Centroconsumatori: i ricorsi contro le imposte suppletive sui mutui provinciali

 I 50 ricorrenti hanno vinto anche in appello contro l’Agenzia delle Entrate, in caso di eventuale ricorso in Cassazione da parte dell’Agenzia, la Provincia deve resistere in giudizio. Ennesima puntata dell’infinta storia dei ricorsi contro gli avvisi di liquidazione dell’Agenzia delle Entrate relativi alla richiesta di imposte suppletive sui mutui provinciali: dopo la vittoria in primo grado i ricorrenti hanno vinto anche l’appello. E ora cosa succede? E soprattutto: chi rimborserà i costi sostenuti sino ad ora dagli stessi per la propria difesa legale? Come si ricorderà la vicenda aveva preso avvio nel 2005 con l’invio da parte dell’Agenzia delle Entrate di circa 150 avvisi di liquidazione di imposta suppletiva a cittadini che avevano ottenuto un mutuo provinciale agevolato a tasso zero dal 2002 al 2004. In breve, la Provincia sosteneva e sostiene che in caso di stipula di un tale mutuo vada pagata un’imposta fissa (pari a circa 129,11 euro), mentre l’Agenzia delle Entrate è di parere opposto e chiede il pagamento di un’imposta proporzionale (2% + 3%) del valore del mutuo. Gli arretrati richiesti dall’Agenzia arrivano in taluni casi anche a cifre ragguardevoli, nell’ordine dei 4.500-5.000 euro.
Contro tali avvisi di liquidazione la Provincia e la maggior parte dei mutuatari interessati, molti di questi assistiti e difesi dall’Avv. Michael Pichler di Bolzano, avevano proposto ricorso alla locale Commissione Tributaria di Primo Grado e questa, con una lineare sentenza, aveva dato ragione alla Provincia e ai ricorrenti. Contro tale sentenza l’Agenzia delle Entrate, insistendo nella sua interpretazione del dettato normativo, circa un anno fa, era ricorsa in appello. In questi giorni è stata emessa anche la sentenza di appello che ha riconfermato la sentenza di primo grado, dando così ragione per la seconda volta a Provincia e mutuatari.

Confconsumatori: rinegoziazione mutui, prima di accettare valutare le proprie condizioni

 Per banche ed intermediari finanziari che hanno aderito alla convenzione stipulata tra ABI e Governo, è scaduto venerdì 29 agosto il termine per inviare ai propri clienti l’offerta informativa sulla rinegoziazione dei mutui a tasso variabile, da cui decorrono tre mesi per accettare. La lettera inviata ai mutuatari deve indicare, oltre alle modalità e condizioni di accettazione della proposta di rinegoziazione cosiddetta “imposta”, anche altre soluzioni, che i cittadini interessati devono valutare attentamente. Con la rinegoziazione “imposta” il mutuo viene trasformato da tasso variabile in mutuo a rate fisse calcolate sulla media dei tassi applicati nel 2006 e viene contemporaneamente aperto un conto accessorio di finanziamento a tasso variabile in cui confluisce il differenziale, da estinguere dopo la scadenza del mutuo. Tra le alternative vi sono la rinegoziazione “Bersani”, senza spese per il cliente, la portabilità gratuita del mutuo, l’estinzione del mutuo e contestuale apertura di un altro presso altra banca, con le sole spese per il nuovo contratto.

Calo dei mutui erogati in Italia nel 1° trimestre

 Frena, nei primi tre mesi del 2008, l’importo dei mutui erogati in Italia che e’ sceso a quota 14.188 ml di euro, con un calo dello 0,18% rispetto al primo trimestre del 2007. E’ quanto rilevato dall’Osservatorio Mutui Casa alle Famiglie di UniCredit Banca per la Casa su dati Bankitalia secondo cui il 70% dei mutui richiesti e’ a tasso fisso. Tra le regioni settentrionali, la Lombardia, che conferma il suo peso sulle erogazioni nazionali con il 23% del totale, ha segnato una flessione del 2,60%. Cala l’Italia Centrale con l’Umbria che scende del 26,60% e il Lazio, dove si concentrano il 12% delle erogazioni totali, in flessione del 2,5% rispetto al primo trimestre 2007. Si muove in controtendenza l’Italia insulare (+40,52%) e in particolare la Sicilia dove gli importi dei mutui nei primi tre mesi del 2008 sono piu’ che raddoppiati (52,53%). Scendono dell’1,25% nel primo trimestre 2008, rispetto agli ultimi tre mesi del 2007, le consistenze dei mutui residenziali, ossia il valore dei mutui ancora in essere, che hanno raggiunto i 223.553 milioni di euro.

Torino: mutui agevolati per i giovani, dal 1° Settembre le domande

 Dal 1° settembre al 15 ottobre i giovani al di sotto dei 35 anni potranno presentare domanda per accendere un mutuo a tasso fisso a condizioni di assoluto favore per l’acquisto della prima casa, garantiti dall’Amministrazione comunale. E’ infatti pronto il bando dell’iniziativa – esteso anche ai lavoratori precari – che sarà approvato nella seduta della Giunta comunale di martedì 26 agosto. ’ la prima volta che in Italia un Ente locale si fa garante nei confronti delle banche per assicurare un’abitazione a quanti vorrebbero acquistarla, per crearsi un’autonomia familiare. Partner del Comune nel progetto sperimentale è la banca Intesa San Paolo, scelta per aver accordato le migliori condizioni contrattuali giudicate positivamente anche dalla ederconsumatori. I cento giovani che saranno selezionati, residenti a Torino da almeno un anno, potranno sottoscrivere un mutuo a tasso fisso con uno spreed dello 0,60%, e non dovranno sostenere le spesa di perizia e istruttoria. Nel caso di finanziamento a lavoratori atipici Intesa San Paolo stipulerà una polizza assicurativa gratuita decennale a garanzia dell’eventuale disoccupazione. Le caratteristiche dell’alloggio oggetto di tale contratto devono sottostare ad alcuni parametri: deve essere a Torino, di categoria catastale A2-A3, di superficie tra i 45 e i 95 metri quadrati e il prezzo deve comunque essere inferiore a 170mila euro (1.850,00 euro al metro quadrato).

Il compratore deve avere un reddito familiare non superiore a 37.466,00 euro, cifra massima prevista anche per gli acquirenti di edilizia agevolata. Il mutuo può coprire fino al 100 percento del valore dell’immobile e la rata mensile deve incidere sul reddito in misura non superiore al 40%. I giovani avranno sei mesi di tempo, dalla data della pubblicazione della graduatoria, per cercare l’alloggio e stipulare l’atto d’acquisto: “L’iniziativa persegue tre obiettivi- spiega Roberto Tricarico, Assessore alle politiche per la casa – : consente l’accesso ai mutui ai giovani; ottiene l’applicazione di tassi ridotti e assicura una protezione nei casi di insolvenza temporanea; salvaguarda inoltre lo stesso contraente dall’eventuale sfratto, nel caso in cui non riesca più a far fronte al pagamento del mutuo. In caso di insolvenza, attraverso l’acquisto dell’immobile da parte della Città – continua l’Assessore- si potrà garantire al giovane la permanenza nell’appartamento in locazione a canone calmierato”.

Portabilità dei mutui: L’Antitrust condanna tutte le banche per quasi 10 milioni di euro

 Grazie alla denuncia di Altroconsumo (www.altroconsumo.it) dell’aprile scorso, tutti gli istituti di credito più importanti del nostro Paese sono stati condannati dall’Antitrust per pratiche commerciali scorrette per non aver applicato la legge sulla portabilità dei mutui (art. 8 della legge n. 40/2007) che non prevede spese a carico del consumatore per trasferire il mutuo a un’altra banca.

La segnalazione all’Authority dell’associazione dei consumatori era avvenuta sulla base dell’inchiesta condotta nel marzo scorso che aveva svelato il comportamento scorretto del 95% delle banche italiane che, nonostante il dettato della legge, facevano pagare il trasferimento del mutuo ostacolando la concorrenza e impedendo al cittadino di risparmiare.

Agevolazioni prima casa con termini triennali

 I termini per revocare le agevolazioni richieste per l`acquisto della prima casa non subiscono la proroga biennale prevista dall`articolo 11 della legge n. 289/2002 (condono fiscale); l`eventuale revoca di queste agevolazioni deve pertanto essere richiesta dall`ufficio nel termine triennale previsto dall`articolo 76 del dpr n. 131/1986. La conferma arriva dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, che nella sentenza n. 58/35/08 ha rafforzato e ampliato le conclusioni gia` espresse nella sentenza n. 491/1/07. In questo nuovo giudicato, il collegio, rifacendosi alla precedente decisione, aggiunge anche che la proroga biennale ai termini d`accertamento, cosi` come prevista dal citato comma i dell`articolo 11 della legge n. 289/2002, e` illegittima; infatti, questa viola le disposizioni del comma 3 dell`articolo 3 della legge n. 212/2000 (statuto del contribuente), il quale dispone che per gli accertamenti d`imposta i termini di prescrizione e di decadenza non possono essere prorogati. La Ctr, dopo aver aggiunto che eventuali deroghe alla legge n. 212/2000 dovevano essere espressamente previste anche nel comma 1-bis dell`articolo 11 della legge n. 289/2002, cosi` come in effetti e` stato fatto per il comma 1, passa quindi a esaminare il significato letterale di questo comma 1-bis, e comparandolo con il precedente comma 1 ne rileva la diversita` contenutistica. Il collegio regionale precisa che con la proroga prevista solo dal comma 1 si introduce una disciplina divergente dall`ordine normativo esistente, e quindi essa e` di «stretta interpretazione» quando il legislatore pone un`eccezione, in sostanza, e` come se dicesse «fuori da questi casi io voglio il contrario» e cio` esclude qualsiasi interpretazione analogica.

Torino: in aumento i prezzi al consumo

 Nel mese di Luglio 2008, a seguito della rilevazione dei prezzi effettuata dal Settore Statistica della Città, l’indice complessivo dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC) è risultato pari al 131,3 con una variazione del +0,5% rispetto al mese precedente e con una variazione del +4,5% (tasso tendenziale annuo) rispetto al mese di Luglio 2007.
Abitazione, acqua, energia elettrica e combustibili (+0,8%): Il capitolo rimane positivo a causa degli aumenti registrati nelle categorie: dell’energia elettrica (+3,7%), dei combustibili liquidi (+0,9%), del gas (+0,1%) e della rilevazione trimestrale degli affitti, che ha portato variazioni sia nella categoria degli affitti reali delle abitazioni (+0,9%) che in quella degli altri servizi per l’abitazione (+1,4%). Mobili, articoli e servizi per la casa (INVARIATO): Si segnalano leggere variazioni di segno positivo per le categorie degli strumenti ed attrezzi per la casa (+1,7%) e dei beni non durevoli per la casa (+0,2%), oltre a lievi diminuzioni nelle categorie degli elettrodomestici (-0,3%) e della cristalleria, vasellame ed utensili per la casa (-0,3%), che lasciano comunque inalterato il capitolo.

Sistema bancario: riunione comitato interministeriale

 Si è riunito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sotto la presidenza del Ministro Tremonti, il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR).
Il Comitato ha assunto tre delibere di carattere generale in tema di: sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari, attività di rischio delle banche nei confronti di soggetti collegati. Con la prima delibera il CICR dà attuazione all’art. 128-bis del Testo unico bancario (TUB) che prevede l’introduzione di sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie nei rapporti con la clientela, cui le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad aderire. La disciplina individua criteri di svolgimento delle procedure che favoriscono la rapidità, l’economicità e l’effettività della tutela senza pregiudicare per il cliente il ricorso, in qualunque momento, a ogni altro mezzo di difesa previsto dall’ordinamento; viene definita la composizione dell’organo decidente improntata a garantirne l’imparzialità e la rappresentatività; si configura un contributo della Banca d’Italia al funzionamento del nuovo sistema a garanzia del conseguimento degli obiettivi fissati in materia dal TUB.

Portabilità piu facile anche per i mutui frazionati

 Portabilità più facile anche per i mutui frazionati. Con la circolare n. 5/T del 28 luglio, l’agenzia del Territorio chiarisce che anche l’annotazione di surrogazione in quota di un debito già oggetto di frazionamento deve essere effettuata d’ufficio dal conservatore in base alla presentazione del titolo e di una semplice richiesta scritta da parte dell’interessato. Questa possibilità discende da un’interpretazione estensiva delle disposizioni introdotte dal decreto “Bersani-bis” (Dl 7/2007), che ha incentivato l’esercizio del diritto di subingresso nei prestiti immobiliari, riconoscendo un regime di favore, sia in termini di adempimenti che sul piano tributario, a quanti sostituiscono un vecchio mutuo con uno più vantaggioso. Dando seguito a queste norme, nel giugno dell’anno scorso i tecnici del Territorio erano intervenuti con la circolare n. 9/T, che ribadiva l’assenza di oneri particolari a carico dei cittadini che decidano di trasferire volontariamente il mutuo da una banca all’altra. In particolare, già in quell’occasione si precisava che l’annotazione della surroga per volontà del debitore doveva essere predisposta d’ufficio dal conservatore, senza adempimenti specifici per il contribuente, chiamato a versare la sola tassa ipotecaria, ma non le imposte sostitutiva, ipotecaria e di bollo.