Con la legge regionale n. 71 del 23 novembre 2009, la Toscana introduce un sistema di certificazione energetica per gli edifici di nuova costruzione e per quelli oggetto di demolizione e ricostruzione, e di ristrutturazione, per adeguare al quadro normativo nazionale le proprie norme sull’ efficienza energetica in edilizia.

La l.r. 71 / 2009 integra la precedente Lr n. 39 del 24 febbraio 2005 Disposizioni in materia di energia con una serie di previsioni, in attuazione del Dlgs 192 / 2005. Particolare attenzione viene data alla disciplina della relazione tecnica di rendimento energetico degli edifici, dell’ attestato di certificazione energetica, che deve essere richiamato negli atti di trasferimento oneroso e di locazione di ogni unità immobiliare di nuova costruzione o sottoposta a ristrutturazione, e dei requisiti dei certificatori.

Inoltre, vengono istituiti il sistema informativo regionale sull’ efficienza energetica, che comprende l’ archivio informatico delle certificazioni energetiche e il catasto degli impianti di climatizzazione. L’ attestato di certificazione energetica degli edifici va allegato agli atti di compravendita e locazione

Il nuovo articolo 23 della legge 39 / 2005 stabilisce che tutti gli interventi di nuova edificazione, ristrutturazione o manutenzione edilizia relativi a singole unità immobiliari o ad interi edifici o aree residenziali devono essere realizzati in funzione del risparmio energetico, nel rispetto dei requisiti minimi cha saranno fissati da un regolamento regionale, nel rispetto della direttiva 2002/91 / CE e del Dlgs 192 / 2005.

Al progetto relativo all’ intervento va allegata la relazione tecnica di rendimento energetico che contiene le indicazioni tecniche stabilite dal regolamento regionale, evidenzia il rispetto dei requisiti minimi di risparmio energetico fissati dallo stesso regolamento, e delle norme statali ed europee.

Ogni edificio di nuova costruzione, oppure oggetto di demolizione e successiva ricostruzione, e ogni edificio esistente di superficie utile lorda superiore a mille mq oggetto di ristrutturazione edilizia, deve essere dotato di un attestato di certificazione energetica (ACE), redatto da professionisti abilitati, in attuazione dell’ articolo 6 del Dlgs 192 / 2005. L’ ACE va trasmesso al Comune mediante il sistema informativo regionale sull’ efficienza energetica, insieme al certificato di conformità dell’ opera al progetto (di cui all’ articolo 86 della l.r. 1 / 2005). In assenza dell’ ACE il certificato di conformità non è valido.

In caso di compravendita o locazione, ogni unità immobiliare nuova o esistente, deve essere dotata di ACE; gli estremi dell’ ACE vanno richiamati nell’ atto di compravendita o nel contratto di locazione. Anche in questo caso l’ attestato di certificazione energetica deve essere trasmesso al Comune. Una unità immobiliare non dotata di ACE di viene automaticamente posta nella classe energetica più bassa, senza necessità di autocertificazione, come invece previsto dalla normativa nazionale. L’ attestato di certificazione energetica è valido per 10 anni a partire dal suo rilascio, e va aggiornato ad ogni intervento che modifica le prestazioni energetiche dell’ edificio.

È istituito il sistema informativo regionale sull’ efficienza energetica, che comprende l’ archivio informatico delle certificazioni energetiche e il catasto degli impianti di climatizzazione ed è immediatamente accessibile a tutti i Comuni e le Province toscane e a chiunque vi abbia interesse. L’ articolo 23 quinquies disciplina le sanzioni e i controlli sul rendimento energetico degli edifici.

I regolamenti di attuazione, che saranno approvati entro 90 giorni dall’ entrata in vigore della Lr 71 / 209, fisseranno le modalità di redazione e le indicazioni tecniche da inserire nella relazione tecnica di rendimento energetico; i requisiti minimi di rendimento energetico degli edifici e le prescrizioni per il contenimento dei consumi, anche attraverso le fonti rinnovabili; le indicazioni tecniche per redigere l’ ACE; i casi di esclusione dagli obblighi di presentazione della relazione tecnica di rendimento energetico e dell’ ACE.

I Comuni daranno disposizioni per promuovere la produzione di energia diffusa e, negli atti di governo del territorio e nei regolamenti edilizi, adotteranno prescrizioni che riguardano l’ efficienza energetica in edilizia.

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