In sede di dichiarazione dei redditi, con la detrazione Irpef il contribuente può recuperare dall’imposta (lorda) il 19% degli interessi passivi, degli oneri accessori e delle quote di rivalutazione pagati per mutui ipotecari stipulati per l’acquisto dell’abitazione principale.
La detrazione va calcolata su un importo massimo di 4mila euro. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, questo limite va riferito all’ammontare complessivo sostenuto e va ricalcolato se il mutuo supera il costo sostenuto per acquistare l’immobile. In questo caso, infatti, possono essere portati in detrazione gli interessi relativi alla parte del mutuo che copre il costo (aumentato delle spese notarili e degli altri oneri accessori relativi all’acquisto).

In particolare, in caso di accollo senza modifica del contratto di mutuo con la Banca o qualsiasi ente erogante, l’acquirente può detrarre gli interessi passivi pagati alle ordinarie condizioni di legge, ovvero deve essere proprietario dell’immobile da destinare esclusivamente ad abitazione principale. Però l’accollo deve risultare da atto pubblico (ad esempio l’atto pubblico di trasferimento dell’immobile) o da scrittura privata autenticata e le quietanze di pagamento delle rate di mutuo devono essere integrate dall’attestazione che l’intero onere è stato sostenuto dal coniuge proprietario.
Questo si verifica nel caso di due coniugi, comproprietari di un immobile a uso abitativo, che per acquistare la casa avevano acceso un mutuo ipotecario cointestato, se i coniugi stessi si separano consensualmente, con sentenza omologata dal giudice, con cui si concordano di trasferire a uno dei due l’intera proprietà dell’immobile e il residuo finanziamento;
Stessa situazione nel caso di trasferimento a un coniuge (ad esempio il marito), in seguito a verbale giudiziale del tribunale emesso dopo la separazione consensuale, dell’unità immobiliare e della relativa pertinenza di proprietà dell’altro coniuge la moglie, ad esempio) e del mutuo ipotecario acceso da quest’ultimo per il relativo acquisto anche se l’immobile continua a essere dimora abituale del proprietario precedente – la moglie, ad esempio – fino alla sentenza di divorzio, e dei figli.

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