Da idealista.it le 8 regole d’ oro per i first – time buyers

 L’ acquisto della casa è un passo importante e complesso nella vita di ognuno e in quanto tale richiede cautela e attenzione da parte di chi si appresta a compierlo.

Se questa regola è valida per chi ha già avuto esperienza in fatto di compravendita immobiliare e quindi avrà un minimo di dimestichezza con la materia, a maggior ragione lo è per chi si trova a comprare casa per la prima volta.

L’ ufficio studi di idealista.it ha pensato di rendere il tuo compito più semplice con 8 preziosi consigli per i first – time buyers (coloro che acquistano casa per al prima volta)

1. Inizia dai fondamentali
Compri casa per la prima volta? Iniziamo allora con una regola basilare: fatti i conti in tasca, definisci quanto sei disposto a spendere e restringi la ricerca agli immobili con un prezzo prossimo al tuo budget. Una volta che hai individuato l’ abitazione che ti interessa, compara il prezzo e le caratteristiche con immobili simili in vendita nello stesso quartiere.

Ampliamenti volumetrici: la Toscana arriva per prima

 La Toscana ha bruciato tutte le altre regioni sul filo di lana nel varare una legge sugli ampliamenti volumetrici, in attuazione dell’ Intesa Stato – Regioni, non ancora pubblicata sul Bur. Tuttavia il dibattito ferve: le nuova legge è restrittiva e anzi inutile, perché di fatto consente incrementi volumetrici quando gli strumenti urbanistici già li prevedevano, o al contrario è una norma lassista e permissiva?

La tesi della Regione è complessa. Può riassumersi così: se gli strumenti urbanistici comunali consentivano già addizioni funzionali agli edifici, magari limitatissime, si potranno fare gli incrementi volumetrici fino al 20%. Solo nel caso, piuttosto raro, in cui i Comuni hanno voluto escludere ogni tipo di addizioni funzionali, soprattutto in certe zone protette, o per certi edifici, l’ incremento sarà impossibile.

L’ interpretazione può parere contorta, se ci si dimentica che l’ articolo della legge sul governo del territorio toscana (n. 1 / 2005), dà una definizione complessa di quali sono gli interventi di ristrutturazione edilizia. Tra l’ altro esso afferma che essi comprendono anche “le addizioni funzionali di nuovi elementi agli organismi edilizi esistenti, che non configurino nuovi organismi edilizi, ivi comprese le pertinenze”. Per intendersi, con addizioni, in questo caso, non si intendono solo i cosiddetti volumi tecnici (casotti caldaia e ascensore, tettoie agricole eccetera), ma anche gli ampliamenti di volume veri e propri (una nuova stanza, una sopraelevazione, un box, eccetera).

Insomma, i comuni avrebbero già potuto, nell’ ambito della propria autonomia, utilizzare lo strumento degli ampliamenti. Anche quando non lo hanno fatto, in genere si sono riservati la possibilità di cambiare idea, importando nei loro strumenti urbanistici la definizione di ristrutturazione edilizia prevista dalla legge toscana. In tal caso saranno costretti a consentire gli aumenti volumetrici. Quindi, secondo la Giunta, gli incrementi ci saranno (si parla addirittura del 40% del patrimonio edilizio coinvolto).

Agevolazioni fiscali. È legge il bonus 20% per mobili e elettrodomestici

 Diventa legge il DL Incentivi 5 / 2009. Confermata la detrazione Irpef del 20% per l’ acquisto di mobili, elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, computer e televisori. Il riferimento all’ alta efficienza energetica è stato sostituito da una definizione che consente di individuare i beni agevolati. L’ acquisto può essere effettuato in qualunque momento, ma il pagamento deve avvenire con bonifico bancario o postale dal 7 febbraio al 31 dicembre 2009.

Per usufruire della detrazione l’ immobile da arredare deve essere stato oggetto di ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria o risanamento conservativo agevolabili con il bonus del 36% . Gli interventi devono quindi essere iniziati a partire dal primo luglio 2008: fa fede la data di inizio lavori indicata nella comunicazione al Centro operativo di Pescara. Il bonus fiscale sarà ripartito in cinque anni e calcolato su un importo massimo di 10 mila euro.

È stata proposta l’ estensione dell’ Iva per cassa ai fornitori delle imprese sottoposte ad amministrazione straordinarie, tra le quali rientra anche l’ Alitalia. Per rendere operativa la disposizione si dovrà attendere l’ emanazione di un Dpcm, ma soprattutto l’ autorizzazione dell’ Unione Europea.

Fabbricati ristrutturati: per l’ Iva non conta il degrado. Chiarimenti ministeriali

 La cessione di fabbricati ristrutturati è comunque imponibile ad Iva quando effettuata entro quattro anni dall’ ultimazione dei lavori, anche se l’ intervento edile non era strettamente necessario a recuperare lo stato di degrado degli immobili. Allo stesso modo, la condizione iniziale di fatiscenza dei fabbricati non è richiesta nemmeno per l’ applicabilità dell’ aliquota IVA ridotta al 10%, prevista dal n.127 – quinquiesdecies, della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633 / 1972, per la cessione di fabbricati, o loro porzioni, sui quali siano stati eseguiti interventi incisivi di recupero. Tuttavia, per poter applicare l’ aliquota ridotta, è necessario che i lavori siano ultimati prima della cessione.

Fiscalità: Iva al 10% per la cessione di fabbricati ristrutturati anche se non fatiscenti

 La cessione di fabbricati recuperati mediante interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia o urbanistica, può godere della riduzione dell’ aliquota Iva al 10%, anche se i lavori di ristrutturazione non sono strettamente necessari per il recupero dello stato di degrado dell’ immobile. A condizione che gli interventi risultino già ultimati prima della cessione dei fabbricati stessi. Lo stato di degrado degli immobili non è richiesto nemmeno per l’ applicazione della disposizione (art. 10, comma 1, nn. 8-bis e 8-ter, lett.a, del D.P.R. 633 / 72) che dichiara imponibili ad Iva le cessioni di fabbricati sottoposti ad interventi di recupero effettuate entro quattro anni dal termine dei lavori da parte delle imprese che li hanno realizzati. Così ha chiarito l’ Agenzia delle Entrate.

Gli immobili se commercializzati non hanno diritto all’eco-bonus

 La detrazione del 55 per cento prevista per gli interventi di riqualificazione energetica spetta esclusivamente a chi utilizza i beni, anche se strumentali, non a chi li commercializza. Il lavori di riqualificazione energetica effettuati su un immobile merce non possono beneficiare dell’agevolazione fiscale prevista dalla Finanziaria 2007. Questo il parere dell’agenzia delle Entrate, espresso con la risoluzione n. 303/E del 15 luglio, che risponde a un interpello con il quale si chiede se una ditta di costruzioni può usufruire dello sconto Irpef previsto dalla Finanziaria 2007 (articolo 1, comma 344, della legge 296/2006), per un immobile che intende ristrutturare e poi rivendere. La norma in questione prevede la detrazione di imposta del 55% per interventi riguardanti impianti di riscaldamento, finalizzati al conseguimento di un maggior risparmio energetico, effettuati, su edifici già esistenti, entro il 31 dicembre 2007, termine prorogato dalla Finanziaria 2008 al 31 dicembre 2010.