Modificati i criteri per l’ ammissibilità ai fini della detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici. Tra l’ altro, per l’ accesso alla detrazione fiscale del 55% delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, vengono modificati i valori limite della trasmittanza delle strutture opache e delle chiusure apribili e assimilabili, che delimitano l’ edificio verso l’ esterno o verso locali non riscaldati. Il D.M. 26 gennaio 2010 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 / 02 / 2010.
Il decreto, le cui disposizioni si applicano a partire dal 30° giorno dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, ovvero dal 13 marzo 2010, prevede le seguenti novità:
*Introduzione di una condizione aggiuntiva da rispettare per le chiusure apribili e assimilabili, nel caso di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti alimentati a biomasse
*Introduzione di un coefficiente di correzione per valutare la quota di energia fossile, relativa alla fase di produzione del combustibile, nel caso di sostituzione di impianti con quelli a biomassa
*Modifiche ai valori di trasmittanza delle strutture opache e delle chiusure apribili e assimilabili che delimitano l’ edificio verso l’ esterno o verso locali non riscaldati
*Modifica ai riferimenti delle metodologie per il calcolo dei requisiti
Ristrutturazioni agevolate anche quando lo “start” è dato dall’amministratore giudiziale. In sostanza, è tutto in regola per la detrazione del 36%, se l’incaricato del tribunale della gestione di parti comuni di un immobile, nel comunicare l’inizio dei lavori di manutenzione, barra, nell’apposito modulo, la casella predisposta per l’amministratore di condominio e indica il codice fiscale dell’amministrazione giudiziale. Questo perché dalla ragione della sua nomina deriva la sua totale assimilazione all’amministratore del condominio. Quando non esiste possibilità di accordo fra condomini sulla gestione e amministrazione delle parti comuni di un edificio, a risolvere il dilemma può intervenire, su richiesta di uno o più interessati, l’autorità giudiziaria che incarica un rappresentante giudiziale con mansioni equivalenti a quelle dell’amministratore di condominio. In questo caso, nell’ipotesi di realizzazione di interventi di manutenzione su tali proprietà indivise, per usufruire della detrazione del 36% dall’Irpef delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione edilizia, il compito di adempiere a tutte le formalità richieste dalla norma è affidato a quest’ultimo.