Un MLS italiano approda in Spagna: Replat inaugura la propria sede a Barcellona

 Con 318 agenzie immobiliari Aderenti alla piattaforma in territorio iberico, l’ azienda guidata dal CEO Vincenzo Vivo si stabilisce anche in Catalogna affidando il Master per lo sviluppo e la gestione della propria rete in Spagna a MLS REplat Ibérica s.a, società guidata dalla grande esperienza internazionale di Aniello D’ Angelo, in Spagna dal 1994 con incarichi nel settore del real estate. E già si pensa ad aprire una sede distaccata a Madrid.

REplat S.p.A. ha aperto una propria sede operativa a Barcellona. È avvenuto il 27 marzo scorso, in concomitanza col primo svolgimento in Spagna del Comitato REplat Europe in cui i soci hanno fatto il punto della situazione sulla diffusione internazionale della piattaforma Multiple Listing Service REplat. Si tratta della quarta sede dell’ azienda – la seconda all’ estero dopo quella inaugurata a Bucarest nel 2007 – che ha uffici a Roma (Direzione Generale), a Milano e, appunto, in Romania.

Ubicata in calle Mallorca n.279 pral 1-B, a due passi dalla centralissima Paseo de Gracia, la struttura catalana ospita lo staff e l’ area manageriale di MLS REplat Ibérica s.a., la società guidata dall’ esperienza internazionale nel real estate dell’ Amministratore Unico Aniello D’ Angelo che ha ottenuto il Master per lo sviluppo e la gestione del progetto REplat in esclusiva per la Spagna, dove ormai la comunità di agenti immobiliari che collaborano nella compravendita è divenuta piuttosto ampia.

La divisione iberica dell’ azienda guidata dal CEO Vincenzo Vivo, di cui la sede di calle Mallorca è una vera e propria Direzione Generale in attesa dell’ apertura della sede distaccata di Madrid, segue e supporta dal punto di vista tecnico 318 studi immobiliari situati soprattutto a Barcellona e nel territorio della Catalogna ma anche a Madrid, a Valencia, in Andalusia e nelle Isole Baleari. Il totale degli immobili spagnoli condivisi nel database di REplat è attualmente di circa 2.000 unità.

Effetti della rivalutazione dei beni immobili d’ impresa. Aspetti contabili: il saldo attivo

 La differenza tra il nuovo ed il precedente valore, a livello contabile, dà luogo ad un saldo attivo che, ai sensi dell’ art. 15, comma 18, del D.L. 185 / 2008 deve essere imputato a capitale o accantonato in una speciale riserva in sospensione d’ imposta (con la dicitura “riserva ex D.L. 185 / 2008”), escludendo così ogni diversa forma di utilizzazione o destinazione

Nell’ ipotesi in cui la rivalutazione venga effettuata solo ai fini civilistici, la C.M. 11 / E / 2009 precisa che il saldo attivo non costituisce riserva in sospensione d’ imposta, con la conseguenza che lo stesso verrà tassato solo in caso di distribuzione in capo ai soci.

Diversamente, il predetto saldo costituisce riserva in sospensione d’ imposta, nell’ ipotesi in cui il contribuente abbia optato per dare rilievo anche fiscale alla rivalutazione, mediante il pagamento dell’ imposta sostitutiva.

In tal caso, come ribadito nella C.M. 11 / E/2009, in base all’ art. 13, comma 3, della Legge 342 / 2000, qualora il saldo attivo risultante dalla rivalutazione venga attribuito ai soci, lo stesso, aumentato dell’ imposta sostitutiva, concorre a formare il reddito imponibile della società che ha eseguito la rivalutazione, partecipando così alla formazione del reddito imponibile.

Evento. Ceramic Tiles of Italy verso “Aia 2009”. Seminario accreditato LU sulle facciate ventilate in ceramica e su nuovi prodotti all’ avanguardia

 Meno di una settimana dopo Coverings, Confindustria Ceramica e l’ ICE si sono trasferiti al Moscone Convention Center a San Francisco, California, in occasione dell’ AIA National Convention and Design Exposition, che ha avuto luogo dal 30 aprile al 2 maggio. Il tema dell’ edizione 2009 è “Il potere della diversità: la pratica in un mondo complesso”.

Lo stand e la conferenza di Ceramic Tiles of Italy sono stati organizzati e strutturati in modo da rispecchiare questo messaggio omnicomprensivo. Presso lo stand istituzionale, progettato dagli architetti italiani Dante Donegani e Giovanni Lauda dello studio D&L, sono state esposte varie collezioni ceramiche originali ed innovative, dall’ high tech al fatto a mano, proposte dai produttori leader del mercato italiano. E non è tutto: Ceramic Tiles of Italy ha inaugurato la manifestazione fieristica con un seminario di Continuing Education.

Quando si tratta di trasmettere un messaggio, gli italiani non perdono tempo. Prima ancora di entrare nell’ area espositiva, i visitatori dell’ AIA hanno avuto l’ opportunità di partecipare alla sessione organizzata da Ceramic Tiles of Italy e accreditata LU dal titolo L’ ascesa delle facciate ventilate in ceramica“.

Concorso Design Plus, Salone ISH a Francoforte. Roca riceve il premio ISH 09 Design Plus per il suo design innovativo ed ecosostenibile

 Il premio Design Plus viene assegnato ai design più innovativi che sono allo stesso tempo ecocompatibili. Roca, leader mondiale nel design di soluzioni per arredo bagno, ha ricevuto il premio internazionale Design Plus, assegnato alla società durante il salone ISH a Francoforte.

Il concorso Design Plus si tiene ogni due anni e fa parte del salone internazionale ISH, sotto l’egida del Consiglio del Design e dell’Associazione della Camera di Commercio Tedesca. Una giuria internazionale composta da figure chiave del mondo del design ha il compito di assegnare i premi ai prodotti presentati dagli espositori, che si distaccano dagli altri in termini di innovazione e sostenibilità e che forniscono soluzioni in grado di soddisfare le necessità del consumatore. Quest’ anno il vincitore del premio è il W+W di Roca (Water+Lavabo).

W+W non è solo design e innovazione, ma anche un modo per risparmiare acqua e proteggere l’ ambiente. L’ unione di lavabo e water in un singolo elemento permette l’ utilizzo della tecnologia di Roca Riutilizzo dell’ acqua. Grazie a questo sistema, il consumo di acqua può essere ridotto del 25%. La nuova tecnologia proposta da Roca riutilizza l’ acqua del lavabo per riempire la cisterna del water. Un sistema di pulizia automatico permette di prevenire la formazione di batteri nell’ acqua e i cattivi odori.

Grazie al grande impegno nel design, nella ricerca, nell’ ambiente, Roca ha creato un prodotto unico che combina la funzionalità con il risparmio di acqua, e consolida la leadership mondiale del marchio nelle soluzioni per arredo bagno. Il risultato è W+W.

Effetti della rivalutazione dei beni immobili d’ impresa

 La C.M. 8 / E/2009 ribadisce che la possibilità di riconoscere maggior valore ai beni oggetto della rivalutazione può avere efficacia solamente a livello civilistico e non necessariamente anche a livello fiscale. In sintesi, mentre nei precedenti provvedimenti, l’ efficacia della rivalutazione, sia ai fini civilistici che fiscali, era subordinata al pagamento dell’ imposta sostitutiva, nell’ attuale previsione, gli effetti civilistici e quelli fiscali risultano autonomi

L’ impresa, quindi, potrà valutare diverse alternative per la rivalutazione degli immobili:
-rivalutare ai soli fini civilistici, senza il pagamento dell’ imposta sostitutiva;
-rivalutare ai fini civilistici e fiscali, versando l’ imposta sostitutiva sui maggiori valori attribuiti agli immobili;
-rivalutare sia ai fini civilistici che fiscali, versando l’ imposta sostitutiva in relazione ai maggiori valori attribuiti agli immobili, ed affrancare il saldo attivo di rivalutazione con un ulteriore imposta sostitutiva.

Effetti fiscali: imposta e decorrenza
Circa il costo fiscale della rivalutazione, il comma 20, dell’ art. 15 del D.L. 185 / 2008 (come modificato dal D.L. 5 / 2009) prevede il pagamento di un’ imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (Irpef / Ires) e dell’ Irap, da applicare sul maggior valore attribuito ai beni, con aliquota pari al:
·1,5% per i beni non ammortizzabili;
·3% per i beni ammortizzabili.

L’ imposta sostitutiva può essere versata, a scelta dal contribuente, o in un’ unica soluzione entro il termine di versamento delle imposte relative all’ esercizio nel corso del quale la rivalutazione è effettuata, ovvero in tre rate, con la corresponsione degli interessi legali nella misura del 3% sulla seconda e sulla terza rata (art. 15, comma 22, D.L. 185 / 2008). Quindi, se la rivalutazione è effettuata nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2008, l’ intero ammontare dell’ imposta sostitutiva, ovvero la prima rata della stessa, dovrà essere versata entro il prossimo 16 giugno 2009.

Immobili e imposte. Aggiornamento Istat nelle locazioni ad uso diverso dall’ abitativo

 Le variazioni in aumento del canone non possono però essere superiori al 75% di quelle accertate dall’ ISTAT, in base all’ indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Come accerteremo di seguito.

Nelle locazioni ad uso diverso dall’ abitativo, originariamente, l’ aggiornamento ISTAT aveva cadenza biennale e le parti possono convenire l’ aggiornamento annuale del canone, su richiesta del locatore, solo a seguito di quanto disposto dal comma 9 – sexies dell’ articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 118 – che ha modificato appunto l’ articolo 32 -. Prima delle modifiche introdotte dalla Legge 27 febbraio 2009, numero 14, le variazioni in aumento non potevano però superare il 75% di quelle accertate dall’ISTAT, in base all’ indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

La nullità delle clausole che stabiliscono aumenti in misura diversa da quella stabilita dall’ articolo 32 – nullità sanzionata dall’ articolo 79 della legge 392 / 1978 – non invalida l’ intero contratto, i base agli articoli 1419 e 1339 Codice Civile. Di conseguenza alla clausola contrattuale è sostituito automaticamente l’ aggiornamento previsto dal citato articolo 32. La nullità della clausola, comunque, si ha solo se essa attribuisce al locatore un vantaggio in contrasto con le disposizioni imperative della legge 392 / 1978 (Cass. 5 luglio 1993, n. 7317).

La nuova formulazione dell’ articolo 32 Legge 392 / 78 – ora modificato dalla Legge 14/2009 – dispone come segue: “Le parti possono convenire che il canone di locazione sia aggiornato annualmente su richiesta del locatore per eventuali variazioni del potere di acquisto della lira. Le variazioni in aumento del canone, per i contratti stipulati per durata non superiore a quella di cui all’ articolo 27, non possono essere superiori al 75% di quelle accertate dall’ ISTAT, in base all’ indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti di locazione stagionale ed a quelli in corso all’entrata in vigore del limite di aggiornamento di cui al secondo comma del presente articolo”.

Realigro, il franchising immobiliare senza confini!


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Quando occorre la Valutazione di impatto ambientale per le fonti rinnovabili?

 Il nodo non è certo sciolto dalle norme nazionali, in quanto la materia è oggetto di legislazione concorrente con quelle regionali. Il Codice dell’ ambiente (Dlgs n. 152 / 2006) detta gli obblighi di Via, pur nel rispetto delle competenze regionali. Le regioni avevano infatti un anno di tempo per varare norme proprie o comunque per adeguare quelle già vigenti ai suoi principi. In seguito però il Dlgs n. 4 / 2008 ha introdotto modifiche radicali nel Codice, cosicché gli enti locali hanno goduto di una proroga automatica, fino a metà febbraio 2009.

In particolare il Dlgs, nella sua versione attuale, stabilisce che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano potevano definire un incremento o un decremento massimo nella misura del 30% delle soglie previste per essere esentati dalla Via e soprattutto, “criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità”.

Ci si potrebbe quindi chiedere: “Le regioni hanno agito in tempo, varando norme ad hoc?” La domanda è però mal posta. Infatti il Dlgs non esclude che le norme regionali esistenti prima del suo varo possano essere totalmente o parzialmente valide, a patto che non siano in contraddizione con il suo dettato. Ora, poiché il Dlgs consente le esclusioni dalla Via, tali esclusioni potrebbero essere dettate anche da norme antecedenti al suo varo.

Facciamo un esempio: la legge n. 7 / 2004 nelle Marche non assoggetta a Via gli impianti per la produzione di energia elettrica da conversione fotovoltaica ed impianti solari termici la cui superficie occupata dai pannelli sia pari o inferiore a complessivi 5. 000 metri quadrati riferita alla sola superficie radiante o quelli integrati totalmente o parzialmente su edifici o su elementi di arredo urbano. Stesso discorso per gli impianti eolici singoli, fino a quattro, con altezza fuori tutto minore o uguale a 20 metri.

Nobili aromi. Prima rassegna dei vini aromatici d’ Italia, dall’ Alto Adige alla Sicilia

 Nobili aromi
5 – 6 – 7 giugno 2009
Castello di Corticelli
Nibbiano (PC)

La patria della dolce Malvasia di Candia riceve in pompa magna i più pregiati vini aromatici di tutta Italia, in un evento che riempie di profumi inebrianti il Castello di Corticelli di Nibbiano (PC). Il 5, 6 e 7 giugno 2009 si svolge la prima edizione di Nobili Aromi, vinitaly nazionale di nicchia dedicato interamente ai vini aromatici. Perché anche il profano sa che la prima cosa ad essere colpita (e attratta) da un vino è senza dubbio l’ olfatto.

E risulta quasi incredibile che anche poche gocce possano sprigionare fragranze tanto intense. Oggi che la parola d’ ordine è consumo responsabile, la moderazione è il primo connotato del vero gourmet, di chi sa godersi la vita. È quindi importante scegliere vini che diano la massima soddisfazione anche in piccola quantità, che gratifichino anche il naso, che diano insomma il maggiore piacere anche con un solo bicchiere.

L’ evento Nobili Aromi, che per la prima volta si svolge a livello nazionale, è un omaggio al gusto e al profumo, un onore a vini famosi ma talora poco conosciuti. Come nascono i loro incredibili profumi? Come possiamo gustare al meglio un bicchiere di Malvasia o di Müller Thurgau, di Prosecco o di Sauvignon, di Moscato o di Kerner, di Fior d’arancio o di Picolit, di Brachetto o di Aleatico?

Due convegni – uno più scientifico, l’ altro più edonistico – spiegheranno la teoria… prima di passare alla gioia di un bicchiere tra le mani per girare in lungo e in largo l’ Italia senza allontanarsi dalle incantate atmosfere del quattrocentesco Castello di Corticelli, serviti da sommelier professionisti, facendosi condurre dalla guida – che sarà distribuita all’ ingresso con il bicchiere e la sua tracolla – in un emozionante itinerario nel mondo degli aromi.

Assoedilizia. Tavola Rotonda con il Sottosegretario Mario Mantovani. Particolare attenzione al social housing

 “Piano casa: agevolazioni fiscali e premialità urbanistiche per la riqualificazione o la sostituzione edilizia, liberalizzazione degli interventi, ma potenziando i controlli pubblici”, dice il presidente di Assoedilizia Achille Colombo Clerici. “Nei termini in cui si va configurando il provvedimento legislativo in itinere inerente al Piano Casa e / o al Piano Famiglia, esso ha il merito di “valenza anticiclica sul piano economico, valenza sociale, razionalizzazione del sistema normativo edilizio – urbanistico”, ha sintetizzato il presidente di Assoedilizia aprendo i lavori della Tavola Rotonda sul tema, svoltasi nella sede di Milano dell’ associazione dei proprietari immobiliari.

Oltre 300 persone hanno affollato la Sala Conferenze e le due sale collegate, a conferma di quale sia l’ interesse sull’ argomento. Trasferendo tale interesse in campo nazionale (il 78% degli italiani abita in case di proprietà) si capisce perché il governo abbia puntato sul settore casa per il new deal italiano: un po’ come ha fatto Obama che ha puntato sulla tecnologia verde, nella quale il nostro Paese non eccelle.

Il Piano è stato illustrato dal Sottosegretario alle Infrastrutture e all’ Edilizia abitativa sen. Mario Mantovani: “Non intende solo rispondere alla più che giustificata domanda di edilizia popolare – 20.000 richieste a Milano, 600.000 in tutta Italia – ma anche alle domande sul merito e la socialità”. Riassumibili in queste cifre.

In Francia si costruiscono ogni anno 40 – 50.000 case di edilizia sociale, in Italia poco più di 1.000, in conseguenza del defatigante iter Stato – Regioni – Aler, nonostante siano disponibili, e inutilizzati, 1.520 milioni di euro dei fondi ex Gescal. Da qui la decisione di tagliare lacci e lacciuoli con la previsione, nel Piano, di una sola conferenza dei servizi per decidere tutto. E tentare di raggiungere gli obiettivi francesi.

Affitti e condominio, Confedilizia risponde

 La rubrica fornisce risposta solo a quesiti di interesse generale. Non saranno, pertanto, presi in considerazione quesiti né a carattere personale né relativi a questioni già pendenti innanzi all’Autorità Giudiziaria. I quesiti vanno inoltrati alla Confedilizia tramite le oltre 200 Associazioni territoriali aderenti alla stessa e presso le quali è possibile attingere anche ogni ulteriore informazione. Per gli indirizzi delle Associazioni consultare i siti www.confedilizia.it/www.confedilizia.eu oppure telefonare al numero 06.67.93.489.

TRASFORMAZIONE DELLA FINESTRA IN PORTA DI ACCESSO AL CORTILE
Un condomino ha trasformato la propria finestra in una porta di accesso al cortile condominiale. Si chiede se ciò sia legittimo.

La risposta è affermativa. Secondo la Cassazione, infatti, un intervento del genere non costituisce abuso della cosa comune (sent. n. 1112 del 4.2.’88).

COSTITUZIONE DEL SUPERCONDOMINIO
Si domanda quali condizioni debbano ricorrere per la costituzione di un supercondominio.

Ai fini della costituzione di un supercondominio, non è necessaria né la manifestazione di volontà dell’originario costruttore né quella di tutti i proprietari delle unità immobiliari di ciascun condominio. È sufficiente, invece, che “i singoli edifici abbiano, materialmente, in comune alcuni impianti o servizi, ricompresi nell’ ambito di applicazione dell’ art. 1117 cod. civ. (quali, ad esempio, il viale d’ ingresso, l’ impianto centrale per il riscaldamento, i locali per la portineria, l’ alloggio del portiere) in quanto collegati da un vincolo di accessorietà necessaria a ciascuno degli stabili, spettando, di conseguenza, a ciascuno dei condòmini dei singoli fabbricati la titolarità pro quota su tali parti comuni e l’ obbligo di corrispondere gli oneri condominiali relativi alla loro manutenzione” (Cass. sent. n. 2305 del 31.1.’08).