Capita, a volte, che il lavoro commissionato ad un artigiano non si riveli soddisfacente, perché magari presenta vizi oppure risulta difforme da quanto preventivamente concordato. Si pensi, ad esempio, al falegname che fabbrichi alcuni mobili da cucina, su misura, sbagliando però le proporzioni, oppure all’ elettricista che progetti un impianto di sicurezza che causi continui falsi allarmi. O, ancora, al fabbro che realizzi grate da applicare alle finestre di un appartamento con un disegno diverso da quello convenuto. Che fare, allora?
In questi casi il combinato disposto degli artt. 2226 e 1668 cod. civ. consente al committente di chiedere, in via alternativa, che tali difetti vengano eliminati a spese dell’ artigiano (definito tecnicamente prestatore d’ opera) ovvero che il prezzo sia proporzionalmente diminuito. Oppure, ancora, nel caso in cui i vizi o le difformità in parola risultino tali da rendere l’ opera del tutto inadatta alla sua destinazione, di domandare la risoluzione del contratto.
Tuttavia, perché questi rimedi possano essere attivati, è necessario rispettare precise scadenze. Bisogna, infatti, che il committente denunzi al prestatore d’ opera i difetti di cui trattasi entro otto giorni dalla loro scoperta e che lo stesso committente si rivolga all’ Autorità giudiziaria (Giudice di pace o Tribunale ordinario a seconda del valore della causa) entro il termine prescrizionale di un anno dalla consegna dell’ opera.