Incentivi dalle regioni a chi rispetta gli standard del Protocollo Itaca. Premi alla casa ecocompatibile

 Nonostante le varie definizioni legislative utilizzate in passato – bioarchitettura, bioedilizia, edilizia bioclimatica – le norme regionali si stanno allineando a uno standard unitario, al quale sempre più spesso è legata l’ erogazione di bonus e incentivi vari. In sintesi, uno standard comune per valutare (e premiare) gli interventi di edilizia sostenibile.

L’ edilizia sostenibile è un passo in avanti rispetto alla riduzione dei bisogni energetici degli edifici, perché non guarda solo al taglio dei consumi di metano, gasolio ed elettricità – e alla conseguente riduzione dell’ anidride carbonica nell’ aria – ma anche a tutti i tipi di impatto nell’ ambiente di un edificio.

Ma se è più semplice constatare un risparmio energetico, controllando quanti litri di gasolio, metri cubi di metano o kw di elettricità si sono utilizzati, pur tenendo conto delle varianti climatiche di anno in anno, più complicato è trasformare in numeri un minore impatto ambientale.

Ad esempio, il calo di sostanze inquinanti nelle stanze di casa dato dall’ uso di materiali edili naturali, la riduzione delle emissioni sonore, il recupero delle acque da pioggia sono difficili da quantificare.

Eppure, se si vuole sostenere l’ edilizia di alto livello ecologico con incentivi pubblici, diventa indispensabile distinguere, con criteri non ambigui, se tra due abitazioni una abbia una qualità ambientale maggiore dell’ altra.

La soluzione: gli standard del Protocollo Itaca
A vararlo è stato la Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome, il 16 gennaio 2004. Itaca è un ente tecnico della Conferenza stessa che, rifacendosi a esperienze estere, ha redatto un metodo di valutazione delle prestazioni energetico – ambientali degli edifici a punteggio, che sta divenendo il punto di riferimento di tutta la normativa regionale sull’ edilizia sostenibile e viene costantemente aggiornato (l’ ultima edizione è stata approvata due mesi fa).

Obbligatorie le fonti rinnovabili nelle nuove costruzioni. Le norme nazionali e regionali

 Le Finanziarie 2007 e 2008 hanno introdotto nel testo unico dell’ edilizia un nuovo obbligo per gli edifici di nuova costruzione, per ottenere il rilascio del permesso di costruire. Nei regolamenti edilizi comunali deve essere introdotta una norma: l’ installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, per garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell’ intervento.

Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW. Quasi sempre si tratta di porre in opera pannelli solari fotovoltaici, perché il ricorso ad altre fonti rinnovabili (per esempio l’ eolico o il geotermico) sarà abbastanza raro. La legge n. 14 / 2009 ha prorogato fino al 1º gennaio 2010 il termine di decorrenza della norma.

Alcune leggi regionali hanno ripreso il nuovo dettato del Dpr n. 380 / 2001, introducendo però alcune variazioni. Esse valgono sempre per gli edifici di nuova costruzione, per le ristrutturazioni e / o gli aumenti volumetrici.

Piemonte (Legge n. 13 / 2007)
Almeno il 60% del fabbisogno annuale di energia primaria richiesto per la produzione di acqua calda sanitaria dell’ edificio deve essere assicurata da pannelli solari termici integrati nella struttura edilizia.

Cose di condominio. Il lastrico solare: criteri d’ uso, ripartizione spese per la manutenzione, i limiti alla proprietà

 Il lastrico solare è la copertura di un edificio con superficie non completamente orizzontale, ma lievemente inclinata per favorire lo smaltimento delle acque. A tutti gli effetti, è parte comune a tutti i condomini. Quindi le spese per la sua riparazione o ricostruzione competono a tutti, in base ai rispettivi millesimi di proprietà.

Il lastrico solare praticabile può essere utilizzabile da tutti i condomini o dato in proprietà od uso esclusivo ad uno solo o ad alcuni di essi. Quasi sempre si tratta del residente all’ ultimo piano dell’ edificio. Se è usato da tutti, la spartizione della spesa è in proporzione ai millesimi, salvo patti contrari.

Quale il criterio dell’ uso
Quando il lastrico serve solo a uno dei proprietari del palazzo, ovviamente costui non deve pagare come gli altri. In questo caso, o il regolamento contrattuale decide, in uno dei suoi articoli, una particolare suddivisione, che andrà applicata oppure non ne fa parla. Solo in tale eventualità, secondo l’ articolo 1126 del codice civile, le spese di manutenzione ordinaria spettano per intero al proprietario. Invece quelle di riparazione e ricostruzione vanno suddivise per un terzo a carico del proprietario (o utilizzatore esclusivo) e per i rimanenti due terzi a carico di tutto il condominio, proprietario escluso, per quanto riguarda la sua quota millesimale di proprietà.

Un particolare tipo di lastrico solare è la terrazza a livello. Vi si accede da un appartamento che è situato al suo livello e funziona da copertura solo per una parte dello stabile. Essa è in genere di proprietà o in uso perpetuo al proprietario dell’ appartamento del quale è pertinenza Anche le sue spese di manutenzione straordinaria vanno ripartite in base dell’ articolo 1126 del codice civile. Però i due terzi sono a carico solo di coloro che si trovano sotto la sua proiezione geometrica dal suolo fino all’ ultimo piano, a prescindere dalla porzione coperta dei loro appartamenti. Il terzo rimanente è ovviamente a carico del proprietario.

Risparmio energetico. Vecchie e nuove regole per la detrazione del 55%

 La detrazione sulle opere di recupero per il risparmio energetico riguarda quattro particolari tipi di lavori. Occorre raggiungere certi particolari livelli di risparmio fissati dal Decreto del Ministero dello Sviluppo 11 marzo 2008 (solo un tecnico è in grado di valutarli).

Le opere sono:

1. Qualsiasi opera di riqualificazione globale dell’ edificio che permetta di raggiungere determinati parametri di fabbisogno termico Gli obiettivi da conseguire variano a seconda dell’anno in cui si sono terminati i lavori. Infatti i parametri sono due, il primo valido per il biennio 2008 – 2009, il secondo, più rigido, per il 2010. L’ agevolazione scatta solo se il fabbisogno termico ridotto si consegue in edifici completi (condomini e villette): esclusi i singoli appartamenti. In genere si tratta dell’azione combinata dei punti 2) e 4).

2. Le coibentazioni degli edifici con particolari requisiti di trasmittanza termica (misura del flusso di calore che passa attraverso una parete per metro quadrato di superficie), prefissati dallo stesso Decreto dello Sviluppo, che riguardino:

a) pareti che danno sull’ esterno
b) finestre e portefinestre che danno sull’ esterno e che racchiudono zone riscaldate (escluse, per esempio, le finestre sulle scale condominiali o le porte di ingresso degli appartamenti)
c) pavimenti e soffitti

3. L’ installazione di pannelli solari termici. Requisiti: garanzia minima di 5 anni per pannelli e i bollitori e di 2 anni per accessori e i componenti tecnici, nonché conformità alle norme UNI 12975 e UNI 12976.

4. La sostituzione di caldaie esistenti con modelli a condensazione. Necessari: un certo rendimento termico utile; bruciatore di tipo modulante su sui agisce direttamente la regolazione climatica, pompa di tipo elettronico a giri variabili;valvole termostatiche su tutti i caloriferi (con esclusione del riscaldamento a pavimento). Oppure sostituzione delle caldaie esistenti con impianti geotermici a bassa entalpia.

Contratto d’ appalto. Fondamentale la scelta del direttore dei lavori, che quasi sempre si identifica con il progettista dell’ opera

 La prima scelta di un committente è quella del direttore dei lavori, che deve essere un professionista del tutto estraneo agli interessi delle ditte coinvolte, per essere certi della sua imparzialità. Sarà il direttore dei lavori che predisporrà il cosiddetto “capitolato”, da presentare a imprese ed artigiani per ottenere i preventivi. Si tratta di un elenco di lavori in cui viene specificato, per ciascuno, il prezzo unitario, eventualmente al metro quadrato o cubo, e l’ importo totale.

Il capitolato
Deve essere dettagliato in più voci relative alle varie fasi di realizzazione, per facilitare il confronto tra vari preventivi e non avere sorprese nel corso dei lavori e anche dopo il loro termine. Oltre al capitolato delle opere, occorrerà predisporre anche uno dei materiali utilizzati, con relative marche, codici di riferimento e, quando è il caso, anche campioni (per esempio una piastrella, un listone di parquet, una presa elettrica).

Il contratto d’ appalto
Non meno importante del capitolato. Spesso esso include due documenti: il primo è relativo alle condizioni generali del contratto stesso (ed è un prestampato che l’ impresa edile cerca di proporre) e il secondo è il contratto vero e proprio, che è bene sia stilato dal direttore dei lavori. Tra committente ed esecutore dell’ opera intercorrono responsabilità reciproche, in linea, in deroga o in aggiunta a quelle previste nel codice civile, e in genere riguardano anche le garanzie per vizi dell’ opera eseguita e la possibilità o meno di subappalto (può essere prudente escluderla).

Publiredazionale. Think: la nuova famiglia di lastre in Gres Porcellanato Mirage

 Think è un prodotto in grado di essere una valida alternativa al gres porcellanato in spessore tradizionale per quegli impieghi dove il minor spessore e la leggerezza rappresentano un fattore preferibile. In soli 4,8 mm di spessore, rispetta le normative EN ISO 14411- G in materia di prestazioni tecniche.

for wall (indicato per il rivestimento)
Think è un prodotto idoneo al rivestimento di pareti interne ed esterne tramite incollaggio e in situazioni che necessitino di un minor aggravio di peso sulle superfici da rivestire.

for renovation (la soluzione ideale per ristrutturare)
Think è consigliato per la ristrutturazione di pavimenti e rivestimenti esistenti: con Think è possibile effettuare la posa su vecchi pavimenti o rivestimenti in marmo, pietra naturale, ceramica, senza la necessità di demolire ed evitando gli inconvenienti ed i costi tipici della tradizionale ristrutturazione.

for reliability (100% qualità Mirage)
Think è gres porcellanato Made in Italy, progettato e prodotto nei nostri stabilimenti, con il know – how, la qualità ed il servizio che hanno reso da sempre Mirage azienda leader nel contesto ceramico internazionale.

Milano, i prezzi delle case di seconda mano in frenata nel secondo trimestre

 Nonostante la crisi, tengono i prezzi della case sotto la Madonnina, ma aumenta il divario tra le aree di maggiore appeal residenziale e quelle più periferiche. I maggiori incrementi del trimestre riguardano la zona Navigli – Bocconi (+4%), trend negativo nei quartieri periferici.

Nuova frenata del prezzo degli immobili a Milano. Dopo un primo trimestre promettente, con i prezzi in crescita del 2%, le quotazioni sono rimaste pressoché invariate tra aprile e giugno (+0,3%). Comprare casa in città ora costa in media 3.613 euro al metro quadro, ma dall’ ultima analisi condotta dall’ ufficio studi di idealista.it su un campione di oltre 2.500 immobili, balza all’ occhio il divario sempre più netto tra le aree di maggiore appeal residenziale e quelle più periferiche.

Le quotazioni: quartieri che scendono
Sono 3 le zone che fanno registrare cali al di sopra del 2%. La caduta più significativa in zona Forlanini (-2,9%; 3.241 euro / mq), seguita da certosa (-2,2%; 2.925 euro / mq) e Chiesa Rossa – Gratosoglio (-2%; 2.997 euro / mq).

Continua la discesa dei prezzi in altre zone periferiche della città, come Lorenteggio – Bande Nere (-1,6%; 3.349 euro / mq) e Famagosta Barona (-1,3%; 3.098 euro / mq) che, insieme al Quartiere Certosa, hanno segnato 2 cali consecutivi da inizio anno.

Giù anche Vigentino – Chiaravalle (-1,5%; 3.122 euro / mq) e Corvetto – Rogoredo (-1%; 2.945 euro / mq). timida flessione per i quartieri Comasina – Bicocca (-0,2%; 2.796 euro / mq), invariati invece i prezzi degli immobili in Vialba – Gallaratese, la zona meno cara della città, dove un immobile costa 2.525 euro / mq esattamente come tre mesi fa.

Roma. Mercato immobiliare: le case di seconda mano costano 4.391 euro / mq

 417mila euro il prezzo medio per un immobile tipo, di 95 mq con 3 stanze, la tipologia immobiliare più comune nella capitale. La casa a Roma è un sogno da circa 4.400 euro al metro quadro. A tanto ammonta il prezzo medio del mattone all’ ombra del cupolone, secondo il primo rapporto dell’ ufficio studi di idealista.it sugli immobili della capitale.

Da questa prima fotografia, scattata su oltre 1.800 immobili del portale, emerge il prezzo nominale per un immobile – tipo in città: circa 95 mq con 3 stanze, secondo lo standard del parco immobiliare cittadino, che ammonta circa 417mila euro.

Più o meno quanto servirebbe oggi per comprare casa nei quartieri di fascia media come l’ Eur (4.067 euro / mq), Monte Mario (4.185 euro / mq), Monte Sacro (4.232 euro / mq), Aurelia (4.349 euro / mq), Monte Verde (4.429 euro / mq), Appia Antica (4.453 euro / mq) e Cassia – Flaminia (4.553 euro / mq)

Valori normali se confrontati alle cifre che circolano nel centro storico (7.136 euro / mq) dove, a seconda della zona, si possono raggiungere e superare i 24mila euro / mq per un appartamento nelle immediate vicinanze di Piazza Navona. sempre nella fascia alta si collocano zone residenziali di elevato standing come Parioli (6.154 euro / mq) e Prati (6.002 euro / mq)

Torino. Mercato immobiliare: i prezzi delle case di seconda mano in crescita del 3,5% nel secondo trimestre

 2.347 euro / mq il prezzo medio di un immobile sotto la Mole. L’ aumento più tangibile nella zona periferica di Aurora – Rebaudengo (+3,4%). Centro storico per la prima volta sotto i 3mila euro / mq.

Tornano a salire i prezzi delle case a Torino nel secondo trimestre 2009, in modo più deciso rispetto al lieve rialzo registrato nei primi tre mesi dell’ anno (+0,3%). Da aprile a giugno, le quotazioni immobiliari sotto la Mole sono aumentate mediamente del 3,5%, portando il prezzo medio delle case a 2.347 euro / mq. Il dato emerge dall’ analisi periodica sui prezzi effettuata dall’ ufficio studi di idealista.it (www.idealista.it) su un campione di 715 immobili di seconda mano presenti nel portale.

Scendendo nel dettaglio delle zone cittadine, le uniche flessioni riguardano la zona Borgo Vittoria – Vallette (-0,8%; 1.905 euro/m2) e soprattutto il centro storico, dove i prezzi calano per il secondo trimestre consecutivo (-1,4%; 2.990 euro / mq) attestandosi, per la prima volta da quando è iniziata l’ analisi di idealista.it, al di sotto della soglia dei 3.000 euro / mq.

Mercato immobiliare turistico mare nord. Case in Emilia Romagna

 Continua l’ inedito viaggio alla scoperta del mercato immobiliare delle più belle località turistiche italiane. Grazie alle analisi condotte dall’ Ufficio Studi Tecnocasa, sarà possibile individuare i trend e capire le preferenze di chi cerca la seconda casa.

Le località turistiche dell’ Emilia Romagna hanno messo a segno una variazione negativa delle quotazioni immobiliari del 3,1%. Le seconde case della provincia di Forlì chiudono la seconda parte dell’ anno con una diminuzione dei prezzi dell’ 1,2% mentre quelle della provincia di Rimini hanno messo a segno una contrazione del 3,7%.

Forlì provincia
Nel secondo semestre del 2008 le quotazioni delle abitazioni a Cesenatico sono diminuite del 2,3% a causa di una bassa offerta sul mercato della zona. Prevalgono soprattutto gli acquisti come casa vacanza e, nella seconda parte dell’ anno, si è registrata la presenza di investitori in arrivo da diverse località dell’ Emilia Romagna, in particolare da Modena, Parma, Bologna e Cesena, e dalla Lombardia. Infatti la cittadina, negli ultimi anni, ha visto la realizzazione di numerosi interventi che hanno migliorato l’ offerta dei servizi al turista.

L’ abitazione più richiesta da chi cerca l’ abitazione in zona è il piccolo trilocale da 60 mq, con due camere da letto. Importante la presenza della vista mare. La zona più apprezzata è quella di Levante che va dal Porto Canale fino a viale Trento, dove prevalgono soprattutto le soluzioni degli anni ’70. Sono presenti anche delle tipologie indipendenti dei primi anni del 1900, quasi sempre abbattute per costruire condomini.

Una soluzione da ristrutturare su viale Carducci con vista mare costa mediamente 5500 euro al mq, già ristrutturata oscilla da 6000 a 6500 euro al mq. Un immobile con le medesime caratteristiche ma senza la vista mare costa da 4000 a 5000 euro al mq. I top prices le raggiungono le tipologie ristrutturate situate sul Porto Canale e che costano mediamente intorno a 7000 euro al mq.

La zona di Ponente potrebbe essere oggetto di un intervento di riqualificazione che riguarda l’ area della Città delle Colonie, finalizzata alla creazione di un Polo Turistico dalla spiccata identità paesaggistica che, attraverso il potenziamento di strutture e servizi turistici e la riqualificazione delle condizioni ambientali ed infrastrutturali, possa diventare un nuovo strumento di competitività rispetto alle numerose offerte della costa.

Gatteo Mare, Villamarina e Valverde
Le quotazioni sono rimaste stabili nella seconda parte dell’ anno. Si registra un aumento della domanda, alimentata da investitori che hanno optato per il mercato immobiliare dopo la crisi dei mercati finanziari. Si tratta di acquirenti che hanno deciso di comprare la seconda casa per se stessi oppure come investimento da mettere a reddito.

Il certificatore energetico: la figura che dovrà adempiere alla redazione della certificazione energetica degli edifici

 Il percorso certificativo di questa nuova figura segue tutto il processo edilizio che va dalla progettazione alla fine dei lavori per arrivare all’ Attestato di certificazione energetica, che include anche la classificazione energetica dell’ edificio. In mancanza delle linee guida nazionali e delle leggi regionali, l’ attestato di certificazione energetica viene sostituito dall’ “Attestato di qualificazione energetica” (D.Lgs 192 / 2005, attuazione della direttiva 2002 / 91 / CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia).

L’ Attestato di Certificazione Energetica (A.C.E.)
È compilato e sottoscritto dal soggetto certificatore e deve essere messo a disposizione dell’ acquirente o del conduttore di un immobile. Gli usi di energia riportati sull’ attestato riguardano il riscaldamento, la produzione di acqua calda ad usi igienico – sanitari, la climatizzazione estiva e l’ utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. Inoltre, al fine di fornire un’ indicazione circa l’ impatto dell’ edificio sull’ ambiente, nell’ attestato deve essere riportata la stima delle emissioni di gas ad effetto serra determinate dagli usi energetici dell’ edificio.

L’ attestato ha una validità massima di 10 anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato ad ogni intervento che modifica la prestazione energetica dell’ edificio o dell’ impianto.
Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico e per quelli che sono oggetto dei programmi di cui all’ articolo 13, comma 2, dei Decreti adottati dal Ministero delle Attività Produttive il 20 luglio 2004, l’ attestato di certificazione energetica deve essere affisso nello stesso edificio a cui si riferisce in un luogo facilmente visibile al pubblico.

I continui incrementi nel costo dell’ energia hanno portato l’ Unione Europea a sviluppare dei programmi per promuovere la cultura del risparmio energetico partendo dagli elementi che maggiormente consumano ed inquinano: gli edifici ad uso abitativo. L’ attestato di certificazione energetica è uno strumento in grado di restituire trasparenza al mercato dei servizi energetici creando un circuito virtuoso che porterà ad una riduzione continua e costante dei consumi energetici. D’ ora in avanti un edificio di qualità potrà e dovrà essere valutato anche in base al suo consumo energetico, non solo in base ai numerosi fattori che ne determinano il valore.

L’ obbligo di Certificazione Energetica
Nel gennaio 2008 è scattato l’ obbligo della certificazione energetica per gli appartamenti appartenenti ad un edificio civile servito dal servizio energia. L’ obbligo era già previsto dalla legge 10 / 91, ma la mancanza di decreti attuativi ne hanno impossibilitato la messa in pratica. Con il D.Lgs 192 / 2005 gli edifici di nuova costruzione e quelli interessati da grandi ristrutturazioni, sono interessati dall’ obbligo della certificazione energetica.

La Finanziaria 2007 e la Finanziaria 2008 hanno definito gli obblighi dell’ attestato di certificazione energetica per accedere alle detrazioni fiscali del 55 %. La legge 133 / 2008 pone infine delle restrizioni annullando l’ obbligo di allegare l’ attestato di certificazione energetica nel caso di trasferimento a titolo oneroso e locazione di immobili,eliminando inoltre la nullità del contratto per trasferimenti e locazioni nel caso di mancanza di attestato di certificazione energetica.

Il Consiglio Nazionale del Notariato, stante l’ incertezza normativa per il contrasto tra norme nazionali e norme regionali ha invitato i Notai ad un atteggiamento prudente che prevede comunque l’ esibizione all’ acquirente dell’ attestato di certificazione energetica, pur non dovendo allegare tale attestato all’ atto notarile. Il cui studio 334 – 2009 / C emanato dal Consiglio Nazionale del Notariato in materia di Certificazione Energetica è disponibile e sul sito web : www.notariato.it

Vogliamo comunque ricordare che il venditore dovrà dotare dell’ attestato anche la singola unità immobiliare e, nel caso si tratti di nuove costruzioni o di immobili oggetto di ristrutturazioni importanti, l’ obbligo graverà sul costruttore. Considerata la portata dell’ obbligo si suggerisce che sin dalla proposta di acquisto e / o preliminare ovvero prima del rogito notarile di trasferimento si tenga conto della precisazione particolare che l’ obbligo di dotazione, pur essendo previsto in capo al venditore ovvero al costruttore, può essere assunto a proprio carico dall’ acquirente in forza di una specifica pattuizione, alla quale le parti, adeguatamente informate e valutati i propri interessi concreti, potranno addivenire in forma scritta prima del rogito notarile.

Secondo le indicazioni fornite dai notai, gli immobili potranno essere venduti anche senza la certificazione o attestazione energetica, ma all’ interno del rogito dovrà essere, comunque, presente una clausola che obbligherà il compratore a effettuare la certificazione energetica onde evitare che una successiva vendita possa essere effettuata senza la certificazione o attestazione energetica.