L’ Agenzia delle Entrate ha precisato, nella C.M. 11 / E / 2009, le modalità di applicazione della rivalutazione dei beni immobili in presenza di particolari ipotesi.
In particolare
-in caso di bene oggetto di un diritto di superficie, la facoltà di rivalutazione spetta al titolare di tale diritto reale, qualora il bene sia comunque relativo all’ impresa;
-nell’ ipotesi di affitto e usufrutto di azienda con obbligo di conservazione dell’ efficienza dei beni ammortizzabili (art. 2561 del c.c.), la rivalutazione può essere eseguita solo dall’ affittuario o usufruttuario, quale soggetto che calcola e deduce gli ammortamenti. Nell’ ipotesi in cui, invece, le parti abbiano previsto che il concedente continui a calcolare gli ammortamenti, la rivalutazione potrà essere effettuata solo da quest’ ultimo;
-in caso di conferimento d’ azienda effettuato in neutralità fiscale nel corso del 2008, il conferitario può rivalutare i beni oggetto di conferimento, anche se questi erano iscritti nel bilancio del conferente relativo all’ esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
-in caso di operazioni di fusione o scissione realizzate nel corso del 2008, la società incorporante o risultante dalla fusione e la società beneficiaria possono rivalutare i beni acquisiti se gli stessi figuravano iscritti nei bilanci della società incorporata o della scissa al 31 dicembre 2007.
Beni rivalutabili e condizioni di applicabilità
Come enunciato nell’ art. 15, comma 16, D.L. 185 / 2008, la rivalutazione è concessa per i beni immobili dell’ impresa risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2007 e va eseguita con riferimento al bilancio relativo all’ esercizio successivo.