Niente più certificazione energetica per avere diritto alle detrazioni del 55% per impianti solare termici

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La legge n. 244 del 24 dicembre 2007 ha dato “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” pubblicata dalla Gazzetta Ufficiale del 28/12/07 proroga gli incentivi già previsti dalla Finanziaria 2007 sino a tutto il 2010 e introduce nuovi.
I Comuni possono introdurre un’aliquota ICI ridotta inferiore al 4 per mille per tutti quelli che installano impianti energetici con fonti rinnovabili.
Prorogate al 2010 le agevolazioni della Finanziaria per la riqualificazione totale degli edifici, la sostituzione di infissi, installazione di pannelli solari, sostituzioni di impianti di riscaldamento con caldaie a condensazione, la sostituzione di frigo e congelatori.

La detrazione si applica ora anche per la sostituzione di impianti di riscaldamento non a condensazione se effettuata entro il 2009. Le detrazioni fiscali possono ora essere ripartite in quote annuali uguali, dai tre a dieci anni a discrezione del cittadino e non bisogna piu mostrare l’attestato di certificazione energetica per l’intallazione degli impianti. Agevolazioni fiscali anche per il gasolio e il gpl utilizzati in zone montane e per le reti di riscaldamento alimentate a biomassa o energia geotermica.
La detrazione fiscale del 55% si applica anche alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia;
Il rilascio del permesso di costruire dal 2009 è subordinato all’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, alla certificazione energetica dell’edificio e a caratteristiche strutturali dell’edificio finalizzate al risparmio idrico.

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