Per stabilire la decorrenza dei cinque anni di possesso che, in caso di cessione del bene, consentono di non tassare la plusvalenza, si prescinde dall’accatastamento e dal collaudo. La risoluzione n. 231/E del 6 giugno riguarda l’interpello formulato dai proprietari di un immobile commerciale costruito da loro, concesso in locazione nel dicembre del 2001, con certificato di collaudo rilasciato nel mese di febbraio del 2002 e richiesta di attribuzione di rendita catastale avvenuta soltanto a febbraio 2006. Avendo intenzione di vendere il bene, gli interessati chiedono se l’eventuale plusvalenza realizzata debba essere o meno assoggettata a tassazione. Il dubbio è legato alla disposizione contenuta nell’articolo 67, comma 1, lettera b, del Tuir, in base alla quale la plusvalenza realizzata per la vendita di un immobile va tassata – come reddito diverso – se il bene è stato costruito o acquistato da non più di cinque anni. Nel caso dell’acquisto, la data di partenza per calcolare la durata del possesso è certamente identificabile con quella indicata nel relativo atto. Per gli immobili di nuova costruzione, invece, bisogna far riferimento al momento in cui il bene è stato realizzato.

In proposito, l’Agenzia, ricordando quanto già sostenuto in precedenti documenti di prassi (circolare 12/2007 in materia di regime Iva applicabile alle cessioni di fabbricati, circolare 38/2005 in materia di requisiti “prima casa”) e quanto normativamente previsto ai fini Ici dal Dlgs 504/1992, ribadisce che, in ambito tributario, un immobile in costruzione si considera ultimato nel momento in cui è idoneo a compiere la sua funzione o ne avviene l’utilizzazione economica. E questo, a prescindere dall’accatastamento del bene o dalla data della certificazione rilasciata al momento del collaudo. Ne consegue che, nel caso rappresentato nell’istanza di interpello, l’immobile è da considerare ultimato a dicembre 2001, nel momento cioè in cui è stato concesso in locazione, così come risulta dal relativo contratto registrato. Essendo trascorso il quinquennio minimo di possesso richiesto dalla norma, l’eventuale plusvalenza derivante dalla cessione del fabbricato, pertanto, non dovrà essere sottoposta a tassazione.

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