Cassazione: spetta all’amministratore condominiale la tutela d’urgenza in giudizio
La tutela in via d’urgenza del comune interesse condominiale spetta all’amministratore, che può anche costituirsi in giudizio o impugnare una sentenza sfavorevole senza delibera assembleare
Lo ha stabilito la Cassazione a Sezioni Unite (Presidente Carbone, Presidente relatore Elefante) enunciando il principio di diritto che ”l’amministratore di condominio, in base al disposto dell’art. 1131, secondo e terzo comma, cod. civ., può anche costituirsi in giudizio e impugnare la sentenza sfavorevole senza previa autorizzazione a tanto dall’assemblea, ma dovrà, in tal caso, ottenere la necessaria ratifica del suo operato da parte dell’assemblea per evitare pronuncia di inammissibilità dell’atto di costituzione ovvero di impugnazione”.

