Rendimento energetico. Con il Dpr n. 59 si guarda anche al condizionamento estivo

 Case appena costruite o completamente ristrutturate con criteri di risparmio energetico nuovi di zecca, che guardano non solo al minor consumo di carburante degli impianti durante l’ inverno, ma anche al condizionamento estivo e al consumo di acqua calda sanitaria. Divieto di trasformazione degli impianti centralizzati in termoautonomi. Sono solo alcune delle novità contenute nel Dpr 2 aprile 2009, n. 59 (entrato in vigore il 25 giugno).

Alcuni dei punti più rilevanti contenuti nella norma.

Condizionamento estivo
Nuove costruzioni, ampliamenti oltre il 20% dei volumi, ristrutturazioni di edifici oltre i 1.000 mq prevedono un calcolo delle necessità di condizionamento, tenendo conto di una temperatura media estiva contenuta in una norma tecnica Uni. In ogni caso negli edifici residenziali il consumo annuo di energia (quasi sempre si tratterà di elettricità), non deve superare i 40 kWh al metro quadro nei comuni più calde della Penisola (zone energetiche A e B) e i 30 kWh nelle altre.

Porte, finestre, muri, tetti
Non solo per le nuove costruzioni, ma anche nelle ristrutturazioni, manutenzioni straordinarie dell’ involucro edilizio e ampliamenti di volume sotto il 20%, vanno rispettati certi valori di trasmittanza termica sia dei muri che di porte e finestre che dipendono sempre dalle zone energetiche del comune. Il decreto pone come esempi il rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto, del lastrico solare o delle loro ‘impermeabilizzazioni. Nel calcolo dei valori, va tenuto conto dei ponti termici, cioè delle zone deboli in cui il freddo passa più facilmente (per esempio in corrispondenza ai pilastri che reggono l’ edificio, o alle pareti assottigliate sotto le finestre, per contenere i caloriferi, o sopra, per i cassonetti delle tapparelle).

Publiredazionale. Vimar: quattro modi di essere per la stanza da bagno

 Vimar offre un’ ampia gamma di prodotti e soluzioni per la stanza da bagno. Prodotti sicuri e in grado di arredare, soluzioni innovative e flessibili per fare di questo ambiente della casa l’ essenza stesse del benessere. Sobrio e minimale oppure eccentrico e super accessoriato, luogo seminascosto o al contrario da esibire, il bagno si presta a sperimentare gli stimoli sempre nuovi provenienti dalla tecnologia, dal mutare del gusto estetico e dalle abitudini di vita quotidiana.

Un bagno sicuro
Le prese di corrente interbloccate Vimar trasmettono tensione elettrica solo a spina inserita e sono predisposte in modo da interrompere immediatamente l’ alimentazione se qualcuno, ad esempio un bambino, tenta di aggrapparsi al cavo di un apparecchio o se si verificano guasti e sovraccarichi.

I rivelatori di allarmi tecnici, invece, avvertono di eventuali perdite d’ acqua o fughe di gas; in questo modo è possibile intervenire prontamente grazie alle segnalazioni ottiche ed acustiche, mentre i dispositivi si attivano automaticamente per bloccare il malfunzionamento e mettere in sicurezza l’ edificio.

Un bagno su misura
I cronotermostati elettrici controllano la temperatura e permettono di avere un clima personalizzato. Comandano localmente riscaldamento e condizionamento e, se dotati di combinatore telefonico, possono essere attivati e disattivati da cellulare tramite un semplice sms.

Tutto ciò, unito alla possibilità di programmazione giornaliera o settimanale della temperatura ambiente (mantenuta anche in caso di blackout), consente di ottimizzare le risorse impiegate e, conseguentemente, garantisce un sensibile risparmio energetico.

Allegazione della certificazione ai rogiti e ai contratti di locazione: le leggi regionali

 La legge di semplificazione n. 133 / 2008 ha cancellato dal decreto sul rendimento energetico l’ obbligo di allegare al rogito di compravendita la certificazione energetica e le sanzioni relative (pena la nullità dell’ atto). Resta obbligatorio dal 1° luglio 2009 che il venditore disponga della certificazione, ma non si dice nulla della sua consegna all’ acquirente. Nessun accenno, invece, all’ obbligo di fare la certificazione energetica in caso di locazione e di allegarla al contratto.

Ovviamente se le norme regionali non dicono diversamente, causa la mancanza di controlli da parte dei notai (che possono comunque rogitare) e l’ inesistenza di sanzioni, molti cittadini potranno aggirare le leggi tranquillamente, senza rischiare nulla. Quindi, in questi casi, anche la certificazione energetica condominiale non attirerà più di tanto.

Tuttavia le norme di alcune regioni continuano a volere che la certificazione sia allegata ai rogiti di compravendita e ai contratti di locazione, a scadenze diverse, sin dal 1° luglio 2009.

Risparmio energetico. Detrazione 55% e contratto servizio energia

 Vi sono due casi in cui la certificazione o la qualificazione energetica diviene necessaria in condominio. Il primo è quando si chiede la detrazione fiscale del 55% sul risparmio energetico. Secondo la prassi dell’ Enea, il tecnico deve ci compilato online l’ attestato di qualificazione, secondo lo schema previsto nell’ allegato A del Decreto Economia e Finanze 19 febbraio 2007.

L’ attestato di certificazione, invece, va redatto solo nelle regioni che hanno legiferato in materia e in cui le norme tecniche siano applicabili (attualmente Lombardia, Liguria, Emilia Romagna e provincia di Bolzano). Va comunque messo in un cassetto ed esibito solo in caso di controlli. I due attestati vanno redatti solo dopo il loro collaudo dei lavori, e testimoniano il raggiungimento di certi obiettivi previsti dalla legge per ottenere la detrazione.

Un altro caso in cui può scattare la certificazione energetica comune è quando il condominio si affida a un fornitore firmando un contratto di servizio energia. In tal caso si tratta di una certificazione comune, che deve però specificare le prestazioni alloggio per alloggio (quella indifferenziata non è ammessa). Secondo l’ allegato II al Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 tale contratto prevede la fornitura di una determinata quantità di calore a un prezzo periodico prefissato e indipendente dalla quantità di combustibile consumato, salvo adeguamenti al variare dei costi dei carburanti stessi.

Schermatura delle finestre dal sole: nuovi obblighi

 I nuovi obblighi sono dettati dal Dpr 2 aprile 2009, n. 59: tende o pellicole obbligatorie nei nuovi stabili e nelle ristrutturazioni che coinvolgano la facciata. Le prescrizioni riguardano tutti gli edifici esistenti, tranne quelli artigianali, industriali e adibiti ad attività sportive, comprese quindi anche le residenze. Un provvedimento che valuta il risparmio energetico non solo per la riduzione dei consumi nel riscaldamento invernale ma anche per tagliare i costi del condizionamento estivo.

Il decreto traccia due tipi di opere coinvolte nella nuova prescrizione. Al comma 19 dell’ articolo 4 afferma che è resa obbligatoria la presenza di sistemi schermanti esterni in quattro casi:

1) nuove costruzioni;
2) ristrutturazioni integrali o demolizioni e ricostruzioni di edifici con superficie utile maggiore di mille mq;
3) ampliamenti volumetrici superiori al 20%;
4) ristrutturazioni totali dell’ involucro edilizio.

Spiega Abramo Barlassina di Assites, l’ associazione di settore: I sistemi schermanti sono dispositivi mobili, che si estendono o si chiudono a pacchetto o a avvolgimento, autonomi dalla vetrata, e in genere costituiti da lame di alluminio, di legno o in tessuto per esterno. Forse i più diffusi sono le tende che sovrastano a pensilina le vetrine dei negozi e vengono in genere chiuse durante la notte. Non sono invece sistemi schermanti, per esempio, le tapparelle, le veneziane apposte sui balconi, le imposte e gli scuri: essi hanno come scopo essenziale la chiusura e l’ oscuramento delle finestre stesse, con benefici anche per la coibentazione invernale”.

Publiredazionale. XLevel Miele: la lavatrice dei tuoi desideri grazie alla funzione Update

 Solo con Miele XLevel potrai avere la lavatrice che hai sempre sognato, perché XLevel è in grado di modificarsi secondo le tue esigenze e di adattarsi a tutte le fasi della tua vita. Come? Grazie alla funzione Update! Questa innovativa funzione consente di arricchire i programmi della lavabiancheria con tanti nuovi pacchetti di programmi specifici.

Attualmente sono disponibili il pacchetto Mamme e Bebè – dedicato alle neomamme -, il pacchetto Ragazzi e Igiene con programmi igienizzanti e il pacchetto Sport e Wellness, pensato per gli sportivi.

Di serie su tutte le XLevel, inoltre, il pacchetto Casa, pensato per la cura di capi voluminosi come i piumoni. I pacchetti sono acquistabili presso i Centri di Assistenza Tecnica autorizzati.

Nuove XLevel: dedicate alle neomamme
Le nuove XLevel Miele sono le uniche con programmi specifici per le esigenze dei neonati. Per le neomamme Miele ha sviluppato il pacchetto Mamme e Bebè, pensato per soddisfare le particolari esigenze degli indumenti dei neonati. Questi programmi hanno un’ elevata efficienza di risciacquo, in modo da eliminare qualsiasi traccia di detersivo dai tessuti e proteggere la pelle dei bambini da eventuali allergie da contatto.

Il fotovoltaico: le regole, i vantaggi, le controindicazioni

 I vantaggi dell’ installazione di pannelli solari fotovoltaici non stanno solo nel risparmio d’ energia elettrica e nella riduzione dell’ inquinamento dell’ aria. Si è infatti pagati, per vent’ anni per produrre energia solare pulita, anche per il proprio autoconsumo. Ecco perché gli impianti questi pannelli sono in rapidissima diffusione rispetto al passato. Altrimenti, occorre essere chiari, il fotovoltaico oggi non avrebbe chanches: i costi di installazione sono troppo elevati.

Il meccanismo è quello del cosiddetto conto energia. Mentre in precedenza i costi dell’ installazione di questo tipo di pannelli erano in parte rimborsati da contributi regionali, oggi non è più così.

Chi decide di scegliere il solare deve sborsare di tasca sua il denaro per posizionare i pannelli e per connettervi gli apparecchi che li servono (a meno che faccia un mutuo). In compenso, via via che produce elettricità, oltre a goderne abbattendo i costi della bolletta, si vede rimborsare, a una certa tariffa, i kilowatt prodotti per sé e, a certe condizioni, anche quelli prodotti in eccesso, che vengono venduti alla rete elettrica.

Publiredazionale. ISO – bloc, il nuovo sistema ecologico per il montaggio delle finestre e un elevato risparmio energetico

 Spesso le finestre hanno spifferi da cui entra il freddo invernale e da cui si disperde calore. Sempre più spesso quando si progetta o si ristruttura un’ abitazione si scelgono soluzioni di ultima generazione, che rispettino l’ amore per la bioarchitettura e al tempo stesso rappresentino anche una fonte di risparmio.

ISO – bloc è il nuovo sistema proposto da Südtirol Fenster destinato a rivoluzionare il montaggio delle finestre, in grado di garantire l’ assenza di ponti termici, pressoché inevitabili col montaggio tradizionale. Il risultato è il migliore coefficiente d’ isolamento nell’ intera zona finestra e di tutta l’ abitazione, assicurando un risparmio concreto legato ad un minor consumo di energia per il riscaldamento, con benefici reali anche per l’ambiente che ci circonda. Una soluzione pratica e con un’ anima green che facilita le fasi di lavorazione, non richiedendo l’ usuale intervento di diversi artigiani per il montaggio della finestra.

ISO – bloc è una soluzione dalla tecnologia avanzata che garantisce costi inferiori sia a breve che a lungo termine. Chi sceglie ISO – bloc, infatti, ha un risparmio immediato derivante dal fatto che il prodotto è completo in tutte le sue parti. Con i procedimenti convenzionali, invece, è indispensabile l’ intervento di più artigiani, ciascuno incaricato di una fase di lavorazione, con costi complessivi sicuramente più elevati. Nel lungo termine, inoltre, ISO – bloc assicura un risparmio economico derivante dal minor consumo di energia impiegato per il riscaldamento dell’ abitazione, grazie alla tenuta ermetica garantita.

La qualità del sistema ermetico ideato da Südtirol Fenster è adattabile a tutte le esigenze abitative. ISO – bloc può essere integrato in costruzioni a secco, muri tradizionali in mattoni oppure in costruzioni in calcestruzzo, ma è anche perfetto per la ristrutturazione di edifici. La gamma comprende diverse varianti, tutte allo stesso tempo eleganti e indistruttibili, ad esempio con il telaio e l’ anta coperti completamente oppure con un’ invetriata fissa montata direttamente nel sistema, senza un telaio visibile. Il blocco è adattabile ai più svariati tipi di davanzali interni ed esterni, nonché per sistemi di oscuramento con relativa guida.

Fonti rinnovabili nelle nuove costruzioni. Tutte le procedure per ottenere lo sconto del 55%

 A regolare l’ iter per lo sconto fiscale del 55% è il Decreto dello sviluppo 19 /2 / 207, modificato dai decreti 26 / 10 / 2007 e 7 / 4 /2008. La documentazione di cui bisogna disporre può essere ripartita in due categorie: quella che va conservata in un cassetto ed esibita a richiesta e quella che va inviata.

Documentazione da conservare
1) Asseverazione da parte di un tecnico abilitato attestante il rispetto dei requisiti tecnici prescritti. In caso di esecuzione di più interventi sul medesimo edificio l’ asseverazione può essere unitaria e fornire in modo complessivo i dati e le informazioni richieste. Questo documento, se riguarda gli interventi di sostituzione di finestre e infissi, e nel caso di caldaie a condensazione con potenza inferiore a 100 kW, può essere sostituito da una certificazione dei produttori.

2) Fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi. Secondo interpretazioni delle Entrate, anche l’ agevolazione della detrazione del 55% (e non solo quella del 36%), è condizionata all’ indicazione in fattura del costo della manodopera utilizzata per la realizzazione dell’ intervento

3) Ricevuta del bonifico bancario o postale attraverso il quale è stato effettuato il pagamento (per i non titolari di reddito d’ impresa).

4) Per i lavori condominiali, copia della delibera assembleare e quella della tabella millesimale di ripartizione delle spese.

5) Per i lavori eseguiti dall’ inquilino o dal comodatario, dichiarazione di assenso del proprietario.

6) Ricevuta di invio tramite internet della documentazione tecnica all’ Enea.

7) Nelle regioni in cui è stata varata, è necessario conservare in un cassetto anche la certificazione energetica, redatta secondo i criteri locali.

La certificazione o qualificazione energetica obbligatoria per le unità immobiliari costruite o vendute

 Come è già noto, dal 1° luglio 2009 è entrato in vigore l’ obbligo di dotare di attestato di certificazione energetica le singole unità immobiliari, anche sotto i 1000 mq, vendute o affittate, sia esistenti che di nuova costruzione. Tuttavia, nelle regioni in cui non è stato predisposto, la certificazione energetica è di fatto sostituita dall’ attestato di qualificazione energetica, redatto dal direttore dei lavori e presentato al Comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori.

Purtroppo, a confondere le idee al cittadino, sta il fatto che di attestati di qualificazione energetica ne esistono due, con identico titolo. Il primo, più conosciuto, è l’ allegato A al Decreto Economia e Finanze 19 febbraio 2007, che va compilato telematicamente sul sito dell’ Enea per poter ottenere la detrazione del 55% sul risparmio energetico.

Il secondo è citato dal Dlgs n. 152 / 2005 sul rendimento energetico in edilizia, come un semplice documento che può essere predisposto a cura dell’ interessato, al fine di semplificare il rilascio della certificazione energetica.

Quindi la qualificazione finisce per assumere un ruolo sostitutivo della certificazione energetica che, non avrebbe per legge, in mancanza di meglio. Formalmente non dovrebbe essere per forza necessario seguire lo schema previsto dall’ allegato A al Dm 19 / 2 / 2007, anche se questa resta la scelta più prudente.

Quanto detto non vale per tre regioni (Lombardia, Liguria ed Emilia Romagna) e due province autonome (Trento e Bolzano) in cui la certificazione energetica è già una realtà e in cui anche le scadenze della sua adozione per le unità immobiliari singole possono essere diverse.

Regole di condominio: i cambiamenti causati dal nuovo Dpr sul risparmio energetico

 Il ritardo di mesi con cui il Dpr n. 59 / 2009 è uscito sulla Gazzetta Ufficiale è stato anche dovuto a uno scontro di opinioni e interessi sulla parte in cui si ostacolava la trasformazione di impianti termici centralizzati in impianti singoli. Il testo definitivo è stato “ammorbidito”: si permette che un tecnico giustifichi, con cause di forza maggiore, la necessità della trasformazione della caldaia condominiale in tante singole oppure spieghi quali sono gli impedimenti che vietano l’ adozione della contabilizzazione del calore (cioè la possibilità di spegnere o regolare i caloriferi in ogni singolo appartamento, pur serbando la caldaia centralizzata, pagando poi le bollette in proporzione al consumo).

Tuttavia sembrano molto rari i casi in cui il termotecnico possa affermare che non è possibile mantenere l’ impianto unico o è difficile installare i contatori calore, in occasione del rifacimento dell’ impianto. Nel primo caso l’ impedimento più serio parrebbe quello del passaggio dall’ alimentazione a gasolio a quella a metano, che crea due tipi di problemi. Il primo è che può essere necessario intubare le canne fumarie con condotti di diametro inferiore rispetto a quelli previsti per i fumi del gasolio. Il secondo, più serio, è il fatto che i locali che ospitano le caldaie centralizzate a metano necessitano di maggiore aerazione di quelli per caldaie a gasolio (il metano è un gas e non un liquido). Quindi potrebbe essere necessario spostare la caldaia altrove.

Obbligatorie le fonti rinnovabili nelle nuove costruzioni. Le norme nazionali e regionali

 Le Finanziarie 2007 e 2008 hanno introdotto nel testo unico dell’ edilizia un nuovo obbligo per gli edifici di nuova costruzione, per ottenere il rilascio del permesso di costruire. Nei regolamenti edilizi comunali deve essere introdotta una norma: l’ installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, per garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell’ intervento.

Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW. Quasi sempre si tratta di porre in opera pannelli solari fotovoltaici, perché il ricorso ad altre fonti rinnovabili (per esempio l’ eolico o il geotermico) sarà abbastanza raro. La legge n. 14 / 2009 ha prorogato fino al 1º gennaio 2010 il termine di decorrenza della norma.

Alcune leggi regionali hanno ripreso il nuovo dettato del Dpr n. 380 / 2001, introducendo però alcune variazioni. Esse valgono sempre per gli edifici di nuova costruzione, per le ristrutturazioni e / o gli aumenti volumetrici.

Piemonte (Legge n. 13 / 2007)
Almeno il 60% del fabbisogno annuale di energia primaria richiesto per la produzione di acqua calda sanitaria dell’ edificio deve essere assicurata da pannelli solari termici integrati nella struttura edilizia.