La differenza tra il nuovo ed il precedente valore, a livello contabile, dà luogo ad un saldo attivo che, ai sensi dell’ art. 15, comma 18, del D.L. 185 / 2008 deve essere imputato a capitale o accantonato in una speciale riserva in sospensione d’ imposta (con la dicitura “riserva ex D.L. 185 / 2008”), escludendo così ogni diversa forma di utilizzazione o destinazione
Nell’ ipotesi in cui la rivalutazione venga effettuata solo ai fini civilistici, la C.M. 11 / E / 2009 precisa che il saldo attivo non costituisce riserva in sospensione d’ imposta, con la conseguenza che lo stesso verrà tassato solo in caso di distribuzione in capo ai soci.
Diversamente, il predetto saldo costituisce riserva in sospensione d’ imposta, nell’ ipotesi in cui il contribuente abbia optato per dare rilievo anche fiscale alla rivalutazione, mediante il pagamento dell’ imposta sostitutiva.
In tal caso, come ribadito nella C.M. 11 / E/2009, in base all’ art. 13, comma 3, della Legge 342 / 2000, qualora il saldo attivo risultante dalla rivalutazione venga attribuito ai soci, lo stesso, aumentato dell’ imposta sostitutiva, concorre a formare il reddito imponibile della società che ha eseguito la rivalutazione, partecipando così alla formazione del reddito imponibile.