Articolo 30 (Incentivi alle fonti energetiche rinnovabili)
L’articolo 30 al comma 1 stabilisce che i finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 dell’art. 1 della legge finanziaria 2007, sono concessi ai soli impianti realizzati ed operativi, escludendo quelli già autorizzati ma non ancora realizzati. Il comma 2 stabilisce che la procedura del riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi prevista dal comma 1118 della legge 296/2006 per gli impianti autorizzati e non ancora in esercizio debba concludersi inderogabilmente entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge. Il comma 3, aggiunto dalla Commissione, reca una norma di interpretazione autentica dell’articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 per precisare che l’agevolazione fiscale ivi prevista si applica anche alla fattispecie in cui la persone giuridica gestore della rete di teleriscaldamento alimentata con biomassa o ad energia geotermica coincida con la persona giuridica utilizzatore dell’energia. Tale persona giuridica può utilizzare in compensazione il credito.