Piano Casa Regione Sicilia. Approvazione definitiva
Piano Casa Regione Sicilia. Approvazione definitiva. Il presidente della Regione Sicilia, Raffaele Lombardo: ”La legge sul Piano Casa, approvata dal nostro Parlamento, è una riforma importantissima ed enormemente attesa, che servirà alla Sicilia per rimettere in moto l’ edilizia, un settore importante che dà lavoro a migliaia di persone nell’ isola. La norma ottiene un doppio obiettivo: la riqualificazione degli immobili, anche per migliorarne la sicurezza da un punto di vista geologico, e l’ attivazione di investimenti privati”.
L’ assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Luigi Gentile a sua volta ha commentato: ”Il Piano Casa risponde alle esigenze di semplificazione normativa, superando ogni ostacolo burocratico ed interpretativo. La legge recupera per intero l’ Intesa siglata tra Stato, Regioni ed Autonomie locali con tutti i limiti, in particolare a favore delle aree a rischio idrogeologico, e le agevolazioni, senza alcuna deroga né speculazione”.
”Abbiamo tenuto fuori le parti non attinenti alla materia molte delle quali saranno inserite in un apposito ddl sull’ urbanistica nel quale intendo riproporre la tanto contestata norma sulle delocalizzazioni che a mio parere è molto utile: anzi, poteva essere il fiore all’ occhiello di questa legge”.
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Sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 2009 due ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri e precisamente le n. 3832 e 3833 del 22 dicembre 2009.
Il ddl per il rilancio delle costruzioni consente gli ampliamenti volumetrici e lo snellimento delle procedure nel settore edilizio. Possibili gli aumenti di cubatura anche per i fabbricati a destinazione diversa dal residenziale. Gli interventi di ampliamento in deroga agli strumenti urbanistici sono realizzabili solo se si utilizzano tecnologie volte al risparmio energetico, da quantificare tramite la riduzione del 40% del fabbisogno di energia primaria dell’ unità edilizia complessiva per il solo ampliamento. Per la demolizione con successiva ricostruzione, invece, il miglioramento deve riferirsi al Protocollo Itaca 2009.
Bolzano è una provincia autonoma. Per il Piano casa si applica la Legge n. 1 del 09 – 04 – 2009, art. 51; Deliberazione giunta 15 giugno 2009, n. 1609.
Durante l’ iter di conversione del DL n. 5 del 10 / 2/ 2009 (conv. nella Legge 5 del 10 /2 / 2009 – GU n. 85 dell’ 11/4/2009) è stato inserito l’ articolo 7 quater con cui sono state apportate modifiche all’ articolo 11 del DL 112 / 2008 relativo al Piano casa per l’ housing sociale.
Diventa legge il DL Incentivi 5 / 2009. Confermata la detrazione Irpef del 20% per l’ acquisto di mobili, elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, computer e televisori. Il riferimento all’ alta efficienza energetica è stato sostituito da una definizione che consente di individuare i beni agevolati. L’ acquisto può essere effettuato in qualunque momento, ma il pagamento deve avvenire con bonifico bancario o postale dal 7 febbraio al 31 dicembre 2009.
L’ articolo 41, comma 16 duodecies, contenuto nella Legge di conversione n. 14 del 27 / 2 / 2009 del DL 207 / 2008 (Milleproroghe) ha modificato in parte la disciplina prevista dall’ art.32 della Legge 392 / 1978 per quanto riguarda l’ aggiornamento del canone di locazione degli immobili adibiti ad uso non abitativo. Tale modifica, la seconda in ordine di tempo che interviene sull’ articolo 32 della Legge 392 / 1978 (la prima risale al DL 12 / 1985) si presta a dubbi interpretativi da chiarire. In sintesi le novità della nuova disciplina.
Il D.L. n. 185 / 2008, detto anche decreto anticrisi, fa notare che, a partire dal primo gennaio dell’ anno in corso, le banche impegnate nella erogazione dei mutui, a sostegno dell’ acquisto dell’ abitazione principale, sono tenute a garantire la scelta dell’ indicizzazione, nel caso che il mutuatario sia orientato verso il tasso variabile.
Lo scorso 12 marzo la Conferenza Unificata Stato Regioni Province e Comuni si è finalmente espressa in favore del decreto attuativo che secondo le intenzioni dell’ art. 11 del DL 112 / 2008 avrebbe dovuto essere emanato in realtà entro il 21 ottobre 2008. Nel frattempo con una rilevante modifica al testo iniziale dell’ art. 11 è stato fortemente ridotto il ruolo delle Regioni nell’ approvazione dello schema di DPCM sostituendo la necessaria intesa con l’ espressione di un parere non vincolante. Di seguito si riportano in sintesi i contenuti oggetto dell’ accordo espresso in sede di Conferenza Unificata:
La cessione di fabbricati ristrutturati è comunque imponibile ad Iva quando effettuata entro quattro anni dall’ ultimazione dei lavori, anche se l’ intervento edile non era strettamente necessario a recuperare lo stato di degrado degli immobili. Allo stesso modo, la condizione iniziale di fatiscenza dei fabbricati non è richiesta nemmeno per l’ applicabilità dell’ aliquota IVA ridotta al 10%, prevista dal n.127 – quinquiesdecies, della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633 / 1972, per la cessione di fabbricati, o loro porzioni, sui quali siano stati eseguiti interventi incisivi di recupero. Tuttavia, per poter applicare l’ aliquota ridotta, è necessario che i lavori siano ultimati prima della cessione.



















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