Risoluzione n. 5/Dpf del 18 ottobre 2007.
Stesso discorso per l’assegnatario, a seguito di separazione o divorzio, della casa coniugale.
Gli assegnatari di casa popolare o di immobile pervenuto nella disponibilità del contribuente per effetto di un provvedimento giudiziale di separazione o di divorzio sono esentati dal pagamento dell’Ici. Lo ha chiarito il dipartimento per le Politiche fiscali con la risoluzione n. 5/Dpf del 18 ottobre. L’ufficio Federalismo fiscale ha dissipato i dubbi sulla soggettività passiva ai fini del tributo comunale di coloro che risultano assegnatari di un immobile concesso in locazione con patto di futura vendita e riscatto ovvero assegnatari della casa coniugale a seguito di provvedimento giudiziale emanato nel corso di una causa di separazione o di divorzio.
Risoluzione n. 4/Dpf del 18 ottobre 2007
Sentenza n. 18876 del 7 settembre 2007
SCHEMA DI DECRETO LEGGE
Un aspetto “positivo” dei mutui oggi è che se si ha la possibilità di estinguerlo in modo anticipato o di ridurne la rata per la somma o per il numero di anni, è possibile farlo senza spese aggiuntive. Una volta si pagava una percentuale per queste operazioni e la cosa era anche abbastanza onerosa.
Dopo una seduta a oltranza il Consiglio comunale ha approvato la delibera. Verga: “Ancora una volta Milano è la prima città d’Italia a dotarsi di uno strumento così innovativo”