Imposta sostitutiva anche per i finanziamenti concessi dagli istituti previdenziali ai propri iscritti, per l’estinzione anticipata di quelli già precedentemente contratti
Le operazioni di finanziamento poste in essere da enti di previdenza obbligatoria nei confronti dei propri iscritti, per estinguere mutui precedentemente contratti per l’acquisto di un immobile a uso abitativo, sono attratte al regime dell’imposta sostitutiva (articoli 15 e seguenti del Dpr 601/1973).
Questo è il chiarimento giunto con la risoluzione n. 68/E del 28 febbraio, con cui l’agenzia delle Entrate ha esaminato l’interpello proposto da un contribuente che, volendo rinegoziare un contratto di mutuo ipotecario per l’acquisto della “prima casa”, con un altro concesso dall’Inpdap, aveva chiesto di conoscere il corretto trattamento tributario applicabile all’operazione.
Occorre premettere brevemente che, ai sensi degli articoli da 15 a 20 del Dpr 601/1973, le operazioni di credito a medio e lungo termine, in presenza di determinati requisiti, sono sottratte al trattamento ordinario – consistente nel pagamento delle imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catastale e della tassa sulle concessioni governative – e sottoposte al pagamento di una imposta sostitutiva, la cui misura, fino al 31 luglio 2004, giorno antecedente all’entrata in vigore del decreto legge 168/2004, era per tutte le operazioni pari allo 0,25 per cento.
Registro, ipotecaria e catastale in misura ordinaria per la cessione di un immobile abitativo costruito con fondi dello Stato italiano durante il periodo di occupazione anglo-americana
Convertito in legge il Dl n. 248/2007.
Intervenendo oggi al Convegno organizzato da Anci, Uncem, Legautonomie alle Stelline di Milano sul tema ” Catasto ai Comuni” il presidente di Assoedilizia Achille Colombo Clerici ha dichiarato:
Risoluzione n. 63/E del 25 febbraio 2008. L’agente immobiliare deve versare l’imposta quando la controparte approva l’offerta
Fiscalità immobiliare, due pesi e due misure: lo denuncia il Presidente di Assoedilizia avv. Achille Colombo Clerici che interverrà al convegno sulle SIIQ organizzato da Paradigma il 3 e 4 marzo prossimi a Milano. Come pubblica il Sole 24 Ore di oggi, mentre per le SIIQ è previsto un regime fiscale di favore, per le società immobiliari (che pure rappresentano la parte preponderante dell’investimento delle persone giuridiche nell’immobiliare, 200 miliardi di euro nel solo comparto abitativo) il trattamento fiscale è penalizzante.
Il decreto attuativo definisce le modalità di fruizione della detrazione d’imposta.
di Corrado Sforza Fogliani, Presidente di Confedilizia