Decreto legge



Piano Casa Regione Sicilia. Approvazione definitiva

Piano Casa Regione Sicilia. Approvazione definitiva. Il presidente della Regione Sicilia, Raffaele Lombardo: ”La legge sul Piano Casa, approvata dal nostro Parlamento, è una riforma importantissima ed enormemente attesa, che servirà alla Sicilia per rimettere in moto l’ edilizia, un settore importante che dà lavoro a migliaia di persone nell’ isola. La norma ottiene un doppio obiettivo: la riqualificazione degli immobili, anche per migliorarne la sicurezza da un punto di vista geologico, e l’ attivazione di investimenti privati”.

L’ assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Luigi Gentile a sua volta ha commentato: ”Il Piano Casa risponde alle esigenze di semplificazione normativa, superando ogni ostacolo burocratico ed interpretativo. La legge recupera per intero l’ Intesa siglata tra Stato, Regioni ed Autonomie locali con tutti i limiti, in particolare a favore delle aree a rischio idrogeologico, e le agevolazioni, senza alcuna deroga né speculazione”.

”Abbiamo tenuto fuori le parti non attinenti alla materia molte delle quali saranno inserite in un apposito ddl sull’ urbanistica nel quale intendo riproporre la tanto contestata norma sulle delocalizzazioni che a mio parere è molto utile: anzi, poteva essere il fiore all’ occhiello di questa legge”.
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Fonti rinnovabili, in vigore il decreto sul geotermico

Fonti rinnovabili, in vigore il decreto sul geotermico. Il Decreto Legislativo 22 / 2010 sullo sfruttamento delle risorse geotermiche finalmente in vigore. La norma, voluta dal Ministero dello Sviluppo Economico e dell’ Ambiente, dichiara di pubblica utilità l’ utilizzo delle fonti energetiche geotermiche nel nostro Paese. Naturalmente la valutazione delle risorse geotermiche viene considerata a livello nazionale e a livello regionale.
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Ripristinato l’ incentivo del 2% alla progettazione

La Finanziaria 2010 ha ripristinato l’ incentivo del 2% per i progettisti dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni. L’ incentivo è stato introdotto con la Legge 109 / 1994 Merloni allo scopo di favorire gli Enti Locali, che altrimenti avrebbero dovuto affidare gli incarichi ai progettisti esterni, mentre il Decreto Legislativo 163 / 2006, Codice dei Contratti Pubblici, impone di progettare le opere pubbliche mediante gli uffici tecnici interni.
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Abruzzo. Post Terremoto. Definita la procedura per gli aggregati edilizi

aggregatiSono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 2009 due ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri e precisamente le n. 3832 e 3833 del 22 dicembre 2009.

Ordinanza n. 3832 / 2009

Procedura per gli aggregati edilizi
L’ art. 3 integra l’ art. 7 dell’ OPCM n. 3820 / 2009, stabilendo una specifica procedura per gli aggregati edilizi, demandando ai Comuni la loro individuazione entro il 28 febbraio 2010 (31 marzo 2010 per il Comune de L’ Aquila) con pubblicazione sull’ Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del relativo elenco e delle eventuali partizioni già individuate.

Entro 20 giorni (30 per L’ Aquila) dalla pubblicazione i proprietari e i titolari dei diritti reali delle unità immobiliari degli edifici interessati devono costituirsi in consorzio obbligatorio, con la nomina del relativo rappresentante legale, anche esterno, per lo svolgimento di tutte le attività riguardanti la completa attuazione degli interventi oppure rilasciare apposito atto di procura speciale ad un unico soggetto per lo svolgimento di tutte le attività riguardanti la completa attuazione degli interventi.

L’ individuazione dell’ aggregato può essere proposta direttamente dai proprietari interessati con apposita perizia tecnica almeno dieci giorni prima delle predette scadenze.

La costituzione del consorzio non è richiesta per le unità immobiliari appartenenti ad un unico proprietario, il quale resta comunque vincolato al rispetto della disciplina prevista per gli interventi sugli aggregati.
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Il Piano Casa è legge anche in Piemonte. Varate le norme regionali

piemonteIl ddl per il rilancio delle costruzioni consente gli ampliamenti volumetrici e lo snellimento delle procedure nel settore edilizio. Possibili gli aumenti di cubatura anche per i fabbricati a destinazione diversa dal residenziale. Gli interventi di ampliamento in deroga agli strumenti urbanistici sono realizzabili solo se si utilizzano tecnologie volte al risparmio energetico, da quantificare tramite la riduzione del 40% del fabbisogno di energia primaria dell’ unità edilizia complessiva per il solo ampliamento. Per la demolizione con successiva ricostruzione, invece, il miglioramento deve riferirsi al Protocollo Itaca 2009.

1. Tipologie di immobili. Edifici esistenti al 31 luglio 2009, ma, per il residenziale, solo unità edilizie uni e bi – familiari. Sono equiparati quelli residenziali le abitazioni degli imprenditori agricoli e gli edifici a finalità ricettive.
2. Zone escluse. Aree agricole e soggette ad alluvioni. Centri storici, aree esterne ad essi pertinenti d’ interesse storico e paesaggistico, nuclei minori, monumenti isolati, parchi nazionali e nelle aree protette istituite con legge regionale, aree sismiche di pericolosità IIIa (circolare del Presidente della Giunta regionale n. 7 / LAP dell’ 8 maggio 1996). Esclusi gli edifici valore storico – artistico o ambientale o documentario. Possibili gli interventi in aree con vincolo paesaggistico, fatto salvo l’ ottenimento della relativa autorizzazione.

3. Termini presentazione richiesta di assenso. 31 dicembre 2011

4. Incrementi volumetrici. Ampliamento del 20% volumetria per un incremento massimo di 200 metri cubi. A lavori ultimati l’ edificio deve avere al massimo 1.200 mc di volume. Sono cumulabili con ampliamenti del 20% eventualmente già previsti dagli strumenti urbanistici per motivi igienico funzionali, anche qualora non fossero stati ancora realizzati. Negli edifici residenziali ultimati entro il 2008 è possibile trasformare ad abitazione anche il piano pilots, a condizione che le opere realizzate siano conformi alle prescrizioni igienico – sanitarie e alle norme in materia di contenimento del consumo energetico.
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Bolzano. Le norme varate per il piano casa

bolzanoBolzano è una provincia autonoma. Per il Piano casa si applica la Legge n. 1 del 09 – 04 – 2009, art. 51; Deliberazione giunta 15 giugno 2009, n. 1609.

1. Tipologie di immobili. Edifici esistenti alla data del 12 gennaio 2005, che abbia cubatura di almeno 300 mc, destinato almeno per la metà a residenza.
2. Zone escluse. Vietate espressamente solo le zone boscate e a verde alpino. Gli interventi sono possibili anche nei centri storici (zone A) e per gli edifici con vincolo storico – artistico e paesaggistico, ma con le identiche tutele e richieste di autorizzazioni previste dalle leggi provinciali.

3.Termini inizio lavori. Entro il 31 dicembre 2010.

4. Incrementi volumetrici. Realizzabili fino a 200 metri cubi fuori terra, raggiungendo una superficie massima di 160 mq ad abitazione.

4.1 Risparmio energetico. È richiesto per l’ intero edificio (e non solo per le volumetrie aggiunte) il raggiungimento dello standard energetico Casa Clima C, quello previsto anche per le nuove costruzioni.

4.2. Limiti urbanistici. In linea di principio non è possibile realizzare abitazioni autonome, salvo convenzioni con il Comune. Gli incrementi volumetrici non sono cumulabili con quelli già previsti per le aziende agricole e per le camere e gli appartamenti ad affitto turistico.
4.3. Limiti edilizi. L’ altezza ammissibile dell’ edificio esistente può essere superata fino ad 1 m. In assenza di specificazioni a proposito, vanno serbate invece le distanze legali tra costruzioni e con strade e ferrovie e gli standard a parcheggio.

5. Demolizioni e ricostruzioni. Escluse. Restano però concessi gli ampliamenti che prevedano demolizioni e ricostruzioni parziali, purché coinvolgano al massimo la metà della cubatura.

6. Autonomia comunale. I Consigli comunali (o la Giunte, per i comuni sopra i 15 mila abitanti) possono determinare entro 30 giorni dall’ entrata in vigore delle presenti direttive ulteriori ambiti nei quali non è ammesso l’ ampliamento ed elevare la percentuale destinata a scopo abitativo fino al 75%.

7. Edilizia convenzionata e sovvenzionata. L’ incremento di volumetria previsto è lo stesso stabilito per le abitazioni residenziali, con il vincolo di destinare ad edilizia convenzionata o agevolata, tramite convenzione, anche le parti aggiunte, anche qualora si trattasse di edifici autonomi.

8. Iter e contributo costruzione. È necessaria comunque la richiesta di concessione edilizia (in Alto Adige non vige il permesso di costruire) con il meccanismo del silenzio – assenso entro 60 giorni dalla mancata pronuncia. La legge n. 1 / 2009 prevedeva che la Giunta provinciale, di concerto con il Consiglio dei comuni, potesse stabilire l’esenzione degli ampliamenti dal contributo sul costo di costruzione e il dimezzamento dei relativi oneri di urbanizzazione, ma tale disposizione non è stata ripresa dalla delibera applicativa (deliberazione 15 giugno 2009, n. 1609).

9. Edifici non abitativi. Espressamente esclusi.

Fonte: Confappi


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Piano casa. L’ housing sociale. Più risorse per l’ edilizia sovvenzionata

housing socialeDurante l’ iter di conversione del DL n. 5 del 10 / 2/ 2009 (conv. nella Legge 5 del 10 /2 / 2009 – GU n. 85 dell’ 11/4/2009) è stato inserito l’ articolo 7 quater con cui sono state apportate modifiche all’ articolo 11 del DL 112 / 2008 relativo al Piano casa per l’ housing sociale.

Le modifiche, che erano state concordate in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni enti locali del 12 marzo scorso, riguardano, da un lato, il ripristino della necessaria intesa con le Regioni per l’ approvazione del DPCM attuativo e, dall’ altro, l’ incremento fino a 200 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all’ articolo 21 del DL 159 / 2007, delle somme da destinare agli interventi immediatamente cantierabili di edilizia sovvenzionata di competenza comunale e degli ex IACP.

L’ individuazione di questi interventi dovrà essere effettuata da ciascuna regione entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del decreto di ripartizione dei fondi previo accordo definito nell’ ambito della Conferenza Stato Regioni.

A seguito della modifica apportata al comma 1 dell’ art. 11 DL 112 / 2008 l’ iter di approvazione dello schema di DPCM prevede ora il passaggio al Cipe e la necessaria intesa, e quindi non più la semplice audizione, con la Conferenza unificata. Successivamente, entro 60 giorni dall’ entrata in vigore del DPCM, dovranno essere ripartite, con decreto interministeriale, le risorse a disposizioni delle regioni, anche in questo caso previa intesa con la Conferenza unificata.


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Agevolazioni fiscali. È legge il bonus 20% per mobili e elettrodomestici

2BONUS20%.Diventa legge il DL Incentivi 5 / 2009. Confermata la detrazione Irpef del 20% per l’ acquisto di mobili, elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, computer e televisori. Il riferimento all’ alta efficienza energetica è stato sostituito da una definizione che consente di individuare i beni agevolati. L’ acquisto può essere effettuato in qualunque momento, ma il pagamento deve avvenire con bonifico bancario o postale dal 7 febbraio al 31 dicembre 2009.

Per usufruire della detrazione l’ immobile da arredare deve essere stato oggetto di ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria o risanamento conservativo agevolabili con il bonus del 36% . Gli interventi devono quindi essere iniziati a partire dal primo luglio 2008: fa fede la data di inizio lavori indicata nella comunicazione al Centro operativo di Pescara. Il bonus fiscale sarà ripartito in cinque anni e calcolato su un importo massimo di 10 mila euro.

È stata proposta l’ estensione dell’ Iva per cassa ai fornitori delle imprese sottoposte ad amministrazione straordinarie, tra le quali rientra anche l’ Alitalia. Per rendere operativa la disposizione si dovrà attendere l’ emanazione di un Dpcm, ma soprattutto l’ autorizzazione dell’ Unione Europea.
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Libero l’ aggiornamento del canone per locazioni non abitative di durata superiore a 6 anni

DISCIPLINA LOCAZIONIL’ articolo 41, comma 16 duodecies, contenuto nella Legge di conversione n. 14 del 27 / 2 / 2009 del DL 207 / 2008 (Milleproroghe) ha modificato in parte la disciplina prevista dall’ art.32 della Legge 392 / 1978 per quanto riguarda l’ aggiornamento del canone di locazione degli immobili adibiti ad uso non abitativo. Tale modifica, la seconda in ordine di tempo che interviene sull’ articolo 32 della Legge 392 / 1978 (la prima risale al DL 12 / 1985) si presta a dubbi interpretativi da chiarire. In sintesi le novità della nuova disciplina.
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Mutui alle famiglie: finalmente maggiore trasparenza

maggiore trasparenza nei mutuiIl D.L. n. 185 / 2008, detto anche decreto anticrisi, fa notare che, a partire dal primo gennaio dell’ anno in corso, le banche impegnate nella erogazione dei mutui, a sostegno dell’ acquisto dell’ abitazione principale, sono tenute a garantire la scelta dell’ indicizzazione, nel caso che il mutuatario sia orientato verso il tasso variabile.
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Housing sociale: si sblocca il decreto attuativo. Arriva l’ ok delle Regioni

Housing socialeLo scorso 12 marzo la Conferenza Unificata Stato Regioni Province e Comuni si è finalmente espressa in favore del decreto attuativo che secondo le intenzioni dell’ art. 11 del DL 112 / 2008 avrebbe dovuto essere emanato in realtà entro il 21 ottobre 2008. Nel frattempo con una rilevante modifica al testo iniziale dell’ art. 11 è stato fortemente ridotto il ruolo delle Regioni nell’ approvazione dello schema di DPCM sostituendo la necessaria intesa con l’ espressione di un parere non vincolante. Di seguito si riportano in sintesi i contenuti oggetto dell’ accordo espresso in sede di Conferenza Unificata:
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Fabbricati ristrutturati: per l’ Iva non conta il degrado. Chiarimenti ministeriali

5IVA SU FABBRICATI RISTRUTTURATI.La cessione di fabbricati ristrutturati è comunque imponibile ad Iva quando effettuata entro quattro anni dall’ ultimazione dei lavori, anche se l’ intervento edile non era strettamente necessario a recuperare lo stato di degrado degli immobili. Allo stesso modo, la condizione iniziale di fatiscenza dei fabbricati non è richiesta nemmeno per l’ applicabilità dell’ aliquota IVA ridotta al 10%, prevista dal n.127 – quinquiesdecies, della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633 / 1972, per la cessione di fabbricati, o loro porzioni, sui quali siano stati eseguiti interventi incisivi di recupero. Tuttavia, per poter applicare l’ aliquota ridotta, è necessario che i lavori siano ultimati prima della cessione.
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