Regione Umbria. Piano casa, norme regionali (Legge 26 giugno 2009, n. 13, art. 31 – 38)

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L’ Umbria è la seconda in Italia, dopo la Toscana. Mantenendosi fedele all’ intesa firmata con il Governo consente ampliamenti su edifici residenziali uni o bifamiliari, o comunque anche condomini non oltre i 350 metri quadrati fino a un massimo del 20% di superficie utile coperta, e comunque non oltre i 70 metri quadrati. Restano fuori i centri storici.

Sono ammessi due tipi di sostituzione edilizia attraverso la demolizione e ricostruzione: il primo con un bonus massimo del 25% per edifici con almeno otto alloggi e il secondo con un premio del 35%, possibile solo con tre edifici da abbattere e un piano attuativo. Del tutto innovativo, rispetto alle altre Regioni, è il cosiddetto bonus capannoni, un premio del 20% di ampliamento per edifici industriali, artigianali o di terziario con cui l’ Umbria punta a riqualificare aree di almeno 20mila metri quadrati.

“Abbiamo speso 110 milioni per accorpare le aree industriali – spiega il Governatore, Maria Rita Lorenzetti – e ora è il momento di riqualificarle. Se poi le condizioni saranno troppo vincolanti, le cambieremo”. Per il relatore di maggioranza, Giancarlo Cintoli (Pd) con questa legge l’ Umbria diventa un laboratorio di sostenibilità. La parte relativa alla riforma urbanistica mette a sistema le esperienze degli ultimi anni e lascia alla Regione il compito di fare solo la programmazione e a Province e Comuni quello di pianificare.

In dettaglio

1. Tipologie di immobili. Tipologie monofamiliare o bifamiliare, senza limiti di ampiezza dell’ esistente. Negli altri casi la SUL massima deve essere di 350 mq. Limite di superficie complessiva di 450 mq per edifici in aree agricole.

2. Zone escluse. Centri storici, aree di inedificabilità, zone boscate, rischi frane, rischio idrogeologico, riserve integrali, aree con divieti di ampliamento o demolizione e ricostruzione. Edifici in aree agricole realizzati successivamente al 13 novembre 1997 fermo restante il limite di superficie complessiva di 450 mq (comma 1 dell’ articolo 35 della l. r. 11 / 2005). Edifici con vincolo storico – architettonico, o di edilizia monumentale.

3. Termini presentazione richiesta di assenso. Entro il 30 dicembre 2010.

4. Incrementi volumetrici. Max 20% della SUC fino al massimo complessivo di 70 mq. Per abitazioni che non siano mono o bifamiliari, la SUC deve essere di 350 mq al massimo. Vanno computate nell’ incremento volumetrico le superfici utili condonate.

4.1 Risparmio energetico. Criteri per la parte aggiunta da determinare con delibera Giunta che avrebbe dovuto essere già approvata.

4.2. Limiti urbanistici. Gli edifici abusivi debbono essere condonati e le superfici aggiunte non sono ampliabili. Divieto di cumulo con altri incrementi consentiti. Edifici in aderenza (e non in appoggio) o indipendenti condizionati a valutazione della sicurezza e a norme antisismiche.

4.3. Limiti edilizi. Rispetto delle altezze massime, delle distanze legali, delle norme antisismiche, delle urbanizzazioni richieste.

5. Demolizioni e ricostruzioni. Incremento del 25% della SUC. Sale al 35% se l’ intervento comprende almeno 3 edifici ricompresi entro un Piano Attuativo. Almeno il 75% della SUC deve essere a residenziale. La superficie non residenziale non è computata ai fini dell’ incremento.

5.1 Risparmio energetico. Certificazione di sostenibilità ambientale, almeno in classe B. (l. r. 17 / 2008)

5.2. Limiti urbanistici. Reperimento spazi a parcheggio nella misura di 1 mq ogni 10 mc di costruzione. Se l’ intervento riguarda la realizzazione di almeno 8 alloggi, il 50% della superficie deve essere destinato a locazione a canone concordato. Per il resto, identici a quelli previsti per gli incrementi volumetrici.

5.3. Limiti edilizi. Identici a quelli previsti per gli incrementi volumetrici

6. Iter e contributo costruzione. Gli interventi sugli edifici non abitativi sono soggetti a permesso di costruire ma con il procedimento abbreviato previsto dall’ art. 18 della legge n. 1 / 2004 (asseverazione del progettista abilitato), quelli sugli abitativi a Dia. Il contributo di costruzione è dovuto in misura standard.

7. Edifici non abitativi. A destinazione artigianale, industriale e per servizi, zone D (Dm 1444 / 1968 ) con superficie fondiaria di almeno 20 mila mq. Esclusi espressamente quelli alberghieri, extralberghieri e commerciali per medie e grandi strutture di vendita.

8.1. Incrementi volumetrici. Massimo il 20% della SUC. Occorre chiedere piano attuativo con previsioni planovolumetriche da sottoporre a parere della provincia da rendersi entro trenta giorni dalla richiesta Necessaria la riqualificazione architettonica. Del contesto, il recupero delle acque piovane, il risparmio energetico e l’ utilizzo di fonti di energia rinnovabile (secondo i criteri previsti per le nuove costruzioni)

8.2 Demolizioni e ricostruzioni. Massimo il 20% della SUC. Vanno reperiti spazi a parcheggio: in mancanza è possibile una compensazione con il pagamento di una somma. Per il resto, valgono i criteri dettati per gli incrementi volumetrici.

Altre disposizioni. Per gli edifici che ottengono la certificazione di sostenibilità ambientale in classe A (Titolo II della legge regionale 18 novembre 2008, n. 17), il comune può prevedere l’ incremento, fino ad un massimo del 20%, della potenzialità edificatoria stabilita dgli strumenti urbanistici esclusione degli interventi in centro storico e nelle zone agricole. La percentuale scende al 10% per gli edifici in classe B.

NOTA
SUL= superficie utile lorda
SUC= Superfice utile coperta

Fonte: Confappi

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