FIAIP: “No alla modifica dell’articolo 1755 del codice civile”

di Redazione Commenta

“Si vuole sferrare il colpo di grazia al mercato immobiliare ed i suoi operatori, lasciando i consumatori senza garanzie”. Non usa mezzi termini Franco Arosio, presidente nazionale della Fiaip – che a spada tratta denuncia l’ennesimo autogol del Governo, che questa volta rischia di far male anche ai cittadini consumatori”.

In questi giorni infatti la commissione Giustizia di Montecitorio ha cominciato l’esame della proposta di legge 2380 presentata da un gruppo di deputati dei Comunisti italiani, primo firmatario Severino Galante che modifica l’articolo 1755 del codice civile sul pagamento della provvigione al mediatore. Obiettivo del provvedimento, si legge nella premessa del testo, è di rendere inequivocabile la norma apparentemente chiara. L’articolo 1755 afferma infatti che “il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l’affare è concluso per effetto del suo intervento”, ma spesso, sostengono i deputati dei Comunisti italiani, questo dispositivo viene stravolto nella pratica da molti modelli contrattuali, in particolare nel comparto immobiliare, con clausole abusive “che ribaltano questo principio e praticamente obbligano a pagare comunque al mediatore la provvigione anche in caso di rinuncia o di rifiuto alla conclusione dell’affare”.

“Così non si rende meno oneroso l’acquisto della casa da parte dei cittadini ma si produce un aumento “artificiale del prezzo delle abitazioni, con un aggravio della tassazione, senza nessun vantaggio per gli acquirenti. E’ evidente – sostiene Franco Arosio – che la questione non è stata analizzata bene prima di porla all’attenzione dei legislatori. Una proposta di questo tipo, penalizzerà una delle due parti che potrebbe così trovarsi, come accade in Francia ed in altri paesi dell’Unione Europea, a dover pagare una provvigione ben più salata di quella che si sarebbero attesi. Così facendo, inoltre, si eliminerebbe la terzietà dell’agente immobiliare e quindi verrebbe meno il ruolo di garanzia ed imparzialità cui l’agente immobiliare è tenuto. Un danno quindi che è una doppia beffa per i cittadini consumatori che si rivolgono alle agenzie immobiliari per acquistare o locare immobili”.

Fiaip, come sua consuetudine in questi casi, ha intrapreso in queste ore tutte le azioni possibili e necessarie per far si che questa proposta di legge sia bocciata dal Parlamento, in quanto produrrebbe forti contrasti con l’articolato complessivo della legge che regola l’attività del mediatore.

Al fine di una corretta valutazione e portata di quanto proposto, è necessario ricordare che in materia di provvigione è già intervenuta la giurisprudenza affidandosi alla Corte di Cassazione. Per affare compiuto ai fini del diritto alla provvigione derivante da un contratto di mediazione, deve intendersi un atto da cui è scaturito un vincolo giuridico tra le parti messe in relazione per effetto dell’attività intermediatrice, che consenta loro di agire per l’esecuzione di esso. Di conseguenza anche la conclusione di un contratto preliminare può essere ritenuto un affare compiuto.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>