La Toscana ha bruciato tutte le altre regioni sul filo di lana nel varare una legge sugli ampliamenti volumetrici, in attuazione dell’ Intesa Stato – Regioni, non ancora pubblicata sul Bur. Tuttavia il dibattito ferve: le nuova legge è restrittiva e anzi inutile, perché di fatto consente incrementi volumetrici quando gli strumenti urbanistici già li prevedevano, o al contrario è una norma lassista e permissiva?
La tesi della Regione è complessa. Può riassumersi così: se gli strumenti urbanistici comunali consentivano già addizioni funzionali agli edifici, magari limitatissime, si potranno fare gli incrementi volumetrici fino al 20%. Solo nel caso, piuttosto raro, in cui i Comuni hanno voluto escludere ogni tipo di addizioni funzionali, soprattutto in certe zone protette, o per certi edifici, l’ incremento sarà impossibile.
L’ interpretazione può parere contorta, se ci si dimentica che l’ articolo della legge sul governo del territorio toscana (n. 1 / 2005), dà una definizione complessa di quali sono gli interventi di ristrutturazione edilizia. Tra l’ altro esso afferma che essi comprendono anche “le addizioni funzionali di nuovi elementi agli organismi edilizi esistenti, che non configurino nuovi organismi edilizi, ivi comprese le pertinenze”. Per intendersi, con addizioni, in questo caso, non si intendono solo i cosiddetti volumi tecnici (casotti caldaia e ascensore, tettoie agricole eccetera), ma anche gli ampliamenti di volume veri e propri (una nuova stanza, una sopraelevazione, un box, eccetera).
Insomma, i comuni avrebbero già potuto, nell’ ambito della propria autonomia, utilizzare lo strumento degli ampliamenti. Anche quando non lo hanno fatto, in genere si sono riservati la possibilità di cambiare idea, importando nei loro strumenti urbanistici la definizione di ristrutturazione edilizia prevista dalla legge toscana. In tal caso saranno costretti a consentire gli aumenti volumetrici. Quindi, secondo la Giunta, gli incrementi ci saranno (si parla addirittura del 40% del patrimonio edilizio coinvolto).