La certificazione energetica condominiale,così come definita dal Dlgs 192, è valida per tutta l’ Italia a patto però che le singole regioni non dettino prescrizioni diverse. In effetti il Piemonte (legge n. 13 / 2007) e l’ Emilia Romagna (delibera assemblea legislativa n. 156 / 2008) riproducono pari pari la norma nazionale. Lo stesso poteva dirsi, fino a poco tempo fa, anche per la Lombardia. Dal 7 di settembre entra però in vigore il decreto dirigenziale n. 5376 / 2009, che prevede che il calcolo delle prestazioni energetiche sia fatto per singolo appartamento, anche se l’ impianto è centralizzato.
Resta la possibilità di redigere un attestato riferito a più unità immobiliari poste in un medesimo edificio, ma specificando comunque in questo documento le prestazioni delle singole unità. Esse saranno identiche tra loro per quanto riguarda la caldaia centralizzata e i muri esterni, ma potranno differire l’ una dall’ altra se un appartamento è all’ ultimo piano ed è sovrastato da un sottotetto non coibentato, se un altro ha i tripli vetri, se un terzo ha il pavimento sopra cantine non riscaldate. E così via.
Comunque gli uffici regionali continueranno a poter ricevere un solo documento per stabile, senza che si per forza necessario riceverne uno per appartamento. Restano comunque sottratti dalla certificazione condominiale i locali ad uso diverso (per esempio i negozi). Anche in caso di appartamento termoautonomo, l’ attestato deve essere comunque individuale.