Dopo le modifiche introdotte dalla Finanziaria 2008 sulla deducibilita` degli interessi passivi sostenuti dai soggetti Ires, gli interessi pagati per l`acquisizione e la costruzione di «immobili patrimonio», ancorche` capitalizzati e deducibili, restano soggetti alle condizioni e limitazioni indicate dalle nuove disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi. E`opportuno, quindi, rilevare che la limitazione disposta dal novellato articolo 96, dpr n. 917/1986 (Tuir), a cura della lettera i), comma 33, dell`art. 1, legge 244/2007 (Finanziaria 2008), finalizzata all`incentivazione della capitalizzazione delle imprese, attraverso la limitazione della deducibilita` degli interessi passivi «diversi da quelli compresi nel costo dei beni…», opera anche in relazione agli «immobili patrimonio» posseduti in regime d`impresa e destinati alla locazione. Il nuovo articolo 96 del Tuir, infatti, stabilisce un limite alla deduzione degli oneri finanziari sostenuti dai soggetti Ires pari al 30% del risultato operativo (Rol) del conto economico, al lordo degli ammortamenti e dei canoni leasing. E` utile ricordare, peraltro, che il comma 36, dell`art. 1, della legge finanziaria per il 2008, ha disposto anche l`istituzione di una commissione di studio sulla fiscalita` diretta e indiretta delle imprese immobiliari, costituita con il decreto del ministero dell`economia e delle finanze del 20/02/2008, con l`obiettivo prioritario di semplificare gli adempimenti per i soggetti operanti in tale comparto e di proporre agevolazioni destinate allo sviluppo dell`edilizia abitativa.
Berlusconi a Napoli per l’ emergenza rifiuti
Il presidente del Consiglio si è recato ieri a Napoli per coordinare, alla presenza del Sottosegretario all’emergenza rifiuti, Guido Bertolaso, una serie di riunioni sulle attività in corso e sullo
Per banche ed intermediari finanziari che hanno aderito alla convenzione stipulata tra ABI e Governo, è scaduto venerdì 29 agosto il termine per inviare ai propri clienti l’offerta informativa sulla rinegoziazione dei mutui a tasso variabile, da cui decorrono tre mesi per accettare. La lettera inviata ai mutuatari deve indicare, oltre alle modalità e condizioni di accettazione della proposta di rinegoziazione cosiddetta “imposta”, anche altre soluzioni, che i cittadini interessati devono valutare attentamente. Con la rinegoziazione “imposta” il mutuo viene trasformato da tasso variabile in mutuo a rate fisse calcolate sulla media dei tassi applicati nel 2006 e viene contemporaneamente aperto un conto accessorio di finanziamento a tasso variabile in cui confluisce il differenziale, da estinguere dopo la scadenza del mutuo. Tra le alternative vi sono la rinegoziazione “Bersani”, senza spese per il cliente, la portabilità gratuita del mutuo, l’estinzione del mutuo e contestuale apertura di un altro presso altra banca, con le sole spese per il nuovo contratto.
Il Parlamento ha definitivamente ratificato il Decreto legge 25.6.’08 n. 112 che – al suo art. 35 –
Impianti fotovoltaici, solari termici, prodotti ad alta efficienza energetica e casi di successo italiani: è con questo bagaglio di esperienze che anche Enel.si partecipa con il proprio staff alla manifestazione di Valencia dal 1-5 settembre 2008. Con soluzioni integrate rivolte alle rinnovabili, al risparmio e all’efficienza energetica, Enel.si, la Società di Enel specializzata nel settore, partecipa alla XXIII mostra convegno europea dell’energia solare, un evento globale che coinvolge circa 650 società e organizzazioni che operano nel settore solare.