Il momento della cessione dell’unità immobiliare crea sempre incertezza nei rapporti tra le parti in causa anche per ciò che riguarda il condominio.
La norma di riferimento, soprattutto per quanto attiene i rapporti patrimoniali, è l’art. 63, secondo comma, disp. att. c.c. a mente della quale ”chi subentra nei diritti di un condominio è obbligato, solidalmente con questo, al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente”.



