Risparmio idrico: obbligatorio nei nuovi edifici

 La Finanziaria 2008 (art. 1, comma 288) ha disposto che dal 2009 il rilascio del permesso di costruire sia subordinato, oltre che alla certificazione energetica dell’ edificio, anche alle “caratteristiche strutturali dell’ immobile finalizzate al risparmio idrico e al reimpiego delle acque meteoriche”.

La norma è terribilmente vaga e quindi è, come troppo spesso accade, inapplicabile. Tuttavia alcune Regioni hanno legiferato in modo ben più preciso, presupponendo due ipotesi di risparmio idrico: quello obbligatorio, previsto in caso di nuovi interventi, e quello volontario, in caso di opere con standard edilizi molto elevati, che possono perciò avere diritto ad agevolazioni urbanistiche e a contributi, in base a un punteggio in cui il recupero delle acque da pioggia ha un suo peso, insieme ad altri fattori (per esempio risparmio energetico, materiali ecocompatibili, ridotto inquinamento dell’ aria, eccetera).

Risparmio idrico imposto dalle leggi regionali

Lombardia (Regolamento n. 2 / 2006)
I progetti di nuova edificazione e gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente debbono prevedere contatori di consumo e dispositivi per la riduzione del consumo di acqua, quali: frangigetto, erogatori riduttori di portata, cassetta di scarico a doppia cacciata.

Negli edifici condominiali con più di tre unità abitative e nelle singole unità abitative con superficie calpestabile superiore a 100 metri quadrati bisogna realizzare la circolazione forzata dell’acqua calda potabile, anche con regolazione ad orario. Infine occorrono sistemi di captazione, filtro e accumulo delle piogge provenienti dai tetti nonché i vasche di invaso, possibilmente interrate e protette (per evitare incidenti).

Il fotovoltaico: le regole, i vantaggi, le controindicazioni

 I vantaggi dell’ installazione di pannelli solari fotovoltaici non stanno solo nel risparmio d’ energia elettrica e nella riduzione dell’ inquinamento dell’ aria. Si è infatti pagati, per vent’ anni per produrre energia solare pulita, anche per il proprio autoconsumo. Ecco perché gli impianti questi pannelli sono in rapidissima diffusione rispetto al passato. Altrimenti, occorre essere chiari, il fotovoltaico oggi non avrebbe chanches: i costi di installazione sono troppo elevati.

Il meccanismo è quello del cosiddetto conto energia. Mentre in precedenza i costi dell’ installazione di questo tipo di pannelli erano in parte rimborsati da contributi regionali, oggi non è più così.

Chi decide di scegliere il solare deve sborsare di tasca sua il denaro per posizionare i pannelli e per connettervi gli apparecchi che li servono (a meno che faccia un mutuo). In compenso, via via che produce elettricità, oltre a goderne abbattendo i costi della bolletta, si vede rimborsare, a una certa tariffa, i kilowatt prodotti per sé e, a certe condizioni, anche quelli prodotti in eccesso, che vengono venduti alla rete elettrica.

Publiredazionale. ISO – bloc, il nuovo sistema ecologico per il montaggio delle finestre e un elevato risparmio energetico

 Spesso le finestre hanno spifferi da cui entra il freddo invernale e da cui si disperde calore. Sempre più spesso quando si progetta o si ristruttura un’ abitazione si scelgono soluzioni di ultima generazione, che rispettino l’ amore per la bioarchitettura e al tempo stesso rappresentino anche una fonte di risparmio.

ISO – bloc è il nuovo sistema proposto da Südtirol Fenster destinato a rivoluzionare il montaggio delle finestre, in grado di garantire l’ assenza di ponti termici, pressoché inevitabili col montaggio tradizionale. Il risultato è il migliore coefficiente d’ isolamento nell’ intera zona finestra e di tutta l’ abitazione, assicurando un risparmio concreto legato ad un minor consumo di energia per il riscaldamento, con benefici reali anche per l’ambiente che ci circonda. Una soluzione pratica e con un’ anima green che facilita le fasi di lavorazione, non richiedendo l’ usuale intervento di diversi artigiani per il montaggio della finestra.

ISO – bloc è una soluzione dalla tecnologia avanzata che garantisce costi inferiori sia a breve che a lungo termine. Chi sceglie ISO – bloc, infatti, ha un risparmio immediato derivante dal fatto che il prodotto è completo in tutte le sue parti. Con i procedimenti convenzionali, invece, è indispensabile l’ intervento di più artigiani, ciascuno incaricato di una fase di lavorazione, con costi complessivi sicuramente più elevati. Nel lungo termine, inoltre, ISO – bloc assicura un risparmio economico derivante dal minor consumo di energia impiegato per il riscaldamento dell’ abitazione, grazie alla tenuta ermetica garantita.

La qualità del sistema ermetico ideato da Südtirol Fenster è adattabile a tutte le esigenze abitative. ISO – bloc può essere integrato in costruzioni a secco, muri tradizionali in mattoni oppure in costruzioni in calcestruzzo, ma è anche perfetto per la ristrutturazione di edifici. La gamma comprende diverse varianti, tutte allo stesso tempo eleganti e indistruttibili, ad esempio con il telaio e l’ anta coperti completamente oppure con un’ invetriata fissa montata direttamente nel sistema, senza un telaio visibile. Il blocco è adattabile ai più svariati tipi di davanzali interni ed esterni, nonché per sistemi di oscuramento con relativa guida.

L’ incarico al Mediatore meglio darlo per iscritto

 Il mediatore è un imprenditore molto diffuso nel nostro tessuto commerciale. Un tempo il mediatore era identificato nell’ intermediario merceologico, che trattava appunto grano, frutta, ortaggi, tabacco ma anche bestiame, formaggi, stoffe e marginalmente aziende agricole e terreni.

Oggi il mediatore è sempre più identificato, invece, come l’ agente immobiliare vista la grande diffusione di agenzie immobiliari e di operatori del settore che, dalle ultime rilevazioni dell’ ANAMA, l’ associazione degli agenti d’affari della Confesercenti, hanno superato in Italia la soglia dei 100 mila addetti.

I numeri, tra l’ altro parlano chiaro: 75.000 sono gli intermediari iscritti al ruolo presso le Camere di Commercio italiane; 10 mila quelli che operano sotto forma societaria e circa 7 mila quelli in franchising, con marchi noti come Tecnocasa, Gabetti, Toscano ed altri minori.

A questi vanno aggiunti i professionisti che si propongono sul mercato come mediatori anche non essendo abilitati con l’ iscrizione al ruolo in CCIAA, stimati attorno ai 15 mila soggetti. Per non parlare poi degli abusivi, cioè di quei soggetti che sotto copertura di un patentino, magari in possesso del titolare dell’ agenzia, operano come fossero dei mediatori in regola.

Quest’ ultima categoria è deleteria per il Mercato perché privi di responsabilità ed il più delle volte di preparazione adeguata. I disastri causati da questi soggetti sono numerosi e alle volte catastrofici per le casse familiari.

Eolico. Limiti di dislocazione: illegittime le norme regionali

 I pannelli fotovoltaici non su tutte le nuove costruzioni. Infatti la norma che scatterà dal 2010 prevede che il kW di elettricità che occorrerà produrre per ogni unità residenziale provenga da fonti rinnovabili in genere, da altri impianti quali geotermici, a biomasse o eolici, ad esempio. Ed è proprio sullo sviluppo dell’ energia dal vento che in questo ultimo anno c’ è stata un’ incredibile accelerata, soprattutto in molte regioni meridionali.

Gli inconvenienti dell’ eolico sono essenzialmente due. Il primo è il costo dell’ impianto, giustificato solo per un condominio o un’ azienda agrituristica (sono da investire almeno 50 mila euro, per i più piccoli). Il secondo è il possibile impatto visivo e ambientale.

Su quest’ ultimo nodo è destinata ad avere una grande importanza una recentissima sentenza della Corte Costituzionale (29 maggio 2009, n. 166), che ha ritenuto illegittimo l’ articolo 6 della legge della regione Basilicata 26 aprile 2007, n.9 (Disposizioni in materia di energia), bloccando indirettamente tutte le norme locali, anche di altre regioni, che regolano l’ inserimento degli impianti eolici nel paesaggio.

Problemi di condominio: divieto di magazzino con bagno nell’ edificio condominiale

 Spesso capita che un regolamento condominiale contrattuale vincoli le cantine all’ uso di sgombero o deposito. Il condomino può destinare la cantina a magazzino, ma non può realizzare in essa un servizio igienico, che presuppone la permanenza di persone all’ interno dei locali, con la conseguenza che si ha un illegittimo cambio di destinazione di uso. Questo in sintesi il contenuto della sentenza del Tribunale di Milano, 19 maggio 2009, n. 6867.

Nel caso affrontato dal Tribunale Milanese, un condomino aveva impugnato una delibera condominiale. In essa il condominio – con la maggioranza di cui all’ articolo 1136, comma 2, Codice Civile (500 millesimi e maggioranza degli intervenuti) – aveva deliberato di modificare l’ impianto fognario in modo da non connettere ai nuovo scarichi il bagno già esistente nella cantina – magazzino del condomino stesso (salvo l’ esecuzione di costose opere di allacciamento).

Il condomino era proprietario di due locali su due diversi livelli (piano terreno e seminterrato), destinati ad ufficio commerciale con esposizione e sottostante deposito merci. Il condominio si era costituito in giudizio dichiarando che la delibera era legittima e aveva chiesto la rimozione del servizio igienico realizzato nella cantina, in quanto, secondo il regolamento contrattuale, la cantina doveva essere destinata esclusivamente a locale di sgombero (o al più a magazzino) con esclusione di qualunque altra destinazione.

Il Tribunale ha principalmente stabilito che la modifica dell’ impianto fognario, quando si preveda la soppressione del precedente e la sua integrale sostituzione, con nuovi percorsi e quindi con necessità di nuove opere per gli allacciamenti, deborda dall’ area della manutenzione straordinaria e integra innovazione, con conseguente necessità del quorum di cui all’ articolo 1136, comma 5, Codice Civile (666 millesimi e la maggioranza dei partecipanti al condominio). Conseguentemente la delibera assembleare impugnata doveva ritenersi illegittima. E sino a qui nulla di nuovo.

Fonti rinnovabili nelle nuove costruzioni. Tutte le procedure per ottenere lo sconto del 55%

 A regolare l’ iter per lo sconto fiscale del 55% è il Decreto dello sviluppo 19 /2 / 207, modificato dai decreti 26 / 10 / 2007 e 7 / 4 /2008. La documentazione di cui bisogna disporre può essere ripartita in due categorie: quella che va conservata in un cassetto ed esibita a richiesta e quella che va inviata.

Documentazione da conservare
1) Asseverazione da parte di un tecnico abilitato attestante il rispetto dei requisiti tecnici prescritti. In caso di esecuzione di più interventi sul medesimo edificio l’ asseverazione può essere unitaria e fornire in modo complessivo i dati e le informazioni richieste. Questo documento, se riguarda gli interventi di sostituzione di finestre e infissi, e nel caso di caldaie a condensazione con potenza inferiore a 100 kW, può essere sostituito da una certificazione dei produttori.

2) Fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi. Secondo interpretazioni delle Entrate, anche l’ agevolazione della detrazione del 55% (e non solo quella del 36%), è condizionata all’ indicazione in fattura del costo della manodopera utilizzata per la realizzazione dell’ intervento

3) Ricevuta del bonifico bancario o postale attraverso il quale è stato effettuato il pagamento (per i non titolari di reddito d’ impresa).

4) Per i lavori condominiali, copia della delibera assembleare e quella della tabella millesimale di ripartizione delle spese.

5) Per i lavori eseguiti dall’ inquilino o dal comodatario, dichiarazione di assenso del proprietario.

6) Ricevuta di invio tramite internet della documentazione tecnica all’ Enea.

7) Nelle regioni in cui è stata varata, è necessario conservare in un cassetto anche la certificazione energetica, redatta secondo i criteri locali.

Vacanza Natura. Rilanciare l’ Abruzzo attraverso il turismo sostenibile

 In Abruzzo i campi avventura e le vacanze natura sono un’ esperienza ormai consolidata da tanti anni di successi. Le proposte per l’ estate 2009 delle “Vacanze Natura” degli operatori accreditati dal WWF. Le Vacanza Natura sono una delle più consolidate realtà del turismo sostenibile in Italia. Sono vacanze di 7 / 10 giorni nei luoghi naturalisticamente più belli del nostro Paese, realizzate con la consulenza e la supervisione del WWF per quanto riguarda i progetti e la loro progettazione da parte degli operatori che aderiscono alla Carta di Qualità del WWF per il turismo responsabile naturalistico.

L’ offerta è via via cresciuta nel corso degli anni e così ogni estate sono migliaia gli adulti, i bambini ed i ragazzi che scelgono questo tipo di vacanza divertente e rispettosa dell’ ambiente. Nate come attività di volontariato rivolta a pochi appassionati negli Anni ’70, sono oggi diventate una realtà capace di movimentare migliaia di soggetti ogni anno e di dare lavoro a centinaia di professionisti. Le Vacanze Natura si svolgono in tutta Italia e l’ Abruzzo, con le sue aree naturali protette, è da sempre una delle mete preferite degli eco turisti.

Purtroppo, quest’ anno tutto il settore del turismo in Abruzzo sta risentendo pesantemente del terremoto de L’ Aquila che ha fatto crollare la richiesta di vacanze soprattutto nelle aree interne e montane. Il WWF, da subito, ha cercato di promuovere il turismo dei parchi e delle riserve abruzzesi nella convinzione che anche attraverso il turismo sia possibile garantire un più rapido ritorno alla normalità, assicurando agli operatori turistici quelle entrate economiche indispensabili per fare in modo che la crisi non acuisca i già tanti disagi lasciati dal terremoto.

Per fare questo il WWF ha lanciato una specifica campagna che prevede il dono di un panda di cartapesta ai primi 150 bambini che si sono iscritti a campi in Abruzzo.

La certificazione o qualificazione energetica obbligatoria per le unità immobiliari costruite o vendute

 Come è già noto, dal 1° luglio 2009 è entrato in vigore l’ obbligo di dotare di attestato di certificazione energetica le singole unità immobiliari, anche sotto i 1000 mq, vendute o affittate, sia esistenti che di nuova costruzione. Tuttavia, nelle regioni in cui non è stato predisposto, la certificazione energetica è di fatto sostituita dall’ attestato di qualificazione energetica, redatto dal direttore dei lavori e presentato al Comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori.

Purtroppo, a confondere le idee al cittadino, sta il fatto che di attestati di qualificazione energetica ne esistono due, con identico titolo. Il primo, più conosciuto, è l’ allegato A al Decreto Economia e Finanze 19 febbraio 2007, che va compilato telematicamente sul sito dell’ Enea per poter ottenere la detrazione del 55% sul risparmio energetico.

Il secondo è citato dal Dlgs n. 152 / 2005 sul rendimento energetico in edilizia, come un semplice documento che può essere predisposto a cura dell’ interessato, al fine di semplificare il rilascio della certificazione energetica.

Quindi la qualificazione finisce per assumere un ruolo sostitutivo della certificazione energetica che, non avrebbe per legge, in mancanza di meglio. Formalmente non dovrebbe essere per forza necessario seguire lo schema previsto dall’ allegato A al Dm 19 / 2 / 2007, anche se questa resta la scelta più prudente.

Quanto detto non vale per tre regioni (Lombardia, Liguria ed Emilia Romagna) e due province autonome (Trento e Bolzano) in cui la certificazione energetica è già una realtà e in cui anche le scadenze della sua adozione per le unità immobiliari singole possono essere diverse.

Regole di condominio: i cambiamenti causati dal nuovo Dpr sul risparmio energetico

 Il ritardo di mesi con cui il Dpr n. 59 / 2009 è uscito sulla Gazzetta Ufficiale è stato anche dovuto a uno scontro di opinioni e interessi sulla parte in cui si ostacolava la trasformazione di impianti termici centralizzati in impianti singoli. Il testo definitivo è stato “ammorbidito”: si permette che un tecnico giustifichi, con cause di forza maggiore, la necessità della trasformazione della caldaia condominiale in tante singole oppure spieghi quali sono gli impedimenti che vietano l’ adozione della contabilizzazione del calore (cioè la possibilità di spegnere o regolare i caloriferi in ogni singolo appartamento, pur serbando la caldaia centralizzata, pagando poi le bollette in proporzione al consumo).

Tuttavia sembrano molto rari i casi in cui il termotecnico possa affermare che non è possibile mantenere l’ impianto unico o è difficile installare i contatori calore, in occasione del rifacimento dell’ impianto. Nel primo caso l’ impedimento più serio parrebbe quello del passaggio dall’ alimentazione a gasolio a quella a metano, che crea due tipi di problemi. Il primo è che può essere necessario intubare le canne fumarie con condotti di diametro inferiore rispetto a quelli previsti per i fumi del gasolio. Il secondo, più serio, è il fatto che i locali che ospitano le caldaie centralizzate a metano necessitano di maggiore aerazione di quelli per caldaie a gasolio (il metano è un gas e non un liquido). Quindi potrebbe essere necessario spostare la caldaia altrove.

Incentivi dalle regioni a chi rispetta gli standard del Protocollo Itaca. Premi alla casa ecocompatibile

 Nonostante le varie definizioni legislative utilizzate in passato – bioarchitettura, bioedilizia, edilizia bioclimatica – le norme regionali si stanno allineando a uno standard unitario, al quale sempre più spesso è legata l’ erogazione di bonus e incentivi vari. In sintesi, uno standard comune per valutare (e premiare) gli interventi di edilizia sostenibile.

L’ edilizia sostenibile è un passo in avanti rispetto alla riduzione dei bisogni energetici degli edifici, perché non guarda solo al taglio dei consumi di metano, gasolio ed elettricità – e alla conseguente riduzione dell’ anidride carbonica nell’ aria – ma anche a tutti i tipi di impatto nell’ ambiente di un edificio.

Ma se è più semplice constatare un risparmio energetico, controllando quanti litri di gasolio, metri cubi di metano o kw di elettricità si sono utilizzati, pur tenendo conto delle varianti climatiche di anno in anno, più complicato è trasformare in numeri un minore impatto ambientale.

Ad esempio, il calo di sostanze inquinanti nelle stanze di casa dato dall’ uso di materiali edili naturali, la riduzione delle emissioni sonore, il recupero delle acque da pioggia sono difficili da quantificare.

Eppure, se si vuole sostenere l’ edilizia di alto livello ecologico con incentivi pubblici, diventa indispensabile distinguere, con criteri non ambigui, se tra due abitazioni una abbia una qualità ambientale maggiore dell’ altra.

La soluzione: gli standard del Protocollo Itaca
A vararlo è stato la Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome, il 16 gennaio 2004. Itaca è un ente tecnico della Conferenza stessa che, rifacendosi a esperienze estere, ha redatto un metodo di valutazione delle prestazioni energetico – ambientali degli edifici a punteggio, che sta divenendo il punto di riferimento di tutta la normativa regionale sull’ edilizia sostenibile e viene costantemente aggiornato (l’ ultima edizione è stata approvata due mesi fa).

Obbligatorie le fonti rinnovabili nelle nuove costruzioni. Le norme nazionali e regionali

 Le Finanziarie 2007 e 2008 hanno introdotto nel testo unico dell’ edilizia un nuovo obbligo per gli edifici di nuova costruzione, per ottenere il rilascio del permesso di costruire. Nei regolamenti edilizi comunali deve essere introdotta una norma: l’ installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, per garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell’ intervento.

Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW. Quasi sempre si tratta di porre in opera pannelli solari fotovoltaici, perché il ricorso ad altre fonti rinnovabili (per esempio l’ eolico o il geotermico) sarà abbastanza raro. La legge n. 14 / 2009 ha prorogato fino al 1º gennaio 2010 il termine di decorrenza della norma.

Alcune leggi regionali hanno ripreso il nuovo dettato del Dpr n. 380 / 2001, introducendo però alcune variazioni. Esse valgono sempre per gli edifici di nuova costruzione, per le ristrutturazioni e / o gli aumenti volumetrici.

Piemonte (Legge n. 13 / 2007)
Almeno il 60% del fabbisogno annuale di energia primaria richiesto per la produzione di acqua calda sanitaria dell’ edificio deve essere assicurata da pannelli solari termici integrati nella struttura edilizia.