Imposta sostitutiva anche per i finanziamenti concessi dagli istituti previdenziali ai propri iscritti, per l’estinzione anticipata di quelli già precedentemente contratti
Le operazioni di finanziamento poste in essere da enti di previdenza obbligatoria nei confronti dei propri iscritti, per estinguere mutui precedentemente contratti per l’acquisto di un immobile a uso abitativo, sono attratte al regime dell’imposta sostitutiva (articoli 15 e seguenti del Dpr 601/1973).
Questo è il chiarimento giunto con la risoluzione n. 68/E del 28 febbraio, con cui l’agenzia delle Entrate ha esaminato l’interpello proposto da un contribuente che, volendo rinegoziare un contratto di mutuo ipotecario per l’acquisto della “prima casa”, con un altro concesso dall’Inpdap, aveva chiesto di conoscere il corretto trattamento tributario applicabile all’operazione.
Occorre premettere brevemente che, ai sensi degli articoli da 15 a 20 del Dpr 601/1973, le operazioni di credito a medio e lungo termine, in presenza di determinati requisiti, sono sottratte al trattamento ordinario – consistente nel pagamento delle imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catastale e della tassa sulle concessioni governative – e sottoposte al pagamento di una imposta sostitutiva, la cui misura, fino al 31 luglio 2004, giorno antecedente all’entrata in vigore del decreto legge 168/2004, era per tutte le operazioni pari allo 0,25 per cento.
Cinquecentoquaranta giovani coppie riceveranno a breve un contributo a fondo perduto di 5.000 euro per l’acquisto della prima casa. Altre 1.615 famiglie hanno, invece, tempo fino al 30 giugno 2008 per perfezionare la propria domanda con la presentazione di tutti i documenti necessari per accedere allo stesso finanziamento. E’ quanto prevede il decreto della direzione generale dell’assessorato alla Casa e Opere Pubbliche della Regione Lombardia che approva la graduatoria definitiva delle 2.155 nuove famiglie che hanno dimostrato di avere i requisiti per godere del finanziamento. Rientrano nella categoria le coppie formate da soggetti di sesso diverso, che si sono sposate o che si sposeranno nel periodo 1° novembre 2006-30 giugno 2008 e che non hanno compiuto 40 anni alla data di presentazione della domanda.
Risoluzione n. 63/E del 25 febbraio 2008. L’agente immobiliare deve versare l’imposta quando la controparte approva l’offerta
Federconsumatori. Se tutto quanto aumenta, rendendo difficile il “vivere” della nostra società, per quanto riguarda la casa siamo ad una vera e propria emergenza.
Nel 2007 flessione delle compravendite compresa fra -4,5% e -6,5%. Prezzi a crescita zero nella fascia alta del mercato, cedimenti significativi in quella bassa e medio bassa. Flessioni più significative a Milano (-2,0%), Firenze (-3,0%) Roma (-2,2%) e Napoli (-2,4%). Nel 2008 rendimenti in netta ripresa grazie soprattutto alla crescita del mercato delle locazioni.
Riportiamo di seguito l’intervista al Presidente del Gruppo Toscano pubblicata dall’AGI ieri sera.

Secondo l’ufficio studi di
La Giunta approva le modalità di assegnazione e gestione degli alloggi e degli spazi dello stabile in piazzale Dateo 5. Destinati 35 alloggi agli abitanti di via Lomellina