) fosse comunque obbligato al pagamento del canone (cfr. Cass. sent. n. 4228 del 28.4.’99 e Cass. sent. n. 19190 del 15.12.’03). Di analogo tenore anche una pronuncia più risalente, la n. 583 del 29.1.’82, secondo cui l’abusività di un immobile può costituire fonte di responsabilità dell’autore nei confronti dello Stato, ma non può comportare conseguenze negative sulla validità del contratto di locazione, “trattandosi di rapporti distinti e regolati ciascuno da proprie norme”.

Per il bonus prima casa conta il perimetro reale

 Sentenza Ctr Lazio: non conta lo calpestabilita, ma il perimetro reale. Muri come superficie utile.
Niente agevolazioni prima casa oltre i 240 mq. Ai fini dell`agevolazione per l`acquisto della prima casa, la superficie massima consentita di 240 mq deve essere determinata considerando tutta l`area interna comprensiva di muri perimetrali, tramezzi interni e zona camino.
Lo ha stabilito la Commissione tributaria regionale del Lazio nella sentenza n. 44/3/08, depositata in segreteria il 10 luglio scorso. I giudici regionali romani, confermando la decisione dei colleghi di primo grado, hanno cosi` negato le agevolazioni fiscali richieste per l`acquisto della prima casa, agevolazioni che competono in presenza di particolari condizioni soggettive e oggettive e che consentono l`applicazione di minori aliquote da calcolare sul trasferimento.
Oggetto dell`atto agevolato deve essere una casa di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1969, che negli articoli da 1 a 7 individua le singole caratteristiche in presenza di ciascuna delle quali l`abitazione e` considerata «di lusso»; nel successivo articolo 8 lo stesso decreto considera «abitazioni di lusso» le case e le singole unita` immobiliari che abbiano oltre quattro delle caratteristiche tra quelle indicate nella tabella allegata, ne determinano l`attribuzione alla categoria «di lusso», escludendo la possibilita` dell`agevolazione fiscale.

Assoedilizia: Achille Colombo Clerici commenta l’intervento del ministro La Russa

 «I proprietari immobiliari che, come tutti i risparmiatori di vecchia tradizione, eccellono nella dote dell’elefante, cioe’ la memoria, rilevano come storicamente ogni modifica della legislazione tributaria riguardante gli immobili (ad eccezione delle esenzioni per la prima casa) introdotta anche con la motivazione di un semplice accorpamento di imposte o di una razionalizzazione del sistema, sia stata purtroppo l’occasione per introdurre aggravi del carico fiscale a loro danno. Conseguentemente, se questa è la prospettiva, ritengono che, sia pure a malincuore, poiche’ una provvida riforma sarebbe auspicabile, si debba dar ragione al ministro La Russa quando afferma che è meglio soprassedere a qualsiasi revisione organica della fiscalita’ immobiliare, piuttosto che rischiare di peggiorare le cose. Rimangono pero’ aperti alcuni problemi.

Rimborso per la tassa di lusso dalla Regione Sardegna

 A seguito della segnalazione di molti cittadini, Confconsumatori ricorda che, grazie alla sentenza della Corte Costituzionale del 15.4.08 n. 102, tutti i contribuenti che hanno pagato fino ad oggi alla Regione Sardegna le imposte previste dagli artt. 2 e 3 della Legge Regionale Sardegna n. 4/2006 e 2/2007 per le plusvalenze dei fabbricati adibiti a seconde case, nonché per le seconde case ad uso turistico, hanno diritto al rimborso del pagamento di dette imposte.
La stessa Regione Sardegna, entro il 31 ottobre, deve dare comunicazione sulle modalità di rimborso a tutti i soggetti interessati, che potranno esigere la restituzione di quanto pagato presso qualsiasi sportello della tesoreria regionale. Se entro il 31 ottobre 2008, non fosse giunta, da parte della Regione Sardegna, alcuna comunicazione, si potrà comunque ottenere la restituzione delle somme pagate inoltrando, tramite raccomandata A.R., un’apposita istanza a: Agenzia delle Entrate- Regione Autonoma Sardegna- Via XXIX Novembre 23 – 09123 Cagliari.
Nell’istanza dovranno essere indicati:
– l’importo complessivo delle somme pagate secondo le Leggi della Regione Sardegna n. 4/2006 e 2/2007;
– il riferimento alla sentenza n. 102/2008 della Corte Costituzionale;
– copia del modello F24 attestante l’avvenuto pagamento delle imposte;
– copia di un documento d’identità del contribuente.

Ancora sotto pressione il mercato degli affitti

 Secondo il primo rapporto Nomisma 2008, la diminuzione dei rendimenti perdura anche in questo segmento. Mentre la dinamica dei tempi di trattativa che si allungano conferma l’indebolimento della domanda. La forte incertezza circa la misura del rallentamento del mercato immobiliare italiano, dove le opinioni fluttuano fra la valutazione che ci si trovi di fronte a una pausa di riflessione, con conseguenti limitati aggiustamenti, e quella secondo cui ci si troverebbe già in un contesto di recessione deflattiva, si riscontra anche nel mercato locativo.
L’indagine Nomisma sui mercati, cosiddetti intermedi, mostra senza eccezione una riduzione
dei rendimenti medi delle diverse tipologie immobiliari. Ciò riflette andamenti – peraltro già
precedentemente osservati, a fine 2007, anche con riferimento alle città di maggiore dimensione – quasi piatti dei canoni di locazione monetari, andamenti che divengono negativi in termini reali.

Centroconsumatori: cancellata la cumulabilità delle agevolazioni per gli interventi di riqualificazione energetica

 Cancellata la cumulabilità delle agevolazioni per gli interventi di riqualificazione energetica. Addio agli sgravi fino al 70 %. La nuova legge sull’efficienza energetica (decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115) stabilisce che a partire dal 2009 i contributi provinciali per interventi edilizi non saranno più cumulabili con altre agevolazioni fiscali. Non appena entreranno in vigore le norme d’attuazione al decreto, i consumatori che intendono realizzare interventi di riqualificazione energetica dell’abitazione dovranno stringere un po’ di più la cinghia. Dal 1° gennaio 2009, infatti, decade la possibilità di cumulare i contributi provinciali con le detrazioni fiscali previste dallo Stato e quindi bisognerà scegliere per l’una o per l’altra forma di agevolazione. Al momento attuale chi effettua determinati interventi può usufruire sia della detrazione fiscale sia del contributo provinciale. Ma dal 2009 le cose cambieranno comportando un aggravio per le tasche dei consumatori.

Bonus ristrutturazioni edilizie agevolate, domande in crescita

 Consueta analisi dei dati relativi alle ristrutturazioni edilizie agevolate. Bonus fiscale per 3 milioni 409mila contribuenti dal 1998 al 30 giugno di quest`anno. Il primo semestre 2008 incrementa del 5,7 per cento il totale di richieste di detrazioni Irpef relativo al decennio di applicazione della norma sul recupero del patrimonio edilizio. Con giugno, sono 183.242 le ristrutturazioni edilizie avviate nel 2008 sfruttando il rimborso erariale del 36% dei costi sostenuti (vedi allegato n. 1). Il semestre incrementa cosi` il totale delle dichiarazioni di inizio lavori spedite dal 1998 – al Centro operativo di Pescara dell`agenzia delle Entrate – del 5,7%. Rispetto ai primi sei mesi dell`anno scorso, si registra un calo dell`11%. Ma e` comunque il secondo valore assoluto da quando e` in vigore la legge 449 del 1997 e, a confronto con gli anni precedenti, e` superiore del 15,8% al primo semestre 2006, del 18% a quello 2005 e del 4,7% a quello del 2004. Negli ultimi cinque anni, i periodi gennaio/giugno hanno incrementato il totale delle ristrutturazioni del 10% nel 2004, del 7,3% nel 2005 e nel 2007 e del 6,5% nel 2006. Non c`e` motivo, quindi, di preoccuparsi eccessivamente: l`agevolazione fiscale, che fa risparmiare il 36% delle spese quando si affrontano i lavori di restauro di un appartamento, e` sempre in auge fra i contribuenti italiani. E` solo il confronto con il 2007, vero anno record per questa disposizione tributaria, che non rende giustizia ai valori di quest`ultimo semestre. In tabella si possono comparare i valori regionali dei primi sei mesi 2008 rispetto a quelli dei due anni precedenti (vedi allegati n. 2 e 3). Nei confronti dell`anno scorso, i valori – come gia` evidenziato – sono diminuiti, secondo una media dell`8%. Ma va sottolineato che in alcuni casi c`e` stato un incremento. Le regioni virtuose sono cinque, con aumenti medi del 5,3%. In particolare, la Puglia ha visto crescere il suo dato di un abbondante 8%, seguita dalla Sicilia che incrementa di quasi il 6%, dalla Basilicata e dalla Campania, entrambe con +5% e dalle Marche con +1,6%. Fra le percentuali in negativo, da segnalare il decremento minimo registrato dall`Abruzzo, -3,2% e quello massimo della Sardegna, -30,6%. Le grandi regioni del Nord si attestano fra -11% (Emilia Romagna) e -21% (Veneto). La Lombardia, il cui valore assoluto mantiene sempre il primato sulle altre regioni, registra nel primo semestre 2008 un decremento del 12,5%. Ma se mettiamo da parte l`eccezionale 2007 e confrontiamo invece i risultati di quest`anno con i primi sei mesi del 2006, che ha avuto una crescita progressiva in media con gli anni precedenti, possiamo apprezzare meglio e piu` realisticamente i numeri prodotti nel 2008. A differenza della comparazione precedente, stavolta si evidenzia un incremento totale pari al 15,8%, con una crescita media per regione del 18%. Le percentuali territoriali sono tutte positive tranne tre sole eccezioni: la Sardegna, che subisce un decremento dell`1,2%, il Trentino Alto Adige, che diminuisce del 4,8% e il Friuli Venezia Giulia che registra pure un -14%. Per le altre 17 regioni, invece, c`e` un trend di crescita del dato piu` che soddisfacente, con la performance migliore realizzata dalla Puglia, +51%, seguita dalla Sicilia, con +40%, dalla Campania, +37% e dalle Marche, +32%. Poi Emilia Romagna, Calabria, Basilicata e Molise, con un aumento medio del 25%. Le altre regioni sono comprese fra il +20% della Liguria e il +11% dell`Umbria. Chiudono la graduatoria, prima delle gia` dette percentuali negative, Valle d`Aosta e Veneto, rispettivamente con +3 e +2%.

I benefici sulla prima casa sono anche per la nuda proprieta’

 Le agevolazioni spettanti per l`acquisto della prima casa nell`ipotesi di trasferimento del solo diritto della nuda proprieta` competono sino dalla decorrenza della legge istitutiva dell`agevolazione. Con una doppia pronuncia, prima la Cassazione (sentenza n. 2071/2008) e poi la commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza n. 15/36/08 del 19 marzo 2008, hanno stabilito che le agevolazioni previste per la prima casa competono anche in caso di acquisto della sola nuda proprieta`. «Le agevolazioni per l`acquisto della nuda proprieta`», osservano i giudici tributari, «competono senza che sia determinante il periodo in cui e` stato registrato l`atto di compravendita» e questo, proseguono, «perche` il principio della legge 548/1995 che ha esteso i benefici per l`acquisto della prima casa in favore dell`acquirente della sola nuda proprieta` e` applicabile retroattivamente». «Perche`», prosegue il collegio, «la legge n. 548/1995 pur essendo innovativa nella parte che prevede queste nuove condizioni, ha portata interpretativa della disciplina anteriore». Infatti, il legislatore, nell`elencare gli atti di trasferimento di case non di lusso, include gli atti traslativi della nuda proprieta` (in presenza degli altri requisiti) tra quelli a cui e` destinato il trattamento agevolato, e questo a condizione che l`acquirente, dopo la consolidazione dell`usufrutto con la nuda proprieta`, destini effettivamente l`appartamento acquistato a propria abitazione.

Federconsumatori: detassare solo redditi fissi. Abbattere prezzi e tariffe. Bloccare i carichi fiscali dei prodotti energetici

 Che la crisi del Paese sia vera è un fatto indiscutibile, ed a soffrirne di più sono le famiglie italiane con redditi da lavoro e da pensione.
A furia di aumenti di prezzi e di tariffe che si susseguono incessantemente dal 2002, si è determinata una fortissima ed iniqua redistribuzione del reddito pari a 137 miliardi di Euro passati dalle tasche dei percettori redito fisso ad altri strati sociali. E’ quindi perfettamente condivisibile, oltre che fondamentale per un rilancio dei consumi interni, la richiesta di aumento di questo particolare potere di acquisto attraverso processi di defiscalizzazione di questi redditi. Ma lo ribadiamo solo per questi redditi evitando manovre generalizzate che impattano meno e premiano anche l’evasore fiscale.