Conferire energia prodotta con impianti fotovoltaici da parte di imprenditori o soggetti IRES a favore del Gestore dei Servizi Elettrici è un esercizio di attività commerciale. Quindi, il contributo in conto scambio erogato dal gestore deve essere assoggettato ad IVA e ad imposte dirette.
Nella RM 13/E del 20 gennaio 2009 l’ Agenzia delle Entrate chiarisce la corretta tassazione, in base alle varie tipologie di contribuenti, del contributo corrisposto dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE) riguardo al cosiddetto “servizio di scambio sul posto” (SSP).
L’ SSP è un sistema che consente al proprietario dell’ impianto di conferire l’ energia prodotta nella rete del gestore dei servizi elettrici e di prelevare, anche in tempi successivi, la quantità necessaria per i propri bisogni. Inizialmente era disciplinato dalla Deliberazione Aeeg 28/2006 che prevedeva, fino al 31 dicembre 2008. A partire dal 1° gennaio 2009, in seguito alle modifiche apportate dalla Deliberazione 74/2008, vengono introdotte delle novità per l’ espletamento della procedura relativa all’SSP:

– l’ energia prodotta dal titolare dell’ impianto fotovoltaico viene conferita interamente nel sistema del Gestore dei Servizi Elettrici (GSE);
– il GSE vende l’ energia direttamente sul mercato;
– l’ utente acquista, presso il fornitore territorialmente competente, l’ energia necessaria a coprire i propri fabbisogni;
il GSE provvederà a rimborsare il produttore per l’ acquisto dell’ energia, corrispondendogli un contributo in conto scambio, che sarà quantificato in misura pari al minore tra il controvalore dell’ energia a suo tempo conferita e il valore dell’ energia prelevata presso il fornitore territorialmente competente, al netto dell’ IVA pagata.

L’ operazione di scambio sul posto è quindi un contratto di vendita di energia in base al quale l’ utente s’ impegna a conferire l’ energia autoprodotta al GSE, che a sua volta si obbliga a corrispondere all’ utente stesso un contributo in conto scambio. Gli utenti del contributo in conto scambio si configureranno quindi come venditori di energia e dovranno rispettare gli obblighi fiscali.

Riguardo a tale contributo erogato dal GSE, l’ Amministrazione Finanziaria ha stabilito diversi trattamenti fiscali, secondo le varie categorie di contribuenti. Per la persona fisica o ente non commerciale e per impianti fino a 20 kW di potenza, installati essenzialmente per far fronte ai bisogni energetici del titolare dello stesso (ad esempio al servizio dell’ abitazione), l’ Amministrazione Finanziaria ha confermato che l’ immissione di energia in rete per effetto del servizio di scambio sul posto rappresenta lo svolgimento di una attività commerciale abituale e che il relativo contributo in conto scambio erogato dal GSE non ha quindi obblighi fiscali: né IVA né imposte dirette.

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